15 Settembre, 2002
REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2010.
La Sen. Cinzia Fontana ci invia il "REGOLAMENTO
IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA"
Il DPR "Regolamento in materia di servizi
pubblici locali di rilevanza economica",
redatto a norma dell'art. 23-bis della Legge
133/2008, è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 12 ottobre 2010.
Si ricorda che, in base all'art. 23-bis della
Legge 133/2008, il conferimento della gestione
dei servizi pubblici locali (tra i quali
rientrano la raccolta dei rifiuti, la gestione
delle risorse idriche e il trasporto pubblico
locale)avviene:
a) a favore di imprenditori o di società
in qualunque forma costituite individuati
mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica;
b) a società a partecipazione mista pubblica
e privata, a condizione che la selezione
del socio avvenga mediante specifiche procedure
competitive ad evidenza pubblica, e che al
socio privato sia attribuita una partecipazione
non inferiore al 40 per cento;
c) in deroga alle modalità ordinarie di cui
ai punti a) e b), l'affidamento può avvenire
a favore di società a capitale interamente
pubblico, partecipata dall'ente locale, che
abbia i requisiti richiesti dalla normativa
europea per la gestione "in house".
Tale deroga può essere concessa solo per
situazioni eccezionali che, a causa di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali
e geomorfologiche del territorio, non permettono
un efficace e utile ricorso al mercato.
Si ricorda inoltre che le attuali gestioni
cosiddette "in house" cessano improrogabilmente
alla data del 31 dicembre 2011.
Il Regolamento affronta anche la revisione
della disciplina sulle incompatibilità, prevedendo
una netta distinzione tra le funzioni di
regolazione e le funzioni di gestione dei
servizi pubblici locali.
Si riportano, di seguito, i contenuti principali
del Regolamento:
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il regolamento, come previsto dall'articolo
23-bis della Legge 133/2008, si applica ai
servizi pubblici locali di rilevanza economica.Con
riguardo alla gestione del servizio idrico
integrato restano ferme l’autonomia gestionale
del soggetto gestore, la piena ed esclusiva
proprietà pubblica delle risorse idriche
e la spettanza esclusiva alle istituzioni
pubbliche del governo delle risorse stesse.
Sono esclusi dall’applicazione del regolamento:
- il servizio di distribuzione di gas naturale;
- il servizio di distribuzione di energia
elettrica;
- il servizio di trasporto ferroviario regionale;
- la gestione delle farmacie comunali;
- i servizi strumentali all’attività o al
funzionamento degli enti affidanti.
Art. 2 - Misure in tema di liberalizzazione
Il regolamento affida agli enti locali la
verifica riguardo la realizzabilità di una
gestione concorrenziale dei servizi pubblici
locali, limitando l’attribuzione di diritti
di esclusiva ai casi in cui la libera iniziativa
economica privata non risulti idonea a garantire
un servizio rispondente ai bisogni della
comunità, liberalizzando in tutti gli altri
casi le attività economiche compatibilmente
con le caratteristiche di universalità ed
accessibilità del servizio.
Compiuta tale verifica, l’ente adotta una
delibera quadro che illustra l’istruttoria
effettuata ed evidenzia, per i settori sottratti
alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema
concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione,
lo sviluppo e l’equità all’interno della
comunità locale derivanti dal mantenimento
di un regime di esclusiva del servizio.
La delibera deve poi essere inviata all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
La verifica è effettuata entro dodici mesi
dall’entrata in vigore del presente regolamento
e poi periodicamente secondo i rispettivi
ordinamenti degli enti locali; essa è comunque
effettuata prima di procedere al conferimento
e al rinnovo della gestione dei servizi.
Art. 3 - Norme applicabili in via generale
per l'affidamento
Il comma 1 prevede che le procedure competitive
debbano rispettare gli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione
sul territorio e di sicurezza definiti dalla
legge, dalla competente autorità di settore
o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
Il comma 2 chiarisce che le società a capitale
interamente pubblico possono partecipare
alle gare se non ci sono specifici divieti
previsti dalla legge.
I commi 3 e 4 contengono alcune prescrizioni
riguardanti l'indizione delle gare ad evidenza
pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici
locali e riguardo il contenuto del bando
di gara o della lettera di invito, al fine
di garantire l’assetto concorrenziale dei
mercati interessati.
Art. 4 - Parere dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
L'articolo fissa la soglia del valore economico
del servizio oggetto dell'affidamento per
la gestione c.d. "in house" a 200.000,00
euro annui, soglia oltre la quale per tale
affidamento deve essere richiesto il parere
preventivo dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato.
Per i servizi relativi al settore idrico,
nella richiesta del parere l'ente affidante
può rappresentare specifiche condizioni di
efficienza che rendono la gestione "in
house" non distorsiva della concorrenza,
ossia comparativamente non svantaggiosa per
i cittadini rispetto a una modalità alternativa
di gestione dei servizi pubblici locali,
con particolare riferimento:
- alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi
a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito
a spese per investimenti da parte dell'ente
affidante o altro ente pubblico;
- al reinvestimento nel servizio almeno dell'80
per cento degli utili per l'intera durata
dell'affidamento;
- all'applicazione di una tariffa media inferiore
alla media di settore.
