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15 Settembre, 2002
Licenziamento: reintegro,arbitrato o risarcimento? ( di Gian Carlo Storti)
Che cosa succede in Italia ed in Europa.Nel parlamento, in questi giorni, si sta consumando un forte scontro sui temi del licenziamento..

Licenziamento: reintegro,arbitrato o risarcimento? ( di Gian Carlo Storti)
Che cosa succede in Italia ed in Europa
Nel parlamento, in questi giorni, si sta consumando un forte scontro sui temi del licenziamento, del reintegro, dell’ arbitrato o del risarcimento
Nei mesi scorsi la maggioranza parlamentare di centro-destra ha approvato una legge che di fatto aggirava l’art.18 dello statuto dei lavoratori, che vieta il licenziamento senza giusta causa e che individua una procedura di tutela del lavoratore, tramite il giudice del lavoro, con l’obiettivo del reintegro in azienda.
La legge era stata rinviata al Parlamento dal Presidente Napolitano per questi motivi:
- il principale è che questa legge prevedeva che al momento dell’assunzione il lavoratore potesse impegnarsi per iscritto con il datore di lavoro a ricorrere all’arbitrato anziché al giudice del lavoro nel caso di controversia sull’interruzione del rapporto di lavoro stesso;
- l’altro rilevava poi come la legge intervenisse nei processi in corso, fra cui uno per i morti d’amianto su navi militari ecc.; di fatto questa norma avrebbe permesso una sanatoria a svantaggio dei lavoratori e/o dei loro eredi.
In sostanza in queste condizioni , al momento della firma del contratto, infatti il soggetto più debole, sarebbe stato “ obbligato” a firmare una riduzione dei suoi diritti per ottenere il lavoro.
Su questa legge le confederazioni Cgil-Csil-Uil si sono divise.
Da un lato Cisl e Uil disponibili a considerare l’arbitrato, pur in condizione precise ( definite contrattualmente ecc.) e dall’altro la Cgil che si è opposta al provvedimento a difesa dei contenuti e dello spirito dello statuto dei lavoratori.
In queste ore il parlamento sta ancora discutendo e lo scontro è ancora molto forte.
Le forze politiche di centro-sinistra hanno proposto emendamenti che nello spirito delle osservazioni del Presidente Napolitano consentano di rendere più forte il lavoratore .
Addirittura, un esponente della maggioranza di centro-destra ha proposto il ripristino del licenziamento “ verbale” che era stato cassato da una legge , addirittura, del 1966.
La Cgil, su questi temi, ha addirittura dichiarato che se queste norme non saranno modificate potrebbe proclamare lo sciopero generale.
Ma che cosa succede in Europa sui licenziamenti?
E’ interessante notare che l’articolo 30 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea recita: "Art. 30 - Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali."
La disciplina per ogni paese europeo presenta aspetti articolati. In ogni caso però si noterà che la reintegrazione nel posto di lavoro, sia pure con modalità o modulazioni diverse, costituisce un riferimento costante nei vari paesi dell’Unione europea.
La Commissione europea, nel 1999, ha presentato al Consiglio dell’Unione Europea una proposta di direttiva volta ad armonizzare le normative nazionali sulla tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti individuali.
La proposta di fondo della Commissione, mira ad introdurre delle procedure informative e consultive che dovranno essere osservate dall’imprenditore nei confronti dei rappresentanti sindacali dei lavoratori, con lo scopo di esaminare le forme e gli strumenti atti ad evitare il licenziamento o ad attenuarne le conseguenze.
Insomma l’Italia sta ancora una volta andando controcorrente…ma tornando indietro.

Gian Carlo Storti
storti@welfareitalia.it

Scheda sulla normativa dei vari paesi europei sui licenziamenti.
Austria - Belgio - Danimarca - Finalndia - Francia - Germania - Gran Bretagna - Grecia - Irlanda - Lussemburgo - Olanda - Portogallo - Spagna - Svezia

AUSTRIA - Prevalenza della reintegrazione.
Reintegrazione al lavoro. Il Tribunale, con sentenza, ordina il mantenimento del rapporto di lavoro in caso di licenziamento nullo, o finché la controversia sia definitivamente risolta in giudizio.
Risarcimento economico: non è previsto.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.

BELGIO - Prevalenza delle soluzioni risarcitorie.
Reintegrazione al lavoro: non è prevista.
Risarcimento economico: corrispondente almeno al periodo di preavviso, più un rimborso danni per sei mensilità.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali: la reintegrazione opera per i rappresentanti dei lavoratori.

DANIMARCA - Prevalenza delle soluzioni risarcitorie.

