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15 Settembre, 2002
Previdenza: il nuovo istituto della totalizzazione
I chiarimenti del Ministero del Lavoro nella Direttiva del 2 marzo 2006

Il D.Lgs n. 42 del 2 febbraio 2006 ha portato novità nell’istituto della totalizzazione. La direttiva del 2 marzo 2006 del Ministero del Lavoro rende applicabili – con decorso dal 1° gennaio 2006 – le nuove regole, rispetto alle quali, peraltro, introduce anche sostanziali modifiche.

La totalizzazione

Il termine nelle nuove norme previdenziali indica la possibilità dei lavoratori, in seguito ai cambiamenti intervenuti nel loro percorso lavorativo iscritti a più gestioni previdenziali, di unire in un unico trattamento pensionistico i vari periodi contributivi. Possono così essere «totalizzate»:

- la pensione di vecchiaia;

- la pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva;

- la pensione di inabilità;

- la pensione di reversibilità (pensione indiretta ai superstiti)

considerando utili i periodi per i quali esiste una anzianità di almeno 6 anni. Va sottolineato che tale vincolo riguarda l’ottenimento di una pensione di vecchiaia o anzianità e che ai fini di questo diritto possono essere totalizzati solo i periodi non coincidenti.

L’ente pagatore della pensione totalizzata è l’INPS che anticipa la somma complessiva – ovvero anche le quote anche non di sua pertinenza, rivalendosi sugli Enti previdenziali effettivamente interessati.

Pensione di inabilità e ai superstiti

Ai fini della totalizzazione si rispetta la regola della contribuzione minima di 6 anni per la gestione interessata.

Tali prestazioni si ottengono, come precisa la Direttiva, in base ai requisiti (di contribuzione, di assicurazione e di altri) richiesti dalla gestione alla quale al momento del decesso o del verificarsi dell’evento invalidante era iscritto il soggetto i cui eredi inoltrano all’INPS la richiesta di trattamento di reversibilità calcolata con il nuovo metodo della totalizzazione.

La previdenza tra pubblico e privato

Nell’alveo della previdenza pubblica, accanto all’INPS, bisogna considerare anche le “forme sostitutive”, quali l’INPDAP (per il personale dipendente dalle Pubbliche amministrazioni), l’ENPALS (per i lavoratori dello spettacolo e per i professionisti dello sport), l’IPOST (per la previdenza obbligatoria dei dipendenti delle Poste).

Alcuni enti sostitutivi della previdenza pubblica (molti dei quali di varie categorie di professionisti) con il D.Lgs n. 509 del 1994 sono stati privatizzati, ovvero trasformati in associazioni o in fondazioni. (Tra queste l’INPGI (ente previdenziale dei giornalisti), ai fini del calcolo della sua “quota” nella totalizzazione, va – eccezionalmente – considerato ente previdenziale pubblico.)

La legge n. 335/1995 (cosiddetta “Riforma Dini”) ha poi istituito gli enti privati per la previdenza obbligatoria di categorie (infermieri, vigilatrici d’infanzia ecc.) con iscrizione obbligatoria in albi professionali.

La misura per gli enti previdenziali pubblici

Posto che ai fini del diritto al trattamento devono essere considerati i periodi di contribuzione non coincidenti, ai fini della determinazione dell’importo, le gestioni pubbliche determineranno il trattamento “pro quota” di propria competenza, prendendo in considerazione anche i periodi di iscrizione coincidenti.

Dalla precisazione della Direttiva si evidenzia che nei casi in cui non siano maturati i requisiti minimi richiesti per ottenere l’autonoma pensione in una singola gestione, per la determinazione dell’importo “pro quota” si adotterà il sistema di calcolo previsto per l’opzione al trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo (ex D.Lgs 30 aprile 1997, n. 180).

La Direttiva precisa altresì che, raggiunti i requisiti minimi per il diritto alla autonoma pensione in una gestione degli enti previdenziali pubblici, tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema previsto dall'ordinamento della gestione interessata e non con il solo sistema di calcolo di “opzione al contributivo”.

Medesime regole vengono applicate, come sopra accennato, agli iscritti all’Ente previdenziale dei giornalisti.

La misura per gli enti privatizzati

Relativamente agli enti previdenziali privatizzati, Nel caso in cui nella singola gestione non si siano maturati i requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, il sistema di calcolo utilizzato per l’importo “pro-quota” sarà quello “contributivo”, tenuto conto - nel caso in cui le anzianità contributive superino i 29 anni di contribuzione - di alcuni parametri introdotti dal Decreto che di fatto avvicinano gli importi maturati con tale sistema di calcolo a quelli che si sarebbero ottenuti utilizzando il sistema di calcolo retributivo.

Qualora invece nell’ente privatizzato si maturino i requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di vecchiaia, il sistema di calcolo del “pro-quota” seguirà le regole previste dalla gestione dell’ente stesso.

La misura per gli enti privati

La misura del trattamento “pro-quota” a carico degli enti previdenziali privati è determinata - applicando i coefficienti di trasformazione previsti - secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti. Ovvero: per il calcolo del “pro-quota” si seguiranno in ogni caso le regole previste dalla gestione dell’ente e non si tiene conto della maturazione o meno dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione.

Fonte: Caaf Cgil Cremona, Lodi e Pavia

 


       



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