Si prevede inoltre che l'effettivo rispetto
delle condizioni citate sia verificato annualmente
dall'ente affidante, che invia gli esiti
di tale verifica all'Autorità garante e che,
in caso negativo, anche su segnalazione della
medesima Autorità, l'ente procede alla revoca
dell'affidamento e al conferimento della
gestione del servizio mediante procedura
ad evidenza pubblica.
Art. 5 - Patto di stabilità interno
Gli affidatari c.d. "in house"
dei servizi pubblici locali sono assoggettati
al patto di stabilità interno.
Spetta agli enti locali vigilare il rispetto
dei vincoli derivanti dal patto di stabilità
interno.
Modalità e modulistica saranno definite dal
decreto legislativo previsto nella Legge
42/2009 ("Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale").
Art. 6 - Acquisto di beni e servizi da parte
delle società "in house" e delle
società miste"
L'articolo prevede che, per l'acquisto di
beni e servizi da parte delle società "in
house" e delle società miste, siano
applicate le disposizioni del codice dei
contratti pubblici.
Art. 7 - Assunzione di personale da parte
delle società "in house" e delle
società miste
Per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi, le società
"in house" e le società miste dovranno
adottare, con propri provvedimenti, criteri
e modalità di assunzione che rispettino i
principi del D. Lgs. 165/2001 recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
Art. 8 - Distinzione tra funzioni di regolazione
e funzioni di gestione
Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili
degli uffici o dei servizi dell’ente locale,
nonché degli altri organismi che espletano
funzioni di stazione appaltante, di regolazione,
di indirizzo e di controllo di servizi pubblici
locali, non possono svolgere incarichi inerenti
la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti.
Il divieto si applica anche nel caso in cui
tali funzioni sono state svolte nei tre anni
precedenti il conferimento dell’incarico
inerente la gestione dei servizi pubblici
locali. Alle società quotate nei mercati
regolamentati si applica la disciplina definita
dagli organismi di controllo competenti.
Il divieto opera anche nei confronti del
coniuge, dei parenti e degli affini entro
il quarto grado, nonché nei confronti di
coloro che prestano, o hanno prestato nel
triennio precedente, a qualsiasi titolo attività
di consulenza o collaborazione in favore
degli enti locali o dei soggetti che hanno
affidato la gestione del servizio pubblico
locale.
Non possono essere nominati amministratori
di società partecipate da enti locali coloro
che nei tre anni precedenti alla nomina hanno
ricoperto la carica di amministratore negli
enti locali che detengono quote di partecipazione
al capitale della stessa società.
I componenti della commissione di gara per
l’affidamento della gestione di servizi pubblici
locali non devono aver svolto né possono
svolgere alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente alla
gestione del servizio di cui si tratta.
Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,
la carica di amministratore locale, non possono
essere nominati componenti della commissione
di gara relativamente a servizi pubblici
locali da affidare da parte del medesimo
ente locale.
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualità di componenti di commissioni
di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all’approvazione di
atti dichiarati illegittimi.
Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una
società partecipata dall’ente locale che
la indice, i componenti della commissione
di gara non possono essere né dipendenti
né amministratori dell’ente locale stesso.
In tutti i casi in cui il capitale sociale
del soggetto gestore è partecipato dall'ente
medesimo, la verifica del rispetto del contratto
di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento
e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalità definite dallo statuto dell’ente
locale, alla vigilanza dell’organo di revisione.
Le incompatibilità e i divieti si applicano
alle nomine e agli incarichi da conferire
successivamente alla data di entrata in vigore
del regolamento.
N.B.: Le incompatibilità e i divieti di cui
sopra si applicano alle nomine e agli incarichi
da conferire successivamente alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento,
cioè a partire dal 27 ottobre 2010.
Art. 9 - Principio di reciprocità
Le imprese estere non appartenenti a Stati
membri dell'Unione europea possono partecipare
alle gare per l'affidamento di servizi pubblici
locali a condizione che documentino la possibilità
per le imprese italiane di partecipare alle
gare indette negli Stati di provenienza per
l'affidamento di omologhi servizi.
Art. 10 - Cessione dei beni in caso di subentro
L'articolo disciplina, per il caso di subentro,
la cessione dei beni strumentali e delle
loro pertinenze, di proprietà del precedente
gestore, necessari per la prosecuzione del
servizio.
Si distingue a seconda se i beni strumentali
e le loro pertinenze siano stati interamente
ammortizzati o meno, prevedendo, nel primo
caso, che la cessione in favore del gestore
subentrante avvenga a titolo gratuito e senza
pesi e gravami, essendo stato il relativo
investimento già ammortizzato in tariffa.
Nella seconda ipotesi, è prevista la corresponsione,
da parte del subentrante e a favore del precedente
gestore, di un importo pari al valore contabile
originario non ancora ammortizzato, al netto
di eventuali contributi pubblici direttamente
riferibili ai beni stessi.
Art. 11 - Tutela non giurisdizionale
Si dispone che i contratti di servizio e
le carte dei servizi, se emanate, prevedano
la possibilità, da parte dell'utente o della
categoria di utenti, di promuovere la risoluzione
non giurisdizionale delle controversie, che
avviene entro 30 giorni successivi al ricevimento
della domanda.
Al Regolamento è allegato uno schema-tipo
di formulario.
Art. 12 - Abrogazioni e disposizioni finali
Si elencano le disposizioni che, a seguito
dell'entrata in vigore del presente Regolamento,
risulteranno abrogate.
cinzia.fontana@pdcrema.it
 
|