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 Politica

15 Settembre, 2002
Giunta Comunale dell’8 marzo 2006
Tra gli argomenti: il piano di lottizzazione nell’area via del Sale - via Boscone

Concessione del patrocinio del Comune di Cremona alla “26.a Mostra Scambio di auto e moto d’epoca” in programma il 18 e 19 marzo 2006 presso l’Ente Fiera di Cremona e promossa dal Moto Club Torrazzo Cremona.

Concessione del patrocinio del Comune di Cremona alla manifestazione organizzata dall’Associazione Artigiani della Provincia di Cremona in occasione della Festa di San Giuseppe il 19 marzo 2006.

Concessione del patrocinio del Comune di Cremona alla manifestazione per la consegna di Borse di Studio promossa dal Kiwanis Club Cremona lunedì 20 marzo 2006 presso il Teatro Filodrammatici.

Concessione del patrocinio del Comune di Cremona al seminario dal titolo “Aspetti normativi e soluzioni tecnologiche per l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali” organizzato dall’ACSU - Cesvin il 30 marzo 2006 presso la sede di Cremona.

Concessione del patrocinio del Comune di Cremona alla manifestazione denominata “El Cavalet” promossa da “La Famiglia Cremounesa” in programma a fine maggio 2006.

Concessione del patrocinio del Comune di Cremona al progetto “La Capanna dello Zio Tom” promosso dall’ANFFAS Cremona in collaborazione con la Fondazione IOS di Sospiro.

Atto di indirizzo relativo alla proposta di donazione di una selezione di incisioni a favore del Comune di Cremona - Museo Civico “Ala Ponzone”, disposta dall’autore Mario Benedetti.

La Giunta Comunale, tenuto conto del parere favorevole all’accettazione della donazione espresso dall’apposito gruppo di lavoro e dal Direttore del Sistema Museale, ha espresso i seguenti indirizzi: prendere favorevolmente atto della dichiarazione di volontà espressa da Mario Benedetti di donare al Museo Civico “Ala Ponzone” una selezione di incisioni da lui stesso realizzate; individuare quale figura dirigenziale incaricata dell’espletamento degli atti necessari al perfezionamento della donazione il Direttore del Settore Affari Culturali e Museali; dare atto che le opere verranno incluse nella polizza assicurativa del patrimonio artistico del Comune, mentre con apposito provvedimento verrà conferito incarico ad un notaio per la stipula dell’atto di donazione.

Individuazione degli speciali spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta e indiretta in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, indette nei giorni di domenica 9 e lunedì 10 aprile 2006.

Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona e i Comuni di: Casalmaggione, Soresina, Castelleone e Bagnolo Cremasco per l’adesione alla Rete Provinciale dei Servizi Informagiovani (competenza del Consiglio Comunale - esame preliminare).

La Giunta Comunale ha assegnato al Consiglio Comunale, per l’approvazione, questa proposta di deliberazione che prevede l’approvazione delle bozze di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona ed i Comuni di Casalmaggione, Soresina, Castelleone e Bagnolo Cremasco per l’adesione alla Rete Provinciale dei Servizi Informagiovani, Queste convenzioni avranno validità fino al 31 dicembre 2006. I Comuni di Casalmaggiore, Soresina, Castelleone e Bagnolo Cremasco verseranno al Comune di Cremona, a concorso delle spese sostenute dallo stesso, le quote a fianco di ognuno segnate: Casalmaggiore € 3.100,00 da versarsi in un’unica rata entro il 31/12/06; Soresina € 3.100,00 da versarsi in un’unica rata entro il 31/12/06; Castelleone € 3.100,00 da versarsi in un’unica rata entro il 31/12/06; Bagnolo Cremasco € 1.344,00 da versarsi in un’unica rata entro il 31/12/060.

Modifica della deliberazione consiliare n.4 di Registro del 30 gennaio 2006 relativa alla convenzione in atto per la gestione associata delle attività socio-assistenziali denominate “Servizio Sociale Territoriale “ e “Servizio di Assistenza Domiciliare” (competenza del Consiglio Comunale - esame preliminare).

