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15 Settembre, 2002
REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2010.

La Sen. Cinzia Fontana ci invia il "REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA"
Il DPR "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica", redatto a norma dell'art. 23-bis della Legge 133/2008, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2010.
Si ricorda che, in base all'art. 23-bis della Legge 133/2008, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali (tra i quali rientrano la raccolta dei rifiuti, la gestione delle risorse idriche e il trasporto pubblico locale)avviene:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante specifiche procedure competitive ad evidenza pubblica, e che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento;
c) in deroga alle modalità ordinarie di cui ai punti a) e b), l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dalla normativa europea per la gestione "in house". Tale deroga può essere concessa solo per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato.
Si ricorda inoltre che le attuali gestioni cosiddette "in house" cessano improrogabilmente alla data del 31 dicembre 2011.
Il Regolamento affronta anche la revisione della disciplina sulle incompatibilità, prevedendo una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali.
Si riportano, di seguito, i contenuti principali del Regolamento:
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il regolamento, come previsto dall'articolo 23-bis della Legge 133/2008, si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l’autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche e la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse.
Sono esclusi dall’applicazione del regolamento:
- il servizio di distribuzione di gas naturale;
- il servizio di distribuzione di energia elettrica;
- il servizio di trasporto ferroviario regionale;
- la gestione delle farmacie comunali;
- i servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti affidanti.
Art. 2 - Misure in tema di liberalizzazione
Il regolamento affida agli enti locali la verifica riguardo la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l’attribuzione di diritti di esclusiva ai casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.
Compiuta tale verifica, l’ente adotta una delibera quadro che illustra l’istruttoria effettuata ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
La delibera deve poi essere inviata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La verifica è effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.
Art. 3 - Norme applicabili in via generale per l'affidamento
Il comma 1 prevede che le procedure competitive debbano rispettare gli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
Il comma 2 chiarisce che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle gare se non ci sono specifici divieti previsti dalla legge.
I commi 3 e 4 contengono alcune prescrizioni riguardanti l'indizione delle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali e riguardo il contenuto del bando di gara o della lettera di invito, al fine di garantire l’assetto concorrenziale dei mercati interessati.
Art. 4 - Parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
L'articolo fissa la soglia del valore economico del servizio oggetto dell'affidamento per la gestione c.d. "in house" a 200.000,00 euro annui, soglia oltre la quale per tale affidamento deve essere richiesto il parere preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Per i servizi relativi al settore idrico, nella richiesta del parere l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione "in house" non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:
- alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;
- al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
- all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore.
Si prevede inoltre che l'effettivo rispetto delle condizioni citate sia verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorità garante e che, in caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorità, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
Art. 5 - Patto di stabilità interno
Gli affidatari c.d. "in house" dei servizi pubblici locali sono assoggettati al patto di stabilità interno.
Spetta agli enti locali vigilare il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
Modalità e modulistica saranno definite dal decreto legislativo previsto nella Legge 42/2009 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale").
Art. 6 - Acquisto di beni e servizi da parte delle società "in house" e delle società miste"
L'articolo prevede che, per l'acquisto di beni e servizi da parte delle società "in house" e delle società miste, siano applicate le disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Art. 7 - Assunzione di personale da parte delle società "in house" e delle società miste
Per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, le società "in house" e le società miste dovranno adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità di assunzione che rispettino i principi del D. Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
Art. 8 - Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione
Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti.
Il divieto si applica anche nel caso in cui tali funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
Il divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.
I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell’ente locale stesso.
In tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente medesimo, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione.
Le incompatibilità e i divieti si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento.
N.B.: Le incompatibilità e i divieti di cui sopra si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cioè a partire dal 27 ottobre 2010.
Art. 9 - Principio di reciprocità
Le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea possono partecipare alle gare per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.
Art. 10 - Cessione dei beni in caso di subentro
L'articolo disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni strumentali e delle loro pertinenze, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.
Si distingue a seconda se i beni strumentali e le loro pertinenze siano stati interamente ammortizzati o meno, prevedendo, nel primo caso, che la cessione in favore del gestore subentrante avvenga a titolo gratuito e senza pesi e gravami, essendo stato il relativo investimento già ammortizzato in tariffa.
Nella seconda ipotesi, è prevista la corresponsione, da parte del subentrante e a favore del precedente gestore, di un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Art. 11 - Tutela non giurisdizionale
Si dispone che i contratti di servizio e le carte dei servizi, se emanate, prevedano la possibilità, da parte dell'utente o della categoria di utenti, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro 30 giorni successivi al ricevimento della domanda.
Al Regolamento è allegato uno schema-tipo di formulario.
Art. 12 - Abrogazioni e disposizioni finali
Si elencano le disposizioni che, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, risulteranno abrogate.

cinzia.fontana@pdcrema.it


 


       



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