Reintegrazione al lavoro
Nel 1981 l’Accordo fondamentale (un accordo interconfederale tra sindacato e imprese) prevede la possibilità, per il collegio arbitrale, di disporre la reintegrazione nel posto di lavoro a fronte di licenziamento ingiustificato.
Risarcimento economico
Ma nell'esperienza pratica prevalgono ancora soluzioni di tipo economico. Il risarcimento è limitato a un anno di retribuzione (in caso di lunghi rapporti di lavoro).
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali:non è prevista.

FINLANDIA - Prevalenza delle soluzioni risarcitorie.

Reintegrazione al lavoro: il giudice può ordinare la reintegrazione che ha effetto solo con il consenso del datore di lavoro.
Risarcimento economico: non è previsto.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.

FRANCIA - Compresenza di soluzioni miste. Il sistema francese di tutela della c.d. job security prevede regole severe in materia di licenziamenti collettivi. Le imprese, oltre al rispetto della procedura di informazione e consultazione della direttiva comunitaria, hanno anche l'obbligo di predisporre un piano sociale atto ad attenuare le conseguenze del licenziamento per i lavoratori coinvolti.
Reintegrazione al lavoro:la reintegrazione opera in tutti i casi di licenziamenti discriminatori. L' obbligo alla reintegrazione è previsto, inoltre, in caso di violazione di diritti fondamentali e di "libertà pubbliche". Negli altri casi il licenziamento privo di giustificato motivo comporta l'applicazione di una sanzione di tipo risarcitorio.
Risarcimento economico
Indennità compensativa per un minimo di sei mensilità (in alcuni casi fino a 24 e più) per i dipendenti con almeno due anni di anzianità e assunti da imprese con più di 11 addetti. Per chi ha meno di due anni di servizio e/o lavora in imprese con meno di 11 dipendenti, il giudice può imporre un'indennità in base al danno subito. Il lavoratore ha diritto alla riparazione integrale del danno subito a seguito di un licenziamento ingiustificato, potendo ottenere in giudizio la condanna del datore di lavoro al pagamento di importi anche assai elevati.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
In caso di licenziamento discriminatorio contro il sindacato opera la reintegrazione al lavoro.

GERMANIA - Prevalenza della reintegrazione
. La legge di tutela per i licenziamenti individuali risale al 1951 ed è imperniata su criteri simili a quelli della normativa italiana. li licenziamento deve essere motivato o da inadempienze del lavoratore o da ragioni di tipo tecnico-economiche dell’azienda. La legge assume il criterio del licenziamento come misura estrema (extrema ratio).
Reintegrazione al lavoro
Il tribunale, con sentenza, ordina il mantenimento del rapporto di lavoro in caso di licenziamento nullo, o ingiustificato. Durante il processo il lavoratore ha il diritto di continuare a prestare la propria attività lavorativa. La normativa tedesca si applica a tutti i lavoratori con anzianità di servizio di almeno sei mesi ed a tutte le imprese che superino la soglia dei cinque addetti.
Risarcimento economico
Sono previste, nei casi in cui non opera la reintegrazione, Indennità per almeno 12 mensilità in base all'anzianità di servizio (15 per chi ha più di 50 anni, 18 oltre i 55 anni). In alcuni casi c'è una quota aggiuntiva per la retribuzione spettante dalla data di licenziamento alla decisione del giudice.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
La legge impone al datore di lavoro di consultare il consiglio d'azienda prima di intimare qualsiasi licenziamento. Se il consiglio d'azienda si oppone al licenziamento, il lavoratore ha diritto di mantenere il posto di lavoro sino alla fine della controversia giudiziaria.

GRAN BRETAGNA - Prevalenza della reintegrazione. E' in vigore dal 1978 (Employment Protection Consolidation Act) la legge che sancisce il principio della reintegrazione nel posto di lavoro di fronte al licenziamento considerato illegittimo.
Reintegrazione al lavoro
Il giudice può disporre un ordine di reintegrazione oppure può condannare il datore di lavoro a riassumere il lavoratore ingiustamente licenziato in un posto diverso, purché comparabile a quello in cui il lavoratore era occupato prima dei licenziamento. Il sistema britannico riconosce però una certa discrezionalità al giudice rispetto all'emanazione di un ordine di reintegrazione nelle forme indicate, tenendo conto della domanda del lavoratore licenziato, le circostanze in cui è maturato il licenziamento, la praticabilità di un eventuale ordine di reintegrazione. Il sistema è valido per tutte le imprese e tutti i lavoratori, esclusi quelli con anzianità di servizio inferiore a due anni (è in discussione l’eventualità di ripristinare il termine di un anno vigente in precedenza)
Risarcimento economico
Se il giudice ritiene non praticabile l'emanazione di un ordine di reintegrazione, opterà per una sanzione di tipo risarcitorio. La stessa sanzione, con una speciale maggiorazione, viene applicata al datore di lavoro inadempiente all'ordine di reintegrazione. L'indennità può comprendere più elementi: un rimborso base (a partire da 6.600 sterline); un importo compensatorio (da 12mila sterline); importi speciali. Non ci sono limiti in presenza di discriminazioni per sesso, razza o handicap.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
E’ prevista una tutela rafforzata, sia dal punto di vista processuale, sia rispetto alla misura dell'eventuale risarcimento, nel caso di licenziamento discriminatorio per ragioni di carattere sindacale.