Il 30 gennaio 2005 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo testo di convenzione da stipulare con alcuni Comuni del Distretto di Cremona per la gestione associata dei servizi sociali, sostitutivo di quello già sottoscritto. La modifica della convenzione è stata motivata dalla necessità, evidenziata dall’Ufficio di Piano Distrettuale, di riorganizzare l’impostazione dei servizi associati, coerentemente con le linee programmatiche distrettuali. A seguito di disguidi tra i vari Comuni coinvolti, non è stato possibile valutare anticipatamente rispetto alla data in cui il testo è stato sottoposto al Consiglio, le osservazioni dei Comuni. Da qui l’opportunità di prenderne comunque atto attraverso un incontro ulteriormente chiarificatore svoltosi all’inizio del mese di febbraio. La proposta, sulla quale si dovrà pronunciare il Consiglio Comunale, è di introdurre nel testo della convenzione che verrà sottoscritta alcune precisazioni volte a chiarire i contenuti di alcuni articoli, nonché a recepire la rinuncia al servizio SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) dei Comuni di Crotta d’Adda e Acquanegra Cremonese. Tutto questo non pregiudica la corretta attuazione dei servizi associati così come riorganizzati. In questo modo si è tenuto debitamente conto della preoccupazione esposta dai sindaci dei Comuni associati sugli oneri da sostenere per la fruizione dei servizi, introducendo all’art.8 della convenzione, quale ultimo comma, la seguente clausola: “qualora l’incremento dei prezzi sopraesposti fosse superiore all’indice ISTAT, i comuni potranno recedere senza il rispetto del termine di preavviso di cui al successivo art.10”. Inoltre, per mero errore materiale, nelle ore di Servizio Sociale Territoriale fruite dai Comuni di Acquanegra Cremonese e di Crotta d’Adda non è stato indicato il tempo lavoro destinato al coordinamento e al trasferimento dell’ operatore che presta il servizio.

Approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Cremona, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Dipartimento di Cremona) e l’Azienda Sanitaria Locale di Cremona (Osservatorio Epidemiologico) per il progetto Benessere in Città: muoversi nei tempi di una città sostenibile.

La Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Dipartimento di Cremona) e l’Azienda Sanitaria Locale di Cremona (Osservatorio Epidemiologico) per il progetto “Benessere in città: muoversi nei tempi di una città sostenibile” (Piano territoriale degli orari). La spesa relativa e conseguente è prevista negli stanziamenti di cui al finanziamento regionale del progetto BiC – Benessere in città: muoversi nei tempi di una città sostenibile. Il progetto “Benessere in città: muoversi nei tempi di una città sostenibile” del Comune di Cremona è stato finanziato con il contributo di € 200.000,00 dalla regione Lombardia. Con apposito decreto regionale la Regione Lombardia ha assegnato le risorse concesse per la realizzazione del progetto Benessere in città. Muoversi nei tempi di una città sostenibile e contemporaneamente ha erogato la prima quota del contributo. Per il progetto BiC si dovranno attivare alcune strutture di gestione e partenariato, tra cui: un Tavolo tecnico di coordinamento del progetto, che coinvolge Comune, ARPA (Agenzia Regionale per l’Ambiente) e ASL (Azienda Sanitaria Locale). Questi due organismi sono coinvolti in quanto deputati rispettivamente all’ambiente (in particolare per gli aspetti di indirizzo e monitoraggio rispetto alla qualità dell’aria) e alla salute pubblica (in particolare si intende coinvolgere l’Osservatorio Epidemiologico); E’ necessario progettare e implementare modalità di valutazione e monitoraggi diversificate (in relazione a parametri numerici e statistici): rilevazione a campione delle emissioni di gas inquinanti (progettazione delle analisi, conduzione delle campagne di raccolta dati, elaborazione e valutazione, controllo e confronto anche con il territorio extra comunale, misurazione oraria delle emissioni dei gas inquinanti, centraline mobili e fisse ARPA). Poiché il Comune, ARPA E ASL hanno collaborato e collaborano su tematiche trasversali di mobilità, inquinamento e su politiche strategiche è stato predisposto un apposito schema di convenzione grazie al quale gli enti coinvolti manifestano la volontà di sviluppare le azioni e di gestire le risorse a disposizione in modo coordinato e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del progetto “Benessere in città: muoversi nei tempi di una città sostenibile”.

Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano di Lottizzazione, di iniziativa privata, presentato dalla “Monteverdi società cooperativa edilizia a r.l.”, relativo ad un’area sita in via del Sale - via Boscone e definitiva approvazione dello stesso.

La Giunta ha approvato le controdeduzioni formulate dal Comune di Cremona all’osservazione presentata, ha approvato gli elaborati modificati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni, a firma dei progettisti architetto Enrico Perdetti e architetto Giuseppe Tamagnini, ovvero la bozza convenzione – elaborato modificato a seguito delle controdeduzioni; la relazione e verifica compatibilità urbanistico ambientale - elaborato modificato a seguito delle controdeduzioni, nonché la bozza convenzione – elaborato di raffronto. E’ stato approvato infine in via definitiva il Piano di Lottizzazione. Il 7 dicembre 2005 veniva adottato il Piano di Lottizzazione, di iniziativa privata, presentato dalla “Monteverdi società cooperativa edilizia a r.l.”, relativo ad un’area sita in via del Sale – via Boscone, L’avviso di deposito è stato pubblicato a norma e per gli effetti di legge all’Albo Pretorio del Comune dal 13 gennaio 2006 al 27 gennaio 2006. Gli atti riguardanti questo Piano di Lottizzazione sono stati depositati in libera visione al pubblico per il periodo prescritto. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, cioè entro il giorno 11 febbraio 2006, è pervenuta una osservazione al piano presentata da Italia Nostra, Legambiente Onlus e WWF Italia. Gli uffici del Settore Gestione del Territorio hanno predisposto le controdeduzioni all’osservazione presentata, ed il tutto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Politiche Urbanistiche e Territoriali, che nella seduta del 24 febbraio scorso ha preso atto favorevolmente delle controdeduzioni degli uffici comunali. A seguito delle osservazioni presentate e delle relative controdeduzioni, sono stati modificati i seguenti elaborati del Piano di Lottizzazione: bozza convenzione; relazione compatibilità ambientale. Qui di seguito le osservazioni presentate e le relative controdeduzioni:

Osservazione:

Contrasto tra la destinazione funzionale prevista dal Piano di Lottizzazione e le previsioni del recente Piano Regolatore. Il Piano di Lottizzazione prevede una destinazione integralmente residenziale in contrasto con la destinazione urbanistica (BD2 prevalentemente produttiva e terziaria di completamento) e con l’intenzione del pianificatore di confermare la destinazione produttiva con l’intenzione di garantire al quartiere Po l’integrazione funzionale (servizi, uffici, negozi). L’articolo 47.04.2 ammette solo “insediamenti prevalentemente residenziali” e ciò contrasta con l’inserimento di un quartiere monofunzionale. Si chiede di rivedere radicalmente il programma progettuale prevedendo un insediamento plurifunzionale.

Controdeduzioni:

L’articolo 47 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) non intende confermare “prioritariamente” la destinazione produttiva dell’area ma altresì prevede una duplice possibilità: - mantenimento e riorganizzazione delle attività produttive e terziarie; - interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzati alla realizzazione di nuovi insediamenti prevalentemente residenziali. Le due opzioni sono poste, dal P.R.G., sullo stesso piano, senza preferenze. L’azzonamento del P.R.G. “è strutturato attraverso disposizioni che consentono molteplici possibilità di organizzare l’uso del suolo … ed entro un quadro tipo-morfologico di ricompattamento del tessuto urbano o di ricomposizione dei frangenti territoriali più incoerenti …” (P.R.G.: Relazione, cap. 6.3.2). Nelle N.T.A. l’obiettivo di consentire molteplici possibilità di uso del suolo è perseguito offrendo all’operatore una gamma ampia di funzioni, tutte consentite, ed estremamente flessibile, entro le quali potere scegliere. Risulta, quindi, scontata la possibilità di scegliere anche una solamente di queste funzioni. Siccome gli ambiti azionati BD2 sono collocati in aree periferiche poste in situazioni di criticità rispetto all’evoluzione ed alla crescita della città, al punto che una conferma di una destinazione produttiva potrebbe essere addirittura dannosa per gli ambiti più prossimi, l’unico limite posto per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, è quello che l’insediamento finale debba essere almeno prevalentemente residenziale. Esito: RESPINTA.

