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IL BLOG DI CINZIA FONTANA

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GARANZIE PER I LAVORATORI IN MOBILITA`

Ho presentato ieri un`interrogazione al Ministro del Lavoro per sollecitare l`emanazione del decreto previsto dalla normativa per garantire la copertura della tutela del reddito a quei lavoratori in mobilità che non rientrano nel contingente delle 10.000 unità stabilito per accedere alle "finestre" di pensione con la vecchia normativa.

Ecco il testo dell`interrogazione:

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

l`art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 prevede che "Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell`indennità di mobilità di cui all`articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell`articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) ai lavoratori che, all`entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all`art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

 

l`art. 1, comma 37, lettera b), della legge n. 220 del 2010 ha introdotto il seguente nuovo comma all`art. 12 citato: "5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all`articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell`intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo",

 

si chiede di sapere entro quali termini il Ministro in indirizzo, di concerto con il Ministro dell`Economia, intenda intervenire al fine di emanare al più presto il decreto interministeriale per la definizione della concessione del prolungamento dell`intervento di tutela del reddito ai lavoratori collocati in mobilità e che non rientrano nel contingente numerico delle 10.000 unità, così come disposto dall`art. 12, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.