15 Settembre, 2002
La proposta della Cgil sull'articolo 18
Pubblichiamo di seguito la proposta di disegno di legge sull'estensione dei diritti nel lavoro, che la segreteria della Cgil ha assunto a maggioranza nella riunione del 3 febbraio
La proposta della Cgil sull'articolo 18
Pubblichiamo di seguito la proposta di disegno di legge sull'estensione dei diritti nel lavoro, che la segreteria della Cgil ha assunto a maggioranza nella riunione del 3 febbraio.
Questa proposta verrà presentata all'apposita commissione del Comitato direttivo e sarà poi discussa nella prossima riunione del Direttivo stesso
Titolo I
La proposta si prefigge, innanzitutto, di determinare le condizioni affinché l'intero ordinamento lavoristico vigente estenda la propria efficacia anche alle situazioni in cui la prestazione di lavoro viene resa nelle modalità di autodeterminazione della prestazione stessa, oggi caratteristica della collaborazione coordinata e continuativa. Ciò si può realizzare riformulando l'art.2094 del codice civile, in senso ampliativo, piuttosto che ridefinendo in sede legislativa uno specifico tipo contrattuale di collaborazione coordinata, assistito da un suo particolare corredo di diritti e tutele.Al fine di prevenire comportamenti strumentali od elusivi, nel comporre la norma si dovrà riformare la recente legge, da noi notoriamente osteggiata, che liberalizza il contratto a tempo determinato.Allo stesso fine si introdurrà una norma che contrasti il ricorso improprio e strumentale alla forma contrattuale della "associazione in partecipazione".
Titolo II
In secondo luogo la proposta si prefigge l'estensione delle tutele contro i licenziamenti ingiustificati. Il punto di partenza è, notoriamente, la massima determinazione della Cgil nel difendere l'integrità dell'art. 18 della Legge 300/70; la proposta, dunque, si rivolge all'area vasta dei rapporti di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto art. 18 (compresi i rapporti di lavoro di cui al titolo I della presente proposta)Inoltre va considerato che la proposta di cui qui si tratta, come ripetutamente annunciato dalla Cgil, sarà presentata contestualmente alla proposta di legge per la riforma e l'estensione degli ammortizzatori sociali; e dunque occorre valutare a pieno le sinergie che ne derivano, a partire dal fatto che anche le imprese estranee all'area di applicazione dell'art. 18 dovranno poter ricorrere, in caso di difficoltà economiche che causino sospensione o contrazione della attività produttiva, all'intero sistema degli ammortizzatori sociali così come da noi proposto.
Vale a dire che anche l'impresa minore in situazione di crisi produttiva o di mercato potrà ricorrere, secondo le modalità definite nella specifica proposta di legge, agli istituti in cui si articola il sistema degli ammortizzatori (contratti di solidarietà, cassa integrazione..) in funzione preventiva rispetto ai licenziamenti.L'eventuale protrarsi della situazione di crisi produttiva o di mercato oltre la durata temporale dei suddetti ammortizzatori, costituirà, anche nelle imprese minori, giustificato motivo oggettivo per il ricorso ad eventuali licenziamenti.
Dunque in questa sede si tratta delle situazioni in cui il datore di lavoro adotti un provvedimento di licenziamento individuale per motivi che definiamo genericamente "di ordine disciplinare"Così delimitato il campo della proposta, la stessa si riassume come segue:Accertato nel processo che il licenziamento che origina la controversia non è motivato da giusta causa o giustificato motivo oggettivo, il giudice emette sentenza di "reintegra", quale che sia il numero dei dipendenti dell'impresa.(con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestici e dei rapporti di lavoratori che abbiano superato l'età del pensionamento di vecchiaia e abbiano maturato il massimo dell'anzianità di servizio pensionabile).A fronte di ciò il lavoratore può optare per il risarcimento monetario, in alternativa alla reintegra; in tal caso le modalità e l'entità del risarcimento saranno, anche nelle imprese minori, le stesse oggi correnti, in analoga situazione, nelle imprese che rientrano nell'area di applicazione dell'art. 18 (15 mensilità).
Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti si riconosce anche al datore di lavoro la possibilità, dopo che sia intervenuta la sentenza di reintegra, di optare formalmente per un risarcimento monetario "equivalente". I
n tal caso il Magistrato quantificherà il risarcimento secondo il criterio della attualizzazione del danno futuro reale, con la stessa tecnica usata nella liquidazione dei danni alla persona per infortunio o incidente, pagati dal danneggiante al danneggiato. Nel determinare la misura del risarcimento si dovrà prevedere un tetto massimo per le imprese il cui fatturato si attesti al di sotto di un livello "congruo" ,da quantificare.Alla determinazione del numero dei dipendenti dell'impresa ai fini della definizione dell'ambito di applicazione dell'art. 18 della legge 300/70 concorrono tutti i contratti di lavoro in essere, quale che sia la modalità della prestazione richiesta, compresi quindi i contratti di cui al titolo I° della presente proposta di legge. Allo stesso fine vanno altresì considerati i raggruppamenti di impresa.
Titolo III
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go la proposta si prefigge di rendere più tempestiva ed efficace la gestione delle controversie di lavoro. A tal fine si propone la istituzione di un procedimento speciale (analogo a quello previsto per le controversie inerenti l'applicazione dell'art. 28 della legge 300) per tutte le controversie che abbiano per oggetto la salvaguardia del rapporto di lavoro o i trasferimenti. Inoltre si propone di ricondurre il tentativo di conciliazione all'interno del processo, rendendolo così fortemente impegnativo per le parti, e di valorizzare l'istituto dell'arbitrato, sempre rigorosamente volontario e secondo leggi e contratti, rendendolo opzionabile dalle parti dopo l'avvio del processo.
4 febbraio 2003
 
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