Osservazione

Illegittima previsione del taglio a raso del bosco preesistente sull’area. Sull’area preesiste un bosco spontaneo costituito da oltre 200 alberi. La Provincia avrebbe già autorizzato il taglio condizionandolo ad un compenso economico. Il P.R.G. del Comune di Cremona ha però esplicitamente vietato il “taglio a raso di boschi e l’eliminazione di macchie e filari significativi” (articolo27.04) e, quindi, l’eventuale autorizzazione provinciale non risulta operante. Eventuali deroghe non sarebbero motivate da pubblico interesse. Si chiede la ridefinizione dell’ipotesi progettuale che salvaguardi integralmente il bosco in questione.

Controdeduzioni:

L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Cremona (atto n.179 in data 7 novembre 2005), in quanto ente competente in materia, consente all’operatore le opere di “trasformazione d’uso di un’area boscata … per la realizzazione di un complesso residenziale” in forza della Legge Regionale 27/2004 (legge forestale) posteriore all’adozione del P.R.G. vigente ed alla quale deve quindi essere riconosciuta prevalenza. Inoltre le successive D.G.R.7/13900/2003 e D.G.R.8/675/2005 hanno introdotto, oltre all’obbligo di effettuare interventi compensativi, anche la possibilità di monetizzazione degli stessi. I fondi versati a seguito della trasformazione del bosco devono essere necessariamente destinati in appositi capitoli di bilancio dell’ente in cui è avvenuta la trasformazione (in questo caso la Provincia) ed essere spesi, entro tre anni, in aree appartenenti allo stesso bacino idrografico e preferibilmente in aree prossime a quelle in cui è avvenuta la trasformazione (cfr. D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13900, Allegato 1, punto 6). Nello specifico si evidenzia che la monetizzazione è stata calcolata sulla base di un coefficiente di compensazione pari al triplo della superficie boscata trasformata. Pertanto la trasformazione d’uso dell’area boscata autorizzata dalla Provincia di Cremona previa monetizzazione degli interventi compensativi, non avviene in deroga al P.R.G. ma a seguito di una normativa sovraordinata posteriore al P.R.G. stesso. Esito: RESPINTA.

Osservazione

Mancata valutazione previsionale di clima acustico. Il Piano di Lottizzazione (P. L.) è intercluso tra una strada di intenso traffico (via del Sale) ed una strada di progetto (strada sud) che sottoporranno gli edifici a grave disagio.Il progetto non è accompagnato, nonostante l’obbligo di legge (legge 447/95), da una valutazione previsionale del clima acustico. Non si ritiene accettabile che tale studio venga richiesto prima del rilascio dei permessi di costruire, la fattibilità dell’intervento deve avvenire in sede di definizione planivolumetrica. Si chiede di dotare il P.L. di uno studio del clima acustico.

Controdeduzioni:

Si rimanda la valutazione previsionale di clima acustico in sede richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività in quanto, in quanto solamente a quel livello il progetto risulta sufficientemente particolareggiato nelle caratteristiche morfologiche ed architettoniche nonché nelle specifiche relative ai materiali. Nella bozza di convenzione allegata al piano si introduce un apposito articolo. Esito: PARZIALMENTE ACCOLTA.

Osservazione

Mancato rispetto del rapporto (massimo) di copertura prescritto dal vigente P.R.G. Il Piano di Lottizzazione prevede un volume – piedistallo (destinato ad autorimesse, corselli e cantine) che la relazione definisce “interrato” è in realtà in buona parte esterno sia rispetto al piano di campagna (2,20 mt) sia rispetto alla via del Sale (0,80 mt). Detto piedistallo, alla luce della normativa (articolo 7.03.2) deve considerarsi costruzione e, quindi, concorrere alla quantificazione della superficie coperta. Il rapporto di copertura sarebbe del 79% e non del 26%, significativamente superiore a quello ammesso dalle N.T.A.(30%). Questo difetto comporta un ostacolo alla approvazione del P.L. Una deroga risulta inammissibile se non per ragioni di pubblico interesse che non si riscontrano. Richiesta di non procedere alla approvazione del Piano di Lottizzazione

