15 Settembre, 2002
Licenziamento: reintegro,arbitrato o risarcimento? ( di Gian Carlo Storti)
Che cosa succede in Italia ed in Europa.Nel parlamento, in questi giorni, si sta consumando un forte scontro sui temi del licenziamento..
Licenziamento: reintegro,arbitrato o risarcimento?
( di Gian Carlo Storti)
Che cosa succede in Italia ed in Europa
Nel parlamento, in questi giorni, si sta
consumando un forte scontro sui temi del
licenziamento, del reintegro, dell’ arbitrato
o del risarcimento
Nei mesi scorsi la maggioranza parlamentare
di centro-destra ha approvato una legge che
di fatto aggirava l’art.18 dello statuto
dei lavoratori, che vieta il licenziamento
senza giusta causa e che individua una procedura
di tutela del lavoratore, tramite il giudice
del lavoro, con l’obiettivo del reintegro
in azienda.
La legge era stata rinviata al Parlamento
dal Presidente Napolitano per questi motivi:
- il principale è che questa legge prevedeva
che al momento dell’assunzione il lavoratore
potesse impegnarsi per iscritto con il datore
di lavoro a ricorrere all’arbitrato anziché
al giudice del lavoro nel caso di controversia
sull’interruzione del rapporto di lavoro
stesso;
- l’altro rilevava poi come la legge intervenisse
nei processi in corso, fra cui uno per i
morti d’amianto su navi militari ecc.; di
fatto questa norma avrebbe permesso una sanatoria
a svantaggio dei lavoratori e/o dei loro
eredi.
In sostanza in queste condizioni , al momento
della firma del contratto, infatti il soggetto
più debole, sarebbe stato “ obbligato” a
firmare una riduzione dei suoi diritti per
ottenere il lavoro.
Su questa legge le confederazioni Cgil-Csil-Uil
si sono divise.
Da un lato Cisl e Uil disponibili a considerare
l’arbitrato, pur in condizione precise (
definite contrattualmente ecc.) e dall’altro
la Cgil che si è opposta al provvedimento
a difesa dei contenuti e dello spirito dello
statuto dei lavoratori.
In queste ore il parlamento sta ancora discutendo
e lo scontro è ancora molto forte.
Le forze politiche di centro-sinistra hanno
proposto emendamenti che nello spirito delle
osservazioni del Presidente Napolitano consentano
di rendere più forte il lavoratore .
Addirittura, un esponente della maggioranza
di centro-destra ha proposto il ripristino
del licenziamento “ verbale” che era stato
cassato da una legge , addirittura, del 1966.
La Cgil, su questi temi, ha addirittura dichiarato
che se queste norme non saranno modificate
potrebbe proclamare lo sciopero generale.
Ma che cosa succede in Europa sui licenziamenti?
E’ interessante notare che l’articolo 30
della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea recita: "Art. 30 - Tutela in
caso di licenziamento ingiustificato Ogni
lavoratore ha il diritto alla tutela contro
ogni licenziamento ingiustificato, conformemente
al diritto comunitario e alle legislazioni
e prassi nazionali."
La disciplina per ogni paese europeo presenta
aspetti articolati. In ogni caso però si
noterà che la reintegrazione nel posto di
lavoro, sia pure con modalità o modulazioni
diverse, costituisce un riferimento costante
nei vari paesi dell’Unione europea.
La Commissione europea, nel 1999, ha presentato
al Consiglio dell’Unione Europea una proposta
di direttiva volta ad armonizzare le normative
nazionali sulla tutela dei lavoratori in
caso di licenziamenti individuali.
La proposta di fondo della Commissione, mira
ad introdurre delle procedure informative
e consultive che dovranno essere osservate
dall’imprenditore nei confronti dei rappresentanti
sindacali dei lavoratori, con lo scopo di
esaminare le forme e gli strumenti atti ad
evitare il licenziamento o ad attenuarne
le conseguenze.
Insomma l’Italia sta ancora una volta andando
controcorrente…ma tornando indietro.
Gian Carlo Storti
storti@welfareitalia.it
Scheda sulla normativa dei vari paesi europei
sui licenziamenti.
Austria - Belgio - Danimarca - Finalndia
- Francia - Germania - Gran Bretagna - Grecia
- Irlanda - Lussemburgo - Olanda - Portogallo
- Spagna - Svezia
AUSTRIA - Prevalenza della reintegrazione.
Reintegrazione al lavoro. Il Tribunale, con
sentenza, ordina il mantenimento del rapporto
di lavoro in caso di licenziamento nullo,
o finché la controversia sia definitivamente
risolta in giudizio.
Risarcimento economico: non è previsto.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
BELGIO - Prevalenza delle soluzioni risarcitorie.
Reintegrazione al lavoro: non è prevista.
Risarcimento economico: corrispondente almeno
al periodo di preavviso, più un rimborso
danni per sei mensilità.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali:
la reintegrazione opera per i rappresentanti
dei lavoratori.
DANIMARCA - Prevalenza delle soluzioni risarcitorie.
