15 Settembre, 2002
RIFORMA DELLE PENSIONI
A cura di Gianfranco Manara Segreteria Flai Cgil Cremona.
RIFORMA DELLE PENSIONI
A cura di Gianfranco Manara Segreteria Flai
Cgil Cremona
La Cgil mantiene fermo il no alla riforma
delle pensioni decisa dal Governo perché
ritiene tale riforma inutile, dannosa, iniqua
e fondata su evidenti falsità.
Non esiste nessuna emergenza previdenziale
in quanto il sistema, che ha visto nel corso
degli anni ‘90 ben tre riforme di carattere
strutturale, ha i requisiti di equilibrio
necessari per affrontare i prossimi decenni.
Le drammatizzazioni dei problemi e le conseguenti
decisioni assunte dal Governo finiscono per
scaricare sulle spalle del mondo del lavoro
le incapacità della politica governativa
nel determinare lo sviluppo del Paese nell’ambito
di una corretta politica di finanza pubblica.
In data 28 luglio 2004 la Camera dei Deputati
ha tuttavia approvato la legge di riforma
del sistema previdenziale pubblico e con
la legge 243/04, ha dato gambe all’incentivo
(Bonus) per chi rinvia il pensionamento.
In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi
sui diversi capitoli della riforma delle
pensioni, riportiamo in sintesi i contenuti
della stessa.
Pensione di anzianità
Fino al 2007 resteranno le norme attualmente
in vigore.
Dal 2008 i lavoratori dipendenti potranno
andare in pensione con 35 anni di contributi
e 60 anni di età; gli autonomi con 35 anni
di contributi e 61 anni di età.
Per tutti è prevista la possibilità di andare
in pensione con 40 anni di anzianità a prescindere
dall’età
Dal 2010 i requisiti diventeranno 35 + 61
per i lavoratori dipendenti e 35 + 62 per
quelli autonomi (oppure 40 anni di contributi)
Dal 2014, oltre ai 35 anni di contributi,
serviranno 62 anni di età per i lavoratori
dipendenti e 63 per gli autonomi (oppure
40 anni di contributi).
Le donne avranno la possibilità di andare
in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti
previsti dalla normativa attualmente in vigore
(35 + 57 ), ma la pensione sarà interamente
calcolata con il sistema contributivo.
Dal 2008 le finestre di uscita saranno ridotte
da quattro a due (1° gennaio e 1° luglio).
Pensione di vecchiaia
Per le pensioni liquidate con il sistema
retributivo non cambia nulla.
Dal 2008 per le pensioni liquidate con il
sistema contributivo l’età pensionabile sarà
elevata da 57 a 65 anni di età per gli uomini
e 60 per le donne (in alternativa si potrà
andare in pensione con il requisito contributivo
di 40 anni).
Incentivo (Bonus) per il posticipo della
pensione di anzianità per dipendenti settore
privato
La nuova disciplina, in vigore dal 6 ottobre
2004 utile fino al 31 dicembre 2007, produrrà
sul reddito disponibile dei lavoratori interessati
un incremento notevole. La misura del “bonus”
è senza dubbio appetibile, ma va ponderata
caso per caso per evitare sorprese. Infatti
il lavoratore non deve trascurare di valutare
se risulta più conveniente:
- optare per il bonus e incrementare quindi
la busta paga rinunciando così a una pensione
futura più alta;
-optare per il “cumulo” ( per i lavoratori
in possesso del requisito di 37 anni di contributi
e 58 anni di età oppure per chi, a prescindere
dall’età, abbia maturato 40 anni di contributi))
del reddito di lavoro e di pensione in quanto
quest’ultima possibilità, in taluni casi,
potrebbe risultare la soluzione più idonea.
Secondo noi sono da verificare inoltre, le
conseguenze prodotte dell’introduzione dell’incentivo
relativamente all’ingresso nel mondo del
lavoro per i giovani. Il dubbio che rimane
è che a pagare lo scotto dell’operazione
siano ancora una volta i giovani che, in
un momento delicato sul versante economico,
potrebbero trovare un nuovo ostacolo per
la ricerca di una occupazione.
Il Governo comunque, spera di ricavare un
tornaconto attraverso la diminuzione del
numero delle erogazioni delle pensioni di
anzianità.