GRECIA - Prevalenza della reintegrazione.
Reintegrazione al lavoro
L'obbligo alla reintegrazione è previsto per legge.
Risarcimento economico
Non è previsto.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.

IRLANDA - Prevalenza della reintegrazione.
Reintegrazione al lavoro
Un obbligo alla reintegrazione è previsto in caso di licenziamento nullo.
Risarcimento economico: non è previsto.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali:non è prevista.

LUSSEMBURGO - Prevalenza delle soluzioni risarcitorie.

Reintegrazione al lavoro
Il giudice può ordinare la reintegrazione che però ha effetto solo con il consenso del datore di lavoro.
Risarcimento economico
E' possibilie chiedere davanti al tribunale ed ottenere dal datore di lavoro risarcimenti in caso di licenziamento senza giusta causa.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.

OLANDA - Prevalenza della reintegrazione. Dal 1945 il licenziamento è condizionato dalla necessità di ottenere un'autorizzazione amministrativa da parte della pubblica autorità competente, chiamata a valutare le ragioni addotte dal datore di lavoro. Il sistema di autorizzazione amministrativa preventiva ha funzionato efficacemente, fungendo da deterrente contro i comportamenti arbitrari dell'impresa.
Reintegrazione al lavoro
In caso di licenziamento manifestamente ingiustificato è previsto l’obbligo alla reintegrazione.
L’imprenditore è tenuto a richiedere l’autorizzazione dell’organo amministrativo preposto prima di effettuare un licenziamento. Qualora l'autorizzazione venga negata, l'eventuale licenziamento è considerato nullo. Il rapporto di lavoro prosegue, con l’obbligo per il datore di lavoro di continuare a pagare in ogni caso la retribuzione al lavoratore.
Risarcimento economico
Non è previsto.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.

PORTOGALLO - Prevalenza della reintegrazione.

Reintegrazione al lavoro
Contro il licenziamento ingiustificato è previsto per legge l’obbligo alla reintegrazione, con il pagamento delle retribuzioni arretrate dalla data di licenziamento.
Risarcimento economico
Il dipendente può optare per una indennità compensatoria pari a un mese di retribuzione per ogni anno di servizio (importo minimo di tre mensilità).
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.

SPAGNA - Prevalenza delle soluzioni risarcitorie

Reintegrazione al lavoro
A fronte di un licenziamento riconosciuto illegittimo, il lavoratore ha diritto di richiedere la reintegrazione. Ma il datore può opporre un rifiuto motivato corrispondendogli l’indennità risarcitoria.
Risarcimento economico
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno. L’'indennità è pari a 45 giornate lavorative per ogni anno di anzianità (fino a 42 mensilità), salvo eventuali indennità aggiuntive che il giudice dovesse fissare per la mancata reintegrazione.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
A fronte di un licenziamento illegittimo che colpisca un rappresentante sindacale dei lavoratori nell'impresa, l’azienda è tenuta alla reintegrazione. Con la corresponsione delle spettanze retributive in caso di inadempienza all’ordine di reintegro, sino alla reintegrazione effettiva al lavoro.

SVEZIA - Prevalenza della reintegrazione. Il sistema svedese è particolarmente preciso e severo. La legge risale al 1974, e richiede l'esistenza di un giustificato motivo per legittimare un licenziamento. Prevedendo in caso contrario la reintegrazione nel posto di lavoro.
Reintegrazione al lavoro
Il giudice può imporre il reintegro o il risarcimento dei danni, più il pagamento delle retribuzioni arretrate dal licenziamento alla conclusione del caso. Qualora il datore di lavoro si rifiuti di dar corso all'ordine di reintegrazione, il datore andrà incontro a pesantissime sanzioni economiche, potendo essere chiamato al versamento di una somma ulteriore a titolo risarcitorio. La norma sul reintegro è applicabile alla generalità dei casi, fatta eccezione per le imprese di piccolissima dimensione, ove ciò si rivelasse impraticabile.
Risarcimento economico
Se l’imprenditore nega il reintegro, oltre alle sanzioni citate, deve corrispondere un'indennità che varia da 16 a 48 mensilità a seconda dell'età e dell'anzianità di servizio.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.

fonte: cgil

 


       



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