Reintegrazione al lavoro
Nel 1981 l’Accordo fondamentale (un accordo
interconfederale tra sindacato e imprese)
prevede la possibilità, per il collegio arbitrale,
di disporre la reintegrazione nel posto di
lavoro a fronte di licenziamento ingiustificato.
Risarcimento economico
Ma nell'esperienza pratica prevalgono ancora
soluzioni di tipo economico. Il risarcimento
è limitato a un anno di retribuzione (in
caso di lunghi rapporti di lavoro).
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali:non
è prevista.
FINLANDIA - Prevalenza delle soluzioni risarcitorie.
Reintegrazione al lavoro: il giudice può
ordinare la reintegrazione che ha effetto
solo con il consenso del datore di lavoro.
Risarcimento economico: non è previsto.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
FRANCIA - Compresenza di soluzioni miste. Il sistema francese di tutela della c.d.
job security prevede regole severe in materia
di licenziamenti collettivi. Le imprese,
oltre al rispetto della procedura di informazione
e consultazione della direttiva comunitaria,
hanno anche l'obbligo di predisporre un piano
sociale atto ad attenuare le conseguenze
del licenziamento per i lavoratori coinvolti.
Reintegrazione al lavoro:la reintegrazione
opera in tutti i casi di licenziamenti discriminatori.
L' obbligo alla reintegrazione è previsto,
inoltre, in caso di violazione di diritti
fondamentali e di "libertà pubbliche".
Negli altri casi il licenziamento privo di
giustificato motivo comporta l'applicazione
di una sanzione di tipo risarcitorio.
Risarcimento economico
Indennità compensativa per un minimo di sei
mensilità (in alcuni casi fino a 24 e più)
per i dipendenti con almeno due anni di anzianità
e assunti da imprese con più di 11 addetti.
Per chi ha meno di due anni di servizio e/o
lavora in imprese con meno di 11 dipendenti,
il giudice può imporre un'indennità in base
al danno subito. Il lavoratore ha diritto
alla riparazione integrale del danno subito
a seguito di un licenziamento ingiustificato,
potendo ottenere in giudizio la condanna
del datore di lavoro al pagamento di importi
anche assai elevati.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
In caso di licenziamento discriminatorio
contro il sindacato opera la reintegrazione
al lavoro.
GERMANIA - Prevalenza della reintegrazione. La legge di tutela per i licenziamenti
individuali risale al 1951 ed è imperniata
su criteri simili a quelli della normativa
italiana. li licenziamento deve essere motivato
o da inadempienze del lavoratore o da ragioni
di tipo tecnico-economiche dell’azienda.
La legge assume il criterio del licenziamento
come misura estrema (extrema ratio).
Reintegrazione al lavoro
Il tribunale, con sentenza, ordina il mantenimento
del rapporto di lavoro in caso di licenziamento
nullo, o ingiustificato. Durante il processo
il lavoratore ha il diritto di continuare
a prestare la propria attività lavorativa.
La normativa tedesca si applica a tutti i
lavoratori con anzianità di servizio di almeno
sei mesi ed a tutte le imprese che superino
la soglia dei cinque addetti.
Risarcimento economico
Sono previste, nei casi in cui non opera
la reintegrazione, Indennità per almeno 12
mensilità in base all'anzianità di servizio
(15 per chi ha più di 50 anni, 18 oltre i
55 anni). In alcuni casi c'è una quota aggiuntiva
per la retribuzione spettante dalla data
di licenziamento alla decisione del giudice.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
La legge impone al datore di lavoro di consultare
il consiglio d'azienda prima di intimare
qualsiasi licenziamento. Se il consiglio
d'azienda si oppone al licenziamento, il
lavoratore ha diritto di mantenere il posto
di lavoro sino alla fine della controversia
giudiziaria.
GRAN BRETAGNA - Prevalenza della reintegrazione.
E' in vigore dal 1978 (Employment Protection
Consolidation Act) la legge che sancisce
il principio della reintegrazione nel posto
di lavoro di fronte al licenziamento considerato
illegittimo.
Reintegrazione al lavoro
Il giudice può disporre un ordine di reintegrazione
oppure può condannare il datore di lavoro
a riassumere il lavoratore ingiustamente
licenziato in un posto diverso, purché comparabile
a quello in cui il lavoratore era occupato
prima dei licenziamento. Il sistema britannico
riconosce però una certa discrezionalità
al giudice rispetto all'emanazione di un
ordine di reintegrazione nelle forme indicate,
tenendo conto della domanda del lavoratore
licenziato, le circostanze in cui è maturato
il licenziamento, la praticabilità di un
eventuale ordine di reintegrazione. Il sistema
è valido per tutte le imprese e tutti i lavoratori,
esclusi quelli con anzianità di servizio
inferiore a due anni (è in discussione l’eventualità
di ripristinare il termine di un anno vigente
in precedenza)
Risarcimento economico
Se il giudice ritiene non praticabile l'emanazione
di un ordine di reintegrazione, opterà per
una sanzione di tipo risarcitorio. La stessa
sanzione, con una speciale maggiorazione,
viene applicata al datore di lavoro inadempiente
all'ordine di reintegrazione. L'indennità
può comprendere più elementi: un rimborso
base (a partire da 6.600 sterline); un importo
compensatorio (da 12mila sterline); importi
speciali. Non ci sono limiti in presenza
di discriminazioni per sesso, razza o handicap.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
E’ prevista una tutela rafforzata, sia dal
punto di vista processuale, sia rispetto
alla misura dell'eventuale risarcimento,
nel caso di licenziamento discriminatorio
per ragioni di carattere sindacale.
GRECIA - Prevalenza della reintegrazione.
Reintegrazione al lavoro
L'obbligo alla reintegrazione è previsto
per legge.
Risarcimento economico
Non è previsto.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
IRLANDA - Prevalenza della reintegrazione.
Reintegrazione al lavoro
Un obbligo alla reintegrazione è previsto
in caso di licenziamento nullo.
Risarcimento economico: non è previsto.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali:non
è prevista.
LUSSEMBURGO - Prevalenza delle soluzioni
risarcitorie.
Reintegrazione al lavoro
Il giudice può ordinare la reintegrazione
che però ha effetto solo con il consenso
del datore di lavoro.
Risarcimento economico
E' possibilie chiedere davanti al tribunale
ed ottenere dal datore di lavoro risarcimenti
in caso di licenziamento senza giusta causa.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
OLANDA - Prevalenza della reintegrazione. Dal 1945 il licenziamento è condizionato
dalla necessità di ottenere un'autorizzazione
amministrativa da parte della pubblica autorità
competente, chiamata a valutare le ragioni
addotte dal datore di lavoro. Il sistema
di autorizzazione amministrativa preventiva
ha funzionato efficacemente, fungendo da
deterrente contro i comportamenti arbitrari
dell'impresa.
Reintegrazione al lavoro
In caso di licenziamento manifestamente ingiustificato
è previsto l’obbligo alla reintegrazione.
L’imprenditore è tenuto a richiedere l’autorizzazione
dell’organo amministrativo preposto prima
di effettuare un licenziamento. Qualora l'autorizzazione
venga negata, l'eventuale licenziamento è
considerato nullo. Il rapporto di lavoro
prosegue, con l’obbligo per il datore di
lavoro di continuare a pagare in ogni caso
la retribuzione al lavoratore.
Risarcimento economico
Non è previsto.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
PORTOGALLO - Prevalenza della reintegrazione.
Reintegrazione al lavoro
Contro il licenziamento ingiustificato è
previsto per legge l’obbligo alla reintegrazione,
con il pagamento delle retribuzioni arretrate
dalla data di licenziamento.
Risarcimento economico
Il dipendente può optare per una indennità
compensatoria pari a un mese di retribuzione
per ogni anno di servizio (importo minimo
di tre mensilità).
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
SPAGNA - Prevalenza delle soluzioni risarcitorie
Reintegrazione al lavoro
A fronte di un licenziamento riconosciuto
illegittimo, il lavoratore ha diritto di
richiedere la reintegrazione. Ma il datore
può opporre un rifiuto motivato corrispondendogli
l’indennità risarcitoria.
Risarcimento economico
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento
di una somma di denaro a titolo di risarcimento
del danno. L’'indennità è pari a 45 giornate
lavorative per ogni anno di anzianità (fino
a 42 mensilità), salvo eventuali indennità
aggiuntive che il giudice dovesse fissare
per la mancata reintegrazione.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
A fronte di un licenziamento illegittimo
che colpisca un rappresentante sindacale
dei lavoratori nell'impresa, l’azienda è
tenuta alla reintegrazione. Con la corresponsione
delle spettanze retributive in caso di inadempienza
all’ordine di reintegro, sino alla reintegrazione
effettiva al lavoro.
SVEZIA - Prevalenza della reintegrazione. Il sistema svedese è particolarmente preciso
e severo. La legge risale al 1974, e richiede
l'esistenza di un giustificato motivo per
legittimare un licenziamento. Prevedendo
in caso contrario la reintegrazione nel posto
di lavoro.
Reintegrazione al lavoro
Il giudice può imporre il reintegro o il
risarcimento dei danni, più il pagamento
delle retribuzioni arretrate dal licenziamento
alla conclusione del caso. Qualora il datore
di lavoro si rifiuti di dar corso all'ordine
di reintegrazione, il datore andrà incontro
a pesantissime sanzioni economiche, potendo
essere chiamato al versamento di una somma
ulteriore a titolo risarcitorio. La norma
sul reintegro è applicabile alla generalità
dei casi, fatta eccezione per le imprese
di piccolissima dimensione, ove ciò si rivelasse
impraticabile.
Risarcimento economico
Se l’imprenditore nega il reintegro, oltre
alle sanzioni citate, deve corrispondere
un'indennità che varia da 16 a 48 mensilità
a seconda dell'età e dell'anzianità di servizio.
Tutela specifica dei rappresentanti sindacali
Non è prevista.
fonte: cgil
 
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