15 Settembre, 2002
Dossier INCA CGIL Pensioni, cosa cambia
La nostra guida sulle pensioni..A partire dal 2011
Dossier INCA CGIL Pensioni, cosa cambia
La nostra guida sulle pensioni..A partire
dal 2011
Decorrenze di anzianità e vecchiaia, finestre,
pensioni anticipate, aumento dell'età pensionabile
per le donne del pubblico impiego, ricongiunzioni.
Le principali novità introdotte dal governo
in materia previdenziale. A partire dal 2011
di (a cura di) Caterina Di Francesco*
Per contenere la spesa previdenziale, il
Governo, nella manovra finanziaria 2011/2012,
con il decreto legge n. 78/2010 ha modificato,
a partire dal prossimo anno, il regime delle
decorrenze delle pensioni di vecchiaia e
di anzianità attualmente in vigore ed ha
introdotto le finestre sulle pensioni in
totalizzazione.
In sede di conversione in legge, il decreto
ha subito delle modifiche e sono state introdotte
ulteriori innovazioni in materia previdenziale
(legge n.122/2010): applicazione delle nuove
decorrenze anche sulle pensioni di vecchiaia
anticipata; aumento dell'età pensionabile
delle lavoratrici del pubblico impiego; innalzamento
dei requisiti pensionistici in relazione
alla speranza di vita; introduzione dell'onere
per le ricongiunzioni dei contributi dai
fondi alternativi all'Inps; aumento dell'onere
per la ricongiunzione dall'Inps ai fondi
esclusivi; abrogazione delle disposizioni
inerenti il trasferimento gratuito della
contribuzione da vari ordinamenti pensionistici
all'Inps.
Di seguito si riportano le principali novità
introdotte dalla manovra in materia previdenziale.
Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici
previsti dal 2011
1) Pensioni di vecchiaia e di anzianità
Per le persone che matureranno il diritto
al pensionamento di vecchiaia o di anzianità
a partire dal prossimo anno, la decorrenza
della pensione non sarà più disciplinata
in base al tipo di trattamento (pensione
di vecchiaia, con 40 anni di contribuzione,
di anzianità con meno di 40 anni di contributi),
ma verrà unificata in una sola finestra,
detta “mobile” o a “scorrimento”.
Infatti, a partire dall’anno 2011, una volta
maturati i requisiti anagrafici e/o contributivi,
il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi
12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18
mesi per i lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni
mezzadri) e iscritti alla gestione separata
(parasubordinati).
Le nuove decorrenze si applicheranno anche
per le pensioni con 40 anni di contribuzione.
Infatti, contrariamente a quanto inizialmente
comunicato dal Governo non è stata prevista
la salvaguardia per questi trattamenti. In
questi casi, l’attesa è ancora più penalizzante
considerato che l’ulteriore contribuzione
versata dopo i 40 anni non viene utilizzata
ai fini del calcolo della pensione.
Va sottolineato che, così come stabilito
dall’art. 6, comma 2-bis, del decreto legge
n. 248/2007 (convertito in legge n. 31/2008),
nei casi di raggiungimento del 65° anno di
età, il divieto di licenziamento nel settore
privato è prorogato fino al momento della
decorrenza del trattamento pensionistico.
Un'analoga norma di salvaguardia, nel settore
pubblico non è prevista, ma è auspicabile
che venga tempestivamente definita.
In sede di conversione in legge è stato disposto
che le nuove finestre si applicheranno anche
alle pensioni di vecchiaia con età previste
dagli specifici ordinamenti, quindi anche
alle pensioni di “vecchiaia anticipata” (prevista
per dipendenti invalidi all’80%, non vedenti,
iscritti al fondo Volo, marittimi, minatori,
ecc.).
Le nuove decorrenze opereranno anche per
le pensioni di vecchiaia liquidate con il
sistema di calcolo contributivo. L'impatto
sugli uomini, sulle lavoratrici del pubblico
impiego (per le quali dal 2012 l’età pensionabile
slitterà a 65 anni) e sulle pensioni di vecchiaia
totalizzate rischia di essere ancor più penalizzante
poiché, andando in pensione a 66 anni (se
dipendenti) o a 66 anni e mezzo (se autonomi
e parasubordinati o richiedenti pensioni
di vecchiaia totalizzate senza diritto autonomo
a pensione), la pensione o la quota di pensione
da liquidare con il sistema di calcolo contributivo
sarà determinata applicando il “coefficiente
di trasformazione” previsto per il 65° anno
di età. La norma, infatti, non ha previsto
da subito di aggiungere alla tabella dei
coefficienti, quelli per gli ultrasessantacinquenni
(vedi box sui coefficienti).
