15 Settembre, 2002 Recupero dell’agevolazione fiscale non goduta sui redditi 2008-2009 La recente disposizione dell’Agenzia delle Entrate (83/E del 17 agosto) chiarisce che è possibile chiedere la detassazione per i passati periodi ..
Recupero dell’agevolazione fiscale non goduta
sui redditi 2008-2009
La recente disposizione dell’Agenzia delle
Entrate (83/E del 17 agosto) chiarisce che
è possibile chiedere la detassazione per
i passati periodi d’imposta 2008 e 2009 se
non richiesta allora con le dichiarazioni
dei redditi di quegli anni.
La “detassazione” consiste nell’applicazione
di una aliquota sostitutiva del 10% invece
della nor-male aliquota IRPEF che sarebbe
stata applicata in base al proprio reddito
(23%, 27%, 38%. Il ri-sparmio è quindi, rispettivamente,
del 13%, 17%, 28%).
Ne ha diritto chi ha un reddito inferiore
a € 30.000 (redditi 2007) e € 35.000 (redditi
2008 e 2009).
La tassazione con aliquota agevolata si applica
a:
• Premi di risultato (anno 2008 periodo 1
luglio – 31 dicembre; anno 2009)
• Erogazioni unilaterali dell’azienda connesse
ad incrementi di produttività
• Lavoro straordinario (anno 2008 periodo
1 luglio – 31 dicembre; retribuzione e maggiorazione)
• Lavoro straordinario purché “riconducibile
ad incrementi di produttività” (anno 2009;
retribu-zione e maggiorazione)
• Compenso per lavoro notturno (sia compenso
ordinario che maggiorazione)
• Maggiorazioni retributive per lavoro su
turni
• Somme ricevute per prestazioni di flessibilità
come lavoro festivo, banca ore, lavoro supplemen-tare
e clausole di elasticità nel part time (solo
2008), indennità di reperibilità, superminimi
ad personam…
L’importo massimo su cui si può far valere
la tassazione sostitutiva del 10% è di 3.000
euro per il 2008 e di 6.000 euro per il 2009.
Per richiedere la tassazione sostitutiva
sugli importi per i quali non sia stata già
richiesta negli anni passati, è necessario
ottenere dall’azienda una certificazione
con gli importi ammessi al beneficio fiscale
e rivolger-si al CAAF per presentare una
dichiarazione integrativa entro il 30 settembre.
E’ possibile presentare la dichiarazione
o istanza di rim-borso anche dopo la scadenza
in base a specifiche modalità che saran-no
definite dal CAAF.
Dati i tempi strettissimi è necessario prenotare
con urgenza l’appuntamento al CAAF, specie
per i redditi del 2008 mentre non vi è particolare
urgenza per quelli del 2009.