Controdeduzioni

Il rapporto di copertura Rc viene rispettato. Il Piano di Lottizzazione assume, correttamente, quale quota 0,00 di riferimento, la quota attuale di via del Sale. Occorre ora fare distinzione tra la quota finale della strada interna e delle aree verdi (+0,80 mt rispetto alla quota di riferimento) e la quota dell’intradosso delle cantine e dei garages non posti al di sotto degli edifici in elevazione (nel progetto, tavola 0.2.2, coincidente con la quota di riferimento) che è la quota da verificare per definire, o meno, se un piano è totalmente interrato o solo in parte. Esito: RESPINTA.

Osservazione

Sostanziale elusione dell’obbligo sancito dalle N.T.A. del P.R.G. di verificare l’intervento sotto il profilo della compatibilità urbanistico – ambientale. Le N.T.A. impongono che l’intervento sia sottoposto a verifica di compatibilità urbanistico – ambientale. Tale disposizione è rafforzata dalla circostanza che il comparto è parzialmente in vincolo ambientale in quanto contiguo al Morbasco. La problematica ambientale del sito non viene affrontata; gli elementi che la caratterizzano sono: incidenza su un paesaggio di elevato valore recentemente riconosciuto come Parco Locale di Interesse Sovraccomunale; incidenza su visuali storicamente e paesaggisticamente interessanti (da via del Sale e dalla campagna verso il centro storico); distruzione integrale di un bosco spontaneo senza compensazione in loco; mancata considerazione di una discarica di detriti esistente all’interno della recinzione. La relazione di compatibilità ambientale non consente di ritenere adempiuto l’obbligo di valutazione. Ne consegue l’inopportunità, se non illegittimità, di provvedere all’approvazione del P.L. La relazione non affronta il tema delicato del contesto ambientale in cui l’intervento si inserisce. La relazione non contiene la dichiarazione finale sulla compatibilità urbanistico – ambientale dell’intervento; manca l’assunzione di responsabilità del progettista rispetto alle conseguenze del progetto. Si chiede che l’Amministrazione effettui l’accertamento di cui all’articolo 25.05 delle N.T.A.

Controdeduzioni

L’elaborato “Relazione compatibilità ambientale” effettivamente si sofferma prima sulla descrizione dello stato attuale dell’area e, successivamente, sulla descrizione dei contenuti del progetto. Non trova sufficiente approfondimento il lavoro di analisi chiesto dall’articolo 25 delle N.T.A. e dal relativo allegato B.5 “Contenuti della relazione conclusiva della verifica di compatibilità urbanistico – ambientale di cui all’art.25 delle N.T.A.”. Si chiede, quindi, ai progettisti di predisporre una idonea verifica di compatibilità urbanistico ambientale dell’intervento proposto. Esito: ACCOLTA, da modificare la relazione di compatibilità ambientale.

Osservazione

Eccessiva concentrazione volumetrica su di un’area non adatta ambientalmente a recepirla. L’edificazione prevista e la relativa disposizione determinano l’occlusione totale della vista verso il centro monumentale. L’insediamento è così intensivo che non risultano rispettate le distanze di 10 metri tra pareti finestrate. Il progetto è costretto a tale artificio a causa di una eccessiva concentrazione volumetrica determinata dal trasporto di cubature qui “volate” dalla zona di San Felice. L’artificio di incrementare l’edificabilità a mezzo della perequazione non è, per l’Amministrazione un obbligo. Analoghe considerazioni potrebbero farsi circa le distanza modeste verso la roggia Canalina in lato sud. Si chiede una revisione progettuale radicale che, procedendo da un drastico ridimensionamento volumetrico, mitighi l’impatto ambientale e paesaggistico verso il centro storico e verso il contorno agricolo.

