COS'E' LA REGOLARIZZAZIONE ?
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E' un provvedimento che prevede di regolarizzare
la posizione di quei lavoratori cittadini
italiani, comunitari e stranieri ( non appartenenti
all'Unione Europea ) impiegati irregolarmente in attività di assistenza a persone non
autosufficienti, affetti da patologie o handicap,
o di lavoro domestico a sostegno del bisogno
familiare.
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DATORI DI LAVORO INTERESSATI
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Sono i datori di lavoro italiani o cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea,
ovvero i datori di lavoro stranieri non appartenenti
all'Unione Europea in possesso del permesso
di soggiorno per soggiornati di lungo periodo
( ex CARTA di SOGGIORNO ).
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LAVORATORI INTERESSATI
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Sono i lavoratori italiani o cittadini di
uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
lavoratori non appartenenti all'Unione Europea,
comunque presenti nel territorio nazionale
( vale a dire anche quelli privi di permesso di soggiorno), per i quali è previsto
il rilascio di un permesso di soggiorno.
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COME E QUANDO SI PUO' REGOLARIZZARE IL RAPPORTO
DI LAVORO ?
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Dal 1.09.2009 al 30.09.2009, il datore di lavoro può dichiarare la sussistenza del rapporto
di lavoro con il lavoratore attraverso la
presentazione della “DICHIARAZIONE DI EMERSIONE”:
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tramite il sistema telematico appositamente
predisposto dal Ministero dell'Interno
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QUALI RAPPORTI DI LAVORO SI POSSONO REGOLARIZZARE
?
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Si possono regolarizzare i rapporti di lavoro
di quei lavoratori che alla data del 30 giugno
2009 erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi ( vale a dire dal 1° aprile 2009 ) e che
continuano ad esserlo alla data di presentazione
della “dichiarazione di emersione”.
Il datore di lavoro potrà dichiarare di avere
alle proprie dipendenze il lavoratore straniero
anche da data anteriore al 1° aprile 2009.
Non è possibile regolarizzare i lavoratori
che vengono impiegati in attività diverse
dall'assistenza a persona o dal lavoro domestico.
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QUANTI RAPPORTI DI LAVORO SI POSSONO REGOLARIZZARE
?
A QUALI CONDIZIONI ?
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Per ogni nucleo familiare è possibile regolarizzare
una unità in caso di lavoro domestico per il sostegno al bisogno
familiare e a due unità in caso di attività
di assistenza a soggetti affetti da patologie
o handicap che ne limitano l'autosufficienza.
1.
Per la regolarizzazione di una unità per il lavoro domestico, il datore di lavoro dovrà dimostrare di
essere in possesso di un reddito imponibile,
risultante dalla dichiarazione dei redditi,
non inferiore a 20.000 euro annui in caso
di nucleo familiare composto da un solo soggetto
percettore di reddito, ovvero di un reddito
complessivo non inferiore a 25.000 negli
altri casi;
2.
Per la regolarizzazione di una o due unità per l'attività di assistenza è tenuto a presentare una certificazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale, che
attesti la limitazione dell'autosufficienza
del soggetto per il quale viene richiesta
l'assistenza al momento in cui è sorto il
rapporto di lavoro. Nel caso di dichiarazione
di due unità per l'attività di assistenza,
la certificazione deve altresì attestare
la necessità di avvalersi di due unità.
N.B. Le limitazioni riportate ai punti 1 e 2 non sono previste
per la regolarizzazione di lavoratori/trici italiani/e e comunitari/ie.
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IL COSTO DEI CONTRIBUTI
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In tutti i casi di regolarizzazione di lavoro domestico
o di assistenza, il datore di lavoro è tenuto
al pagamento preliminare di un contributo
forfettario di 500,00 €.
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QUALE RETRIBUZIONE GARANTIRE ? PER QUANTE
ORE ?
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La retribuzione da garantire al/alla lavoratore/trice
da regolarizzare non deve essere inferiore
a quella prevista dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro di categoria.
Per coloro che vengono regolarizzati come
lavoratori domestici di sostegno al bisogno
familiare, l'orario lavorativo non deve essere inferiore a 20 ore settimanali.
N.B. In ogni caso la retribuzione mensile
del lavoratore deve essere non inferiore
all'importo dell'assegno sociale.
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COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE ?
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La dichiarazione di emersione si può presentare
solo telematicamente. L’INCA ha predisposto
un servizio di assistenza alla compilazione
delle domande on-line, che sarà attivo dal
1° al 30 settembre 2009. Si potrà usufruire
del servizio solo previo appuntamento contattando
i seguenti numeri a partire dal 24 agosto.
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