Per i lavoratori parasubordinati, la legge
n. 243/2004 aveva disposto, per gli assicurati
presso la gestione separata non iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatoria,
l’applicazione delle disposizioni riferite
ai lavoratori dipendenti, sia per quanto
riguarda i requisiti per il diritto sia per
la decorrenza della pensione. Il provvedimento,
invece, include anche questi lavoratori nella
decorrenza del trattamento pensionistico
previsto per gli autonomi (attesa dei 18
mesi).
2) Pensioni derivanti dalla totalizzazione
dei periodi assicurativi (dlgs n. 42/2006)
La norma introduce le decorrenze sulle pensioni
di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione
derivanti dalla totalizzazione, applicando
quelle previste per i lavoratori autonomi.
La pensione totalizzata decorrerà, quindi,
decorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti
anagrafici e/o contributivi.
La nuova formulazione, apportata in sede
di conversione in legge, specifica che la
finestra si applicherà solo a coloro che
matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2011.
Pertanto, una lavoratrice che perfezionerà
i requisiti per la pensione di vecchiaia
totalizzata (65 anni di età e almeno 20 anni
di contributi) nel mese di marzo 2011, con
l’attuale normativa poteva accedere al pensionamento
dal 1° aprile 2011, mentre con la nuova dovrà
attendere il 1° ottobre 2012: ben 18 mesi
in più e a 66 anni e mezzo di età.
La decorrenza dei lavoratori autonomi è prevista
anche quando si totalizzano periodi contributivi
versati in fondi o gestioni da lavoro dipendente
(ad esempio, Fondo lavoratori dipendenti
Inps e Inpdap). In questi casi, una persona
che ha svolto solo lavoro dipendente, con
contribuzione versata in più fondi, viene
equiparata al lavoratore autonomo, con la
conseguenza di vedersi aumentare l'attesa
che lo separa dalla pensione.
Lavoratori esclusi dall’applicazione della
nuova decorrenza
1) Lavoratori che perfezionano i requisiti
entro il 31.12.2010
Per i lavoratori che maturano i requisiti
anagrafici e/o contributivi richiesti per
il diritto alla pensione di vecchiaia e di
anzianità entro il 31.12.2010, le finestre
continueranno ad essere determinate in base
alla normativa attualmente vigente, anche
se l'uscita si collocherà dal 1° gennaio
2011.
Pertanto i lavoratori dipendenti, che perfezionano
il diritto alla pensione di vecchiaia (20
anni di anzianità contributiva e 60 anni
di età se donna; 61 anni se lavoratrice del
pubblico impiego; 65 anni se uomo) o i 40
anni di contribuzione nell’ultimo trimestre
del 2010, potranno accedere al pensionamento
dal 1° aprile 2011. Invece, i dipendenti
che raggiungono “quota 95” nell’ultimo semestre
del 2010 (con almeno 35 anni di contributi
ed un’età anagrafica non inferiore a 59 anni)
potranno andare in pensione dal 1° luglio
2011.
Allo stesso modo, i lavoratori autonomi,
con diritto alla pensione di vecchiaia (20
anni di anzianità contributiva e 60 anni
di età se donna o 65 anni se uomo) o con
40 anni di contribuzione nell’ultimo trimestre
del 2010, potranno accedere al pensionamento
dal 1° luglio 2011. Invece, gli autonomi
che raggiungono “quota 96” nell’ultimo semestre
del 2010 (con almeno 35 anni di contributi
ed un’età anagrafica non inferiore a 60 anni)
potranno andare in pensione dal 1° gennaio
2012.
Per i lavoratori che maturano i requisiti
richiesti per il diritto alla pensione in
regime di totalizzazione (D.Lgs. n. 42/2006)
entro il 31.12.2010 si applica la normativa
in vigore fino alla predetta data: i trattamenti
decorreranno dal mese successivo a quello
di presentazione della domanda di pensione
totalizzata.
2) Personale della scuola
Per quanto riguarda i dipendenti della scuola,
è stato espressamente previsto che rimangono
le disposizioni attualmente in vigore. La
decorrenza continuerà, quindi, anche dopo
il 2010, ad essere fissata all’inizio dell’anno
scolastico o accademico (settembre o novembre)
nel caso di maturazione dei requisiti entro
il 31 dicembre dello stesso anno.