Controdeduzioni

Il progetto di Piano di Lottizzazione rispetta gli indici di zona e, tra questi, l’indice di concentrazione fondiaria massima Ufm. Detto indice è raggiungibile (in tutto o in parte) attraverso il trasferimento di diritti edificatori da aree vincolate per attrezzature pubbliche di livello comunale G(n)p. La collocazione delle suddette aree, individuate quali “generatrici” dei diritti edificatori, risulta indifferente ai fini del trasferimento degli stessi e del conseguente trasferimento della nuda proprietà al Comune di Cremona. Il citato meccanismo è offerto ai proprietari delle aree quale opzione che possono o meno utilizzare, in tutto o in parte. Essendo la perequazione uno degli obiettivi principali del P.R.G., il Comune non può esimersi dall’accettarne l’applicazione. Si evidenzia che nel caso specifico al Comune perverranno in proprietà, gratuitamente, oltre 20.000 mq di aree destinate ad attrezzature pubbliche. Le pareti poste tra loro a meno di 10 metri di distanza saranno prive di finestre. Esito: RESPINTA.

Osservazione

Necessità di operare una radicale revisione della bozza di convenzione. La bozza di convenzione non prevede nessuna garanzia per la corretta realizzazione delle opere di bonifica. In contraddizione con l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 10.03 delle N.T.A. alcune opere di urbanizzazione non sono comprese nel preventivo delle opere di primaria ma in quello delle opere di secondaria ed addirittura considerate come standard urbanistici. Non possono considerarsi opere di urbanizzazione secondaria i parcheggi ricavati all’interno dell’area di intervento che potranno essere utilizzati solo dai residenti. Il progetto presenta una grave carenza di attrezzature pubbliche che viene soddisfatta attraverso la cessione di un reliquato di area in zona soggetta ad esondazioni e soggetta al rischio di incidenti rilevanti. Si chiede una radicale revisione del progetto che garantisca il ridimensionamento volumetrico e funzionale, una dotazione di aree standard quantitativamente adeguata e quantomeno corrispondente alla porzione già occupata dal bosco e gravata dal conseguente vincolo ambientale.

Controdeduzioni

Con riferimento all’articolo 4 della Convenzione, il lottizzante dovrà presentare un piano di indagine ambientale dell’area che sarà successivamente esaminato dall’A.R.P.A. e dai competenti uffici comunali. Nel caso in cui le rilevanze dell’indagine stessa, e di eventuali ulteriori verifiche, indicassero la necessità di accedere alle procedure di cui al D.M. 471/99, si procederà ad attivare le procedure per la predisposizione del piano di bonifica dell’area secondo quanto indicato dal decreto stesso. Nel qual caso sarà richiesta garanzia fidejussoria secondo i termini di legge. Resta inteso che il richiedente dovrà procedere allo smaltimento dell’amianto presente secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L’elencazione delle opere di urbanizzazione primaria riportata dall’articolo 10.03 delle N.T.A., così come quella delle opere di secondaria riportata dall’articolo 11.02, è puramente indicativa; il concetto guida per la distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria trova riferimento nell’articolo 31 della legge urbanistica nazionale 17.08.1942 n.1150. Così si è ritenuto che la pista ciclabile fosse da computare quale opera di secondaria in quanto non rientrante tra “quell’insieme di servizi, aree ed opere, che costituiscono i requisiti atti e necessari per considerare edificabile un’area”. Detta pista ciclabile costituisce un primo tratto di un percorso che dal centro storico porta verso le strutture collocate nei pressi del lungo Po (Colonie Padane, bocciodromo, piscine, società canottieri, etc.) nonché il primo tratto di penetrazione verso il Parco del Po e del Morbasco (tratto parallelo a via Boscone). Da ciò deriva in modo chiaro la sua caratteristica di opere al servizio dell’intera collettività. Allo stesso modo sono stati giudicati i parcheggi che possono servire non solamente l’insediamento (già dotato di tutti i parcheggi pertinenziali) ma chiunque debba utilizzare servizi e attività commerciali presenti nell’intorno. Il fabbisogno di spazi per attrezzature pubbliche, soddisfatto solo in parte con le cessioni in loco (2.381,19 mq rispetto ad un fabbisogno di 3.060 mq), viene implementato con il trasferimento di un’area di proprietà della lottizzante interclusa tra aree già di proprietà comunale. L’acquisizione andrà così a completare un comparto omogeneo della superficie di oltre 30.000 mq. in zona FPc (aree di connettivo del parco) all’interno del Parco del Po e del Morbasco, sulla quale sarà ora possibile ipotizzare possibilità di intervento. Da evidenziare che detta area, della superficie catastale di 1.765 mq, viene rapportata economicamente ad una superficie equivalente di soli 911 mq (circa il 51%). Esito: RESPINTA.

