15 Settembre, 2002
Le principali novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2003
a cura del Servizio Nazionale Consulenze UISP.
Le principali novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2003
Riceviamo dalla UISP, unione italiana sport popolari, una nota sulle novità contenute dalla legge finnaziaria 2003 per le società sportive dilettanti.
La nota è stata trasmessa dal Servizio Nazionale Consulenze UISP.
La redazione di welfare cremona news ringrazia.
o Art. 90 comma 1. Estensione dell’applicazione del regime L. 398/91 anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;
o Art. 90 comma 2. Innalzamento del limite introdotto dalla L. 398/91 dalle vecchie a €. 250.000,00;
o Art. 90 comma 3 lett. b). Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi sportivi non concorreranno a formare il reddito per il soggetto percepente fino all’importo di €. 7.500,00 (precedentemente il limite era fissato in €. 5.164,57);
o Art. 90 comma 3 lett. a). Viene esteso il limite di cui sopra anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di non natura non professionale;
o Art. 90 comma 7. Sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
o Art. 90 comma 9 lett. a). E’ elevato a €. 1.500,00 per ciascun periodo d’imposta (precedentemente il limite era fissato in €. 1.032,91) l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche detraibili dall’imposta dovuta, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale;
o Art. 90 comma 9 lett.b). E’ abrogato l’articolo che consentiva ai soggetti che producono reddito d’impresa (imprese commerciali) di dedurre l’erogazione liberale fatta a favore delle società sportive dilettantistiche;
o Art. 90 comma 11. Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 111-bis del T.U.I.R. (perdita della qualifica di ente non commerciale) le associazioni sportive dilettantistiche;
o Art. 90 comma 12. E’ istituito presso il credito sportivo un Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per l’erogazione di mutui alle società e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica (vedi nota finale);
o Art. 90 comma 20. Istituzione presso il Coni del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, la cui iscrizione diviene obbligatoria per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura (art. 90 comma 21);
o Art. 90 comma 23. I dipendenti pubblici potranno prestare la propria attività presso società e associazioni sportive dilettantistiche, purché al di fuori dall’orario di lavoro e a titolo gratuito, salvo la possibilità di percepire indennità e rimborsi “sportivi” di cui all’art. 81 comma 1 lett. m) del T.U.I.R.;
Inoltre è aumentato a €. 7.500,00 (precedentemente il limite era fissato in €. 5.164,57) l’importo ammesso in deduzione dalla base imponibile IRAP se questa non supera €. 180.759,91.
Con riferimento, infine, alla concessione di mutui agevolati da parte del credito sportivo vi segnaliamo i tassi d’interesse applicati per la realizzazione di nuovi impianti sportivi. I tassi possono essere sia fissi sia variabili: i fissi vanno dal 2,25% per la realizzazione di impianti per lo sport dei disabili al 4,5%, i variabili partono dal 1,75%.
Allo scopo, di comunicare adeguatamente tutte le opportunità offerte, il credito sportivo organizzerà dei road show nei comuni che manifestano l’intenzione di costruire un impianto. Punto nodale per lo sviluppo ulteriore del Credito Sportivo sarà la modifica dello statuto per finanziare anche le strutture adiacenti agli impianti (negozi, centri commerciali, parchi giochi): ciò favorirà anche lo sviluppo delle attività collaterali per lo sfruttamento degli stadi.
 
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