3) Lavoratori in preavviso al 30.6.2010 e
che perdono il titolo abilitante
Sono esclusi dalla nuova finestra “mobile”
i lavoratori dipendenti:
• con periodo di preavviso in corso alla
data del 30.06.2010 che matureranno i requisiti
anagrafici e contributivi per il conseguimento
del trattamento pensionistico entro la data
di cessazione del rapporto di lavoro;
• per i quali viene meno il titolo abilitante
allo svolgimento della specifica attività
lavorativa per raggiungimento del limite
di età (es. autisti del trasporto pubblico).
4) Lavoratori in mobilità e in assegno straordinario
Le nuove decorrenze, inoltre, non si applicheranno,
nel limite complessivo di 10.000 beneficiari,
ai lavoratori:
• in mobilità ordinaria, licenziati da imprese
ubicate nelle Aree del Mezzogiorno, sulla
base di accordi sindacali stipulati prima
del 30.04.2010, con maturazione dei requisiti
entro il periodo di fruizione della relativa
indennità;
• in mobilità lunga, per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 30.04.2010;
• titolari di prestazioni straordinarie a
carico dei Fondi di solidarietà di settore
(credito e assicurazioni che operano per
fronteggiare ristrutturazioni e crisi aziendali)
alla data del 31.05.2010.
Va precisato che il monitoraggio verrà effettuato
dall’Inps, in riferimento al momento di cessazione
del rapporto di lavoro (data di collocamento
in mobilità o in assegno straordinario).
In considerazione della grave crisi occupazionale
che ha comportato un ricorso massiccio agli
ammortizzatori sociali fa emergere l'inadeguatezza
del limite di 10 mila persone, previsto dalla
norma. Aver inserito poi, per la prima volta,
anche i lavoratori in mobilità lunga, che
pure potevano andare in pensione con i vecchi
requisiti in virtù di norme precedenti, riduce
ulteriormente il numero delle altre tipologie
di beneficiari, poiché sono 6.000 i lavoratori
collocati in mobilità lunga entro il 31.12.2007
(L. n. 296/2006).
Innalzamento dei requisiti richiesti per
il diritto a pensione
1) Aumento età pensionabile delle donne del
pubblico impiego dal 2012
La legge n. 102/2009 aveva già innalzato
in maniera graduale l'età pensionabile delle
dipendenti delle amministrazioni pubbliche
a partire dal 2010 (61 anni nel biennio 2010-2011,
62 anni nel biennio 2012-2013, ecc., 65 anni
dal 2018).
In sede di conversione, per tali lavoratrici,
la legge n. 122/2010, invece, fissa a 65
anni il requisito anagrafico per il diritto
alla pensione di vecchiaia a partire dal
1° gennaio 2012.
L'aumento dell'età non riguarderà le lavoratrici
ancora in servizio che hanno compiuto o compiranno
60 anni entro il 31.12.2009 o 61 anni entro
il 31.12.2011 e con i requisiti contributivi
richiesti per la pensione di vecchiaia. In
questi casi è possibile chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione del diritto
a pensione.
Con questo brusco innalzamento dell'età pensionabile
si creeranno delle disparità tra chi è nata
nel 1950 (61enne nel 2011) e chi invece nell'anno
successivo. Infatti, quelle della classe
1951 dovranno aspettare il 2016 e, considerando
gli effetti della “finestra mobile” (attesa
dei 12 mesi), andranno in pensione di vecchiaia
un anno dopo, cioè a 66 anni. L'unica alternativa
per le donne di lasciare il lavoro prima
è quella di perfezionare i requisiti richiesti
per la pensione di anzianità: almeno 35 anni
di contribuzione congiuntamente all'età anagrafica
minima (compresa la possibilità di usufruire
del regime speciale fino al 2015) oppure,
40 anni di contributi, a prescindere dall'età.
2) Aumento dei requisiti di accesso ai trattamenti
pensionistici in relazione alla speranza
di vita dal 2015
La legge n. 102/2009 aveva previsto, a decorrere
dal 2015, per tutti i lavoratori – privati
e pubblici - l'adeguamento dell'età pensionabile
in ragione dell'incremento della speranza
di vita, accertata dall'Istat.
Oltre all'innalzamento dell'età anagrafica
prevista per il diritto alla pensione di
vecchiaia, con la legge n. 122 del 2010 è
stato disposto, sempre a partire dalla stessa
data, l'aumento dell'età e della quota (costituita
dalla somma dell'anzianità contributiva e
dell'età anagrafica) richiesti per il diritto
alla pensione di anzianità. L'adeguamento
riguarderà anche l'età anagrafica richiesta
per il diritto all'assegno sociale, attualmente
riconosciuto a 65 anni.
Il primo innalzamento non potrà essere superiore
a 3 mesi e decorrerà dal 1° gennaio 2015,
mentre il secondo partirà dal 1° gennaio
2019. Successivamente l'adeguamento sarà
effettuato con cadenza triennale.
L'incremento dei requisiti anagrafici riguarderà
tutti, anche quelli che tradizionalmente
erano esclusi da questi provvedimenti: donne
del pubblico impiego già investite in precedenza
dall'aumento dell'età pensionabile, minatori,
personale militare, forze armate, forze di
polizia, vigili del fuoco, ecc., tranne per
i lavoratori che perderanno il titolo abilitante
allo svolgimento della specifica attività
lavorativa al raggiungimento dell'età.
La norma, così come è stata formulata, rischia
di avere delle conseguenze negative soprattutto
sui giovani, per i quali sarà difficile fare
previsioni sulla effettiva data di accesso
alla pensione.
Ricongiunzioni e trasferimenti di contributi
1) Non più gratuita la ricongiunzione della
contribuzione dai fondi alternativi all'assicurazione
generale obbligatoria Inps
La legge n. 122/2010 ha introdotto, per le
domande presentate dal 1° luglio 2010, il
pagamento dell'onere per le ricongiunzioni
dei contributi nell'assicurazione generale
obbligatoria dell'Inps, in precedenza effettuate
a titolo gratuito.
I lavoratori sono tenuti a pagare le ricongiunzioni
dei contributi che si vogliono trasferire
dai fondi esclusivi (Inpdap, Ipost, Fondo
ferrovieri), nonché dai Fondi elettrici e
telefonici, al Fondo pensione lavoratori
dipendenti dell'Inps.
2) Aumento dell'onere per la ricongiunzione
della contribuzione dall'Inps ai fondi esclusivi
La legge ha altresì modificato i criteri
di determinazione dell'onere di ricongiunzione
della contribuzione dall'Inps ai fondi esclusivi
(Inpdap, Ipost, Fondo ferrovieri).
Per le domande presentate dal 31 luglio 2010
saranno infatti adottati i coefficienti applicati
per il settore privato (aggiornati dal 21
novembre 2007) in luogo dei coefficienti
previsti con DM del 1964.
3) Abrogazione del trasferimento gratuito
della contribuzione da vari ordinamenti pensionistici
all'Inps
Il provvedimento ha abrogato le norme che
consentivano il trasferimento gratuito della
contribuzione maturata in vari ordinamenti
pensionistici all'Inps.
In particolare, dal 1° luglio 2010, la disposizione
è già diventata applicativa per gli iscritti
ai Fondi elettrici e telefonici, mentre dal
31 luglio 2010, lo è diventata per gli iscritti
ai fondi esclusivi (Inpdap, Ipost, Fondo
ferrovie), nonché per i militari in servizio
di leva prolungata (costituzione della posizione
assicurativa presso l'Inps). Sono esclusi
dalla nuova normativa solo coloro che hanno
presentato la domanda prima dell'entrata
in vigore delle modifiche, nonché i dipendenti
civili e militari dello Stato (ministeriali)
che hanno lasciato il servizio entro il 30.7.2010,
anche se non hanno fatto domanda, poiché
il trasferimento avviene d'ufficio.
L'abrogazione della costituzione gratuita
della posizione assicurativa presso l'Inps
è fortemente penalizzante per le dipendenti
pubbliche che vorranno accedere al pensionamento
di vecchiaia con i requisiti anagrafici più
favorevoli previsti nel settore privato.
Queste lavoratrici saranno costrette a ricorrere
alla ricongiunzione della contribuzione,
ora diventata onerosa. Altrettanto penalizzati
saranno tutti i lavoratori che hanno versato
la contribuzione in diverse gestioni pensionistiche.
Contestualmente, bisognava quindi rivedere
anche la normativa sulla totalizzazione gratuita
dei periodi assicurativi (D.Lgs. n. 42/2006)
e sulla pensione supplementare, estendendone
l'operatività nei casi attualmente non previsti.
* Inca Nazionale
 
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