Così scrivono i progettisti nella loro relazione: “L’ambito interessato dall’intervento edilizio con la via Boscone ed il Morbasco di fatto sono inseriti nel contesto della città costruita, pur se ai margini della stessa: infatti il Parco Locale di Interesse Sovracomunale inizia più a sud della via Boscone, dopo l’area interessata dall’intervento, anche se la via Boscone sarà una porta di accesso al parco. La percezione del centro storico dalla via del Sale è già ora abbondantemente schermata dagli esistenti nuclei edilizi posti sia lungo la stessa via, sia sull’asse di via del Giordano, dove sono presenti condomini di sei piani che consentono di vedere solo la metà superiore del Torrazzo. Se ci si muove invece l’argine maestro del Po, si può affermare che l’impatto del nuovo insediamento risulterà ancora meno incisivo. I nuovi edifici di progetto di quattro piani che sono volutamente rastremati verso i piani più alti (quindi di minor impatto visivo), si maschereranno con gli edifici già esistenti su via del Giordano e su via Lungastretta. Sul lato verso la campagna inoltre sono state appositamente collocate le villette a schiera di soli due piani fuori terra proprio per ridurre l’impatto visivo. Sempre nell’ottica della riduzione degli impatti visivi, il progetto, recependo anche le indicazioni della Commissione Edilizia, prevede un importante arretramento degli edifici dalla via Boscone e quindi dal Morbasco (oltre 30 metri) sul quale verranno messe a dimora dedine di alberi ad alto fusto per realizzare una zona boscata. … Il progetto, nel suo insieme, ben si inserisce nel contesto in quanto non deturpa la vista dall via del Sale verso la città, anzi, la demolizione dell’alta muraglia che fronteggia la via e la formazione del verde, ed in particolare della fascia boscata che segna la distanza dal Morbasco, unitamente all’arretramento dei nuovi edifici, è migliorativa. La vista dalla campagna circostante posta a sud verso la città non subisce variazioni di rilievo in quanto gli edifici di progetto posti a sud hanno altezza inferiore agli edifici della città che si collocano nella fascia già costruita prospiciente via del Sale. La vista che si ha passeggiando lungo gli argini del Po non viene in alcun modo alterata dai nuovi edifici. …. Si tratta di un intervento di ristrutturazione urbanistica che prevede la totale demolizione dei fabbricati esistenti e della muraglia attuale fronteggiante via del Sale per realizzare un complesso residenziale formato da edifici di diverse tipologie, con edifici di due piani (posti a sud) e quattro piani fuori terra. L’area di connessione tra gli edifici è prevista prevalentemente a verde. Nel complesso sull’area verranno collocate 220 essenze autoctone di medio ed alto fusto, oltre a circa 1500 metri quadrati di siepi e macchie arbustive. Attualmente sono presenti 131 essenze arboree in uno stato di assoluto degrado , per cui si avrà un assetto finale migliorativo rispetto all’esistente. … Il progetto prevede il riordino dei parcheggi lungo via del sale e la realizzazione di due nuovi parcheggi con accesso da via del Sale, ma posti all’interno dell’area, dotati di idonea illuminazione, che potenzieranno la dotazione attuale. Lungo via del Sale sarà realizzato un primo tratto di pista ciclo pedonale, con relativa nuova illuminazione, che consentirà, una volta completata, di raggiungere direttamente la zona delle strutture ed attrezzature comunali al Parco al Po. E’ inoltre prevista la sistemazione di via Boscone lungo la quale sarà realizzato un nuovo tratto ciclabile che costituirà l’ingresso al Parco Locale del Po e del Morbasco. Le pavimentazioni dei percorsi saranno in autobloccante e differenziate per colore a secondo se pedonale o ciclabile. … E’ prevista la realizzazione di circa 100 unità abitative per una siperficie lorda di pavimento di 11.675 metri quadrati. Le tipologie previste sono la tipologia a blocco