Infatti, gli Istituti Previdenziali, a seguito
della decisione del lavoratore di rinviare
la pensione, non devono erogare la pensione
ma nemmeno introitano i relativi contributi
previdenziali (il 32,7% dello stipendio lordo
fino a 37.833 euro e per stipendi superiori
la quota del 33,70%) che rimangono pertanto
in busta paga in cifra netta. Gli Istituti
Previdenziali devono però accreditare la
“contribuzione figurativa” per le assenze
(per esempio malattia-infortunio-congedo
parentale-cassa integrazione ecc.) e per
tutti gli eventi non coperti dalla contribuzione
obbligatoria utile per la pensione di invalidità-superstiti-vecchia
(Ivs). Allo stesso modo, il lavoratore deve
ricordare che il “bonus” congela l’importo
della futura pensione e pertanto, incamerando
in busta paga il valore dei contributi non
versati all’Istituto Previdenziale, perde
di fatto per tutti gli anni di vita futura,
il possibile aumento della pensione che è
calcolata in base agli anni di versamento
dei contributi.
Decorrenza dell’incentivo
Il diritto al “bonus” decorre dal mese della
richiesta o dalla data di apertura della
prima finestra utile per l’accesso alla pensione
di anzianità ( 1°gennaio –1°aprile –1°luglio
–1°ottobre). Il “bonus” però, arriva in busta
paga il mese successivo a quello cui si riferisce
in quanto il meccanismo esclude un anticipo
finanziario rispetto al “regime contributivo”.Tale
meccanismo prevede che i versamenti dei contributi
agli Enti Previdenziali sia fatto dalle Aziende
entro il 16 del mese successivo a quello
di riferimento (es. i contributi di ottobre
sono pagati entro il 16 di novembre e di
conseguenza il “bonus” di ottobre sarà nella
busta paga di novembre).
La procedura
Il lavoratore invia alla sede territoriale
dell’Istituto di Previdenza e all’Azienda
la richiesta per il “bonus”. L’istituto di
Previdenza (presso il quale sono reperibili
i modelli per la domanda) certifica il diritto
del lavoratore alla pensione di anzianità
. L’Azienda ricevuta la certificazione dall’Istituto
Previdenziale, accrediterà il “bonus” dal
mese (in busta paga il mese dopo) in cui
il lavoratore ha maturato il diritto ed esercitato
l’opzione (domanda per il bonus). Ottenuto
il diritto al “bonus, il lavoratore non avrà
più accreditati i contributi obbligatori
Ivs perché gli saranno pagati, al netto,
in busta paga e pertanto da quel momento
l’importo della sua futura pensione rimane
congelato. Il “bonus” termina con il 31-12-2007
anche se il lavoratore continua l’attività
lavorativa. Da ricordare inoltre che quando
il lavoratore ha scelto di beneficiare del
“bonus”, sembra non possa rinunciare successivamente
ad esso ( per esempio: perché preferisce
ritornare a farsi pagare i contributi all’Istituto
Previdenziale ai fini pensionistici) ma potrà
optare solo la scelta di interrompere il
lavoro, perdere il “bonus” e andarsene in
pensione.
Cosa succede nei casi di malattia – CIGO
– ecc.
I periodi di malattia-cassa integrazione
ordinaria e speciale-infortunio-congedo parentale
–congedo di paternità, così come per tutte
le assenze il cui onere è a carico dell’istituto
previdenziale e pertanto non soggette all’obbligo
contributivo, non fanno maturare il “bonus”(esclusi
impiegati industria, operai e impiegati del
credito). Quanto sopra accade perchè le tipologie
di assenza indicate, non costituiscono “base
imponibile previdenziale” e pertanto non
possono concorrere alla costruzione del “bonus”
(esempio di lavoratore assente per malattia
5 giorni: concorreranno alla formazione del
bonus i primi 3 giorni di carenza e eventuali
integrazioni sui restanti due giorni perché
a carico dell’Azienda, mentre non concorrerà
al “bonus” la parte a carico dell’Istituto
Previdenziale.
Silenzio-Assenso
La riforma prevede la formula del silenzio-assenso
per quanto concerne la possibile destinazione
del TFR ( che maturerà nel corso della futura
attività lavorativa) presso Fondi di futura
definizione (della questione già abbiamo
parlato nella ns. rubrica FLAI-NEWS e nell’art.
in 4°pag.). Ricordiamo solo che bisogna attendere
l’emanazione del “decreto attuativo” perché
inizi ad avere efficacia.
 
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