15 Settembre, 2002 Il riordino del collocamento Il Consiglio dei ministri, giovedì, ha dato il via libera alla riforma del collocamento. Il riordinamento del collocamento pubblico estende a tutti i contratti il principio dell'assunzione per chiamata diretta.
Il riordino del collocamento
Il Consiglio dei ministri, giovedì, ha dato il via libera alla riforma del collocamento. Il riordinamento del collocamento pubblico estende a tutti i contratti il principio dell'assunzione per chiamata diretta. Addio alle graduatorie di disoccupazione (sulla base dell'anzianità dell'iscrizione alla lista) per i disoccupati arriva l'elenco anagrafico ma soprattutto il dovere di accettare colloqui di orientamento, corsi di formazione e un lavoro anche temporaneo purché abbia una durata significativa e sia nella stessa regione. Il collocamento ordinario resta in vigore solo per i disabili, i lavoratori del mare, quelli dello spettacolo e le liste di mobilità. Saranno semplificati gli adempimenti per le imprese. L'unico obbligo per il datore di lavoro sarà di comunicare l'assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro. Per fare questo basterà un'unica dichiarazione.
Nel presentare il decreto legislativo il ministro del Lavoro, Roberto Maroni ha dichiarato: ''E' un decreto molto importante, ed è l'ultimo lavoro del professor Marco Biagi. Lo abbiamo ricordato nel Consiglio."
Diamo quindi un'occhiata, punto per punto, alle novità del provvedimento.
ADDIO LISTE COLLOCAMENTO: il decreto 'sopprime' le liste di collocamento ordinarie e speciali ad esclusione della gente di mare, di quella dello spettacolo e degli elenchi dei disabili. Per chi è senza lavoro o ha intenzione di cambiarlo c'è un elenco anagrafico per contenere i dati del lavoratore senza che abbia però importanza la data di iscrizione come accadeva per la lista di collocamento. Rimane in vita anche la lista dei lavoratori in mobilità perché per questa è più opportuno intervenire con la delega di riforma degli ammortizzatori sociali.
CHIAMATA DIRETTA PER TUTTI: si estende il principio dell'assunzione diretta. Non c'è bisogno di rivolgersi al collocamento per trovare la persona. La chiamata è nominativa, basterà una comunicazione per dare notizia dell'avvenuta assunzione.
STATO DI DISOCCUPAZIONE: è la condizione di una persona priva di lavoro che sia ''immediatamente disponibile allo svolgimento o alla ricerca di una attività lavorativa''. Sono considerati disoccupati di lunga durata i soggetti alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi (sei mesi se giovani con meno di 25 anni). Le Regioni stabiliscono i modi di accertamento e di verifica periodica dello stato di disoccupazione.
SCHEDA PROFESSIONALE: con un nuovo decreto del ministero del Lavoro sarà definito il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda professionale del lavoratore (che sostituisce il vecchio libretto di lavoro). I dati della scheda saranno la base per la costituzione del Sistema informativo lavoro (Sil).
COLLOQUI DI ORIENTAMENTO: i servizi per l'impiego per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sottoporranno le persone senza lavoro a interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva. In particolare è previsto un colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione e una proposta di adesione a iniziative formative entro sei mesi (quattro per i giovani, gli adolescenti e le donne in reinserimento lavorativo).
LAVORO TEMPORANEO: si perde lo stato di disoccupazione in caso di rifiuto delle iniziative formative o di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o di un lavoro a termine di durata superiore a otto mesi (quattro per i giovani) nell'ambito del territorio regionale. In caso di accettazione di un contratto di durata inferiore lo stato di disoccupazione viene sospeso.
ATTIVITA' CON REDDITO BASSO: si conserva lo stato di
disoccupazione anche in caso di svolgimento di attività lavorativa che assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale.
ASSUNZIONI: i datori di lavoro devono dare comunicazione contestuale dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ma anche di una collaborazione coordinata e continuativa e di un contratto per i soci lavoratori di cooperativa. Entro dieci giorni invece vanno comunicate le variazioni del rapporto di lavoro (proroga del contratto a termine ecc). Vengono semplificati gli adempimenti riducendo assunzione e cessazione a una unica comunicazione che varrà per tutti gli enti interessati (dagli uffici per l'impiego a Inps, Inail ecc).
LICENZIAMENTI COLLETTIVI: il diritto alla precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda in caso di licenziamento collettivo viene limitato a sei mesi (in precedenza era un anno).
a cura di Enrico Cattaneo
12 aprile 2002