15 Settembre, 2002
Come si vota con la nuova legge elettorale il 9 aprile.
630 deputati per Camera e 315 Senatori
Come si vota con la nuova legge elettorale
il 9 aprile.
Si votano i simboli di partito e non si esprimono
preferenze.
Camera dei Deputati
Per la Camera dei Deputati la legge prevede
l’elezione di 617 deputati in 26 circoscrizioni.
Il plenum di 630 deputati verrà raggiunto
eleggendo i 13 deputati mancanti mediante
altre leggi (1 nella Regione Valle d’Aosta
e 12 nella circoscrizione estero). Le 26
circoscrizioni saranno quelle attuali: 13
coincidono con altrettante regioni; 10 sono
ricavate due per regione nelle regioni Piemonte,
Veneto, Lazio, Campania, Sicilia; 3 sono
le circoscrizioni della Lombardia. A ciascuna
circoscrizione viene attribuito un numero
di seggi da distribuire in relazione alla
sua popolazione.
I partiti in lizza possono concorrere da
soli o collegati ad una coalizione. Per un
partito il collegamento ad una coalizione
comporta l’accettazione formale del programma
della coalizione (che deve essere depositato
congiuntamente al contrassegno di coalizione)
e l’impegno, al momento della scelta della
persona a cui affidare il Governo, di indicare
al Presidente della Repubblica il candidato
premier della coalizione (anch’esso depositato
con il contrassegno).
I seggi ai vari partiti sono assegnati in
sede nazionale, conteggiando tutti i voti
ottenuti nelle 26 circoscrizioni. Per prima
cosa si conteggiano i voti ottenuti: 1) dai
partiti singoli che hanno superato la soglia
del 4% dei voti validi; 2) dalle coalizioni
che hanno superato la soglia del 10% dei
voti validi. In prima attribuzione si suddividono
i 617 seggi disponibili tra queste due categorie
di soggetti in proporzione ai voti ottenuti.
Si verifica poi se alla coalizione vincente
spettano almeno 340 seggi (il 55% dei 617
seggi in palio). Se ciò accade, la prima
attribuzione di seggi sopra indicata diviene
definitiva. All’interno delle coalizioni
i seggi sono poi distribuiti tra i partiti
aventi diritto (quelli che hanno ottenuto
almeno il 2 % dei voti validi con l’aggiunta
per ciascuna coalizione del primo partito
sotto soglia) in proporzione ai voti ottenuti.
Nel caso invece che nella prima attribuzione
la coalizione vincente abbia conseguito meno
di 340 seggi, ad essa vengono attribuiti
d’autorità 340 seggi. Le restanti coalizioni
e partiti singoli si distribuiscono tra loro,
sempre in termini proporzionali, 277 seggi.
Stabilito così per ogni partito (ammesso
al riparto) il numero dei deputati a cui
ha diritto in sede nazionale, si procede
al riparto circoscrizionale, sempre secondo
criteri proporzionali.
Una volta determinato il numero dei deputati
a cui ha diritto ogni partito in ogni circoscrizione,
i nominativi dei deputati sono immediatamente
individuati come i primi nominativi della
lista di candidati deputati che il partito
ha indicato per ogni circoscrizione all’Ufficio
Elettorale prima delle elezioni.
Senato della Repubblica
Per il Senato della Repubblica il meccanismo
è simile. La nuova legge disciplina l’assegnazione
di 301 seggi. Il plenum di 315 senatori eletti
viene raggiunto con l’assegnazione mediante
altre leggi di 1 seggio in Valle d’Aosta,
7 seggi in Trentino Alto Adige e 6 seggi
nella circoscrizione estero. I 301 seggi
risultano come somma dei seggi attribuiti
alle 18 regioni rimanenti (delle 20 regioni
d’Italia sono state già considerate Trentino
Alto Adige e Valle d’Aosta), a ciascuna di
esse assegnati in base alla popolazione e
ai vincoli costituzionali. La Circoscrizione
è, quindi, tutta la Regione.
Per il Senato il riparto dei seggi viene
fatto regione per regione. In ogni regione
sono ammessi al riparto dei seggi: 1) i partiti
singoli con almeno l’8% dei voti; 2) le coalizioni
di partiti con almeno il 20% dei voti. In
prima attribuzione si suddividono i seggi
disponibili nella regione tra queste due
categorie di soggetti in proporzione ai voti
ottenuti.
Si verifica poi se la coalizione vincente
(quella cioè che ha avuto il maggior numero
dei voti) ha almeno il 55% dei seggi in palio
nella regione (arrotondato al numero intero
superiore). Se ciò accade, la prima attribuzione
di seggi sopra indicata diviene definitiva.
All’interno delle coalizioni i seggi sono
distribuiti tra i partiti aventi diritto
(quelli che hanno ottenuto almeno il 3 %
dei voti validi) in proporzione ai voti ottenuti.
Nel caso invece che nella prima attribuzione
la coalizione vincente abbia conseguito meno
del 55% dei seggi (arrotondato al numero
intero superiore), ad essa viene attribuito
d’autorità tale numero di seggi. I seggi
restanti vengono distribuiti tra le rimanenti
coalizioni e partiti singoli, sempre in termini
proporzionali.
Anche per il Senato vi è un possibile premio
di maggioranza, ma non su base nazionale,
bensì regione per regione. Può perciò verificarsi
che il premio di maggioranza venga assegnato
in una regione ad una coalizione e in un’altra
regione ad un’altra coalizione, e, di conseguenza,
non esiste alcun premio nazionale e questo,
come si comprende è fonte di instabilità.
Istruzioni per il voto
Come si sarà già compreso non ci sono preferenze
da esprimere barrando qualche quadretto oppure
scrivendo nomi a fianco del simbolo. Si voterà
solo il simbolo di partito sia alla Camera
che al Senato.
Sia alla Camera che al Senato si potrà solo
votare il simbolo del partito prescelto.
a cura di Sergio Fenaroli di Lecco Gian Carlo Storti di Cremona
 
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