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 Lavoro

15 Settembre, 2002
Tassazione agevolata e relativa documentazione da produrre.
E' applicabile sulle retribuzioni per il lavoro notturno e straodinario.

Tassazione agevolata e relativa documentazione da produrre.
E' applicabile sulle retribuzioni per il lavoro notturno e straodinario.
Dopo il 30 settembre 2010 sarà possibile presentare un UNICO integrativo fino al 30 settembre 2011.
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NOTA TECNICA ALLA RISOLUZIONE 83/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RETRIBUZIONI PER LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per quanto riguarda l’imposta sostitutiva del 10% stabilita nell’art. 2, comma 1, lett.c del D.L. n.93 del 2008, per quanto riguarda il lavoro notturno, questa è applicata non solo alle maggiorazioni o indennità relative alle retribuzioni corrisposte nel lavoro su turni ma, per quanto riguarda il lavoro notturno anche sul compenso ordinario.
Le soluzioni prospettate per il recupero delle maggiori imposte versate di IRPEF e Addizionali sono:
· Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi:
E’ possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.
Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate competente per territorio di residenza del lavoratore.
· Somme percepite nel 2008 e lavoratore che ne 2009 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:
è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate competente per territorio di residenza del lavoratore.
· Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi:
è possibile presentare un UNICO Correttivo entro il 30 settembre 2010.
Dopo il 30 settembre 2010 sarà possibile presentare un UNICO integrativo fino al 30 settembre 2011.
· Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:
è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.
Oltre il 30 settembre 2010 e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per la tardiva presentazione.
Oltre il 29 dicembre2010 sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate competente per territorio di residenza del lavoratore.
Si ricorda che l’agevolazione si applica nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa, quindi fino ad un importo massimo di 3000 € per l’anno 2008 e di 6000 € per il 2009 e 2010 in favore dei lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non sia superiore:
per il 2007 30.000 € lordi;
per il 2008 e 2009 35.000 € lordi.
Al fine di agevolare il lavoro del CSF per l’elaborazione degli UNICO e/o per la presentazione dell’istanza di rimborso è necessario chiedere alle Aziende la dichiarazione che il punto 1 del Mod CUD dell’anno di riferimento doveva essere di € XXXX anziché € YYYY e conseguentemente la dichiarazione della variazione del punto relativo alla imposta sostitutiva e delle relative ritenute sul mod CUD.
Per gli adempimenti sopradescritti il CSF CR LO PV applicherà le normali tariffe previste per l’elaborazione dell’UNICO sia per gli iscritti che per i non iscritti e, per quanto riguarda la compilazione dell’istanza di recupero, di 16 € per gli iscritti e di 32 € per i non iscritti.
E’ evidente che gli operatori del CSF, prima di elaborare l’eventuale modello UNICO o istanza di recupero, sottoporranno al lavoratore un’ipotesi economica al fine di consentire una decisione sulla convenienza rispetto al pagamento delle tariffe applicate.
Per quanto riguarda le scadenze previste per la presentazione degli UNICO il CSF chiuderà le prenotazioni 10 giorni prima per poter adempiere a tutti gli aspetti formali e burocratici previsti dalle convenzioni con l’Agenzia delle Entrate.
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DOCUMENTI NECESSARI PER RECUPERO
TASSAZIONE AGEVOLATA SU LAVORO NOTTURNO
COME DA RISOLUZIONE MINISTERIALE 83/E
DEL 17 AGOSTO 2010
LAVORATORE CHE NEL 2008 E 2009 E 2010 HA FATTO DICHIARAZIONE
DEI REDDITI (730 O UNICO):
- DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DELL’AZIENDA PER IMPORTO
DA ASSOGGETTARE PER IL 2008 E/O 2009 A TASSAZIONE
AGEVOLATA DEL 10%
- DICHIARAZIONE REDDITI 2008 PER I REDDITI 2007
- DICHIARAZIONE REDDITI 2009 PER I REDDITI 2008
- DICHIARAZIONE REDDITI 2010 PER I REDDITI 2009
LAVORATORE CHE NEL 2008 E NEL 2009 NON HA FATTO
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (NE 730 NE UNICO):
- DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DELL’AZIENDA PER IMPORTO
DA ASSOGGETTARE PER IL 2008 E/O 2009 A TASSAZIONE
AGEVOLATA DEL 10%
- MODELLO CUD 2008 PER REDDITI 2007
- MODELLO CUD 2009 PER REDDITI 2008
- MODELLO CUD 2010 PER REDDITI 2009
- VISURE CATASTALI O ATTI NOTARILI PER POSSESSO DI
IMMOBILI (ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZA ECC…)
LAVORATORE CHE HA FATTO DICHIARAZIONE IN UN SOLO ANNO
DI IMPOSTA:
- DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA SOTTOSCRITTA PER IMPORTO
DA ASSOGGETTARE PER IL 2008 E/O 2009 A TASSAZIONE
AGEVOLATA DEL 10%
- MOD CUD 2008-2009-2010 DELL’ANNO IN CUI NON HA FATTO
DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VISURE CATASTALI O ATTI
NOTARILI PER POSSESSO DI IMMOBILI(ABITAZIONE
PRINCIPALE, PERTINENZA ECC…)
- 730 O UNICO DELL’ANNO IN CUI HA PRESENTATO LA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2008-2009-2010
IN TUTTE LE CASISTICHE PREVISTE SERVE
LA TESSERA SINDACALE PER GLI ISCRITTI

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai CAAF Cgil di Cremona-Casalmaggiore-Soresina.Crema

cr 14 settembre 2010

 


       



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