15 Settembre, 2002
Prefettura Cremona, conferenza su autonomie locali e competenze in tema di polizia.
Il 29 ottobre 2009, alla ore 9.00, presso la sala Stradivari della Fiera di Cremona – Ca’ De Somenzi, si è tenuto un convegno, organizzato da questa Prefettura, in materia di ordinanze sindacali emanate ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico Enti Locali n.267/2000.
Alla cennata conferenza hanno partecipato, oltre a rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale e del Comune di Cremona, esponenti delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale, la quasi totalità dei Sindaci dei comuni della provincia, i segretari comunali, i dirigenti e gli impiegati che collaborano, a vario titolo, alla redazione delle medesime ordinanze, nonché i dipendenti della Prefettura.
L’invito è stato, inoltre, raccolto anche dai funzionari prefettizi, dai rappresentanti delle Amministrazioni locali e dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine delle province della Lombardia e di quelle di Parma e Piacenza presenti in numero consistente.
Il convegno, che si è avvalso della partecipazione di due illustri relatori quali il Prof. Giuseppe Manfredi, Docente di diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano – sede distaccata di Piacenza e il Dott. Pietro Pandiani, Segretario Generale del Comune di Cuneo, ha rappresentato un proficuo momento di confronto tra tutti i soggetti che hanno competenze specifiche in materia di ordinanza al fine di fornire loro ulteriori, esatte informazioni per una precisa elaborazione dei medesimi provvedimenti e per comprendere in quale contesto normativo si trova ad agire il Sindaco nell’esercizio del potere di ordinanza così come regolato dal novellato art. 54 del T.U.E.L.
Le dotte ed esaustive esposizioni dei due relatori hanno, dapprima, ripercorso l’excursus storico dell’attribuzione delle competenze in tema di polizia amministrativa alle autonomie locali passando attraverso le grandi riforme istituzionali che hanno segnato la nostra storia (in particolare, il D.P.R. 616/77, il D.L.vo 112/98, attuativo della legge Bassanini 59/97, la legge 142/90 fino ad arrivare al T.U.E.L. 267/2000), per poi soffermarsi sul potere di ordinanza ordinario e, nello specifico, su quello straordinario in capo ai Sindaci quali Ufficiali di Governo così come disciplinato dal suddetto art. 54.
Le relazioni hanno contribuito a chiarire alcuni dubbi interpretativi circa l’ambito di emanazione dei predetti provvedimenti che sono adottati dal Sindaco solo nella sua veste di Ufficiale di Governo – e quindi in virtù di un potere statale e non comunale – e possono essere emanati, adeguatamente motivati, in presenza di situazioni di “contingibilità ed urgenza” “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Per tali ragioni di necessità ed urgenza essi devono essere limitati nel tempo, ovvero devono contenere una indicazione temporale che ne limiti l’efficacia al permanere della situazione di “grave pericolo”.
Ulteriori questioni che sono state affrontate nel corso della conferenza sono state quelle che attengono al rapporto tra Comuni e Prefettura nel momento di emanazione di dette ordinanze. Infatti, trattandosi di una funzione prettamente statale, lo Stato mantiene una serie di prerogative atte ad incidere sensibilmente sul potere di ordinanza ex art. 54.
In tale ottica è stata sottolineata la necessità per i Sindaci di comunicare preventivamente detti provvedimenti al Prefetto non solo quale condizione di efficacia dell’atto stesso, ma, anche, nell’ottica di un rapporto di stretta collaborazione che il sindaco deve mantenere con il Prefetto in tutti i casi in cui, come Ufficiale di Governo, egli agisca per tutelare la sicurezza del territorio amministrato.
Infatti, nel contesto del consolidato principio di sussidiarietà, a detto rapporto deve farsi preventivamente riferimento non solo come conseguenza del generale obbligo informativo disciplinato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 54, ma anche e, soprattutto, prima di adottare provvedimenti che non risultino, poi, opportunamente coordinati con le più generali strategie di tutela della sicurezza a livello provinciale.
Inoltre, il provvedimento sindacale deve essere adeguatamente motivato al fine di giustificare quegli elementi di contingibilità ed urgenza che devono essere alla base dei medesimi atti e che, pertanto, ne giustificano l’adozione e deve indicare sempre l’Autorità avverso la quale il destinatario dell’ordinanza può proporre impugnazione.
L’argomento, di grande attualità nell’ottica di un ordinamento nel quale si parla sempre più spesso di decentramento amministrativo, ha suscitato il vivo interesse dei presenti soprattutto grazie alla competenza e disponibilità dei relatori ed ha rappresentato per tutti gli intervenuti una occasione unica di approfondimento e di studio in una materia tanto delicata quanto essenziale nell’esercizio delle funzioni sindacali.
Cremona, 29 ottobre 2009
IL CAPO DI GABINETTO
(FEDERICO)
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In allegato l'intervento del prof. Giuseppe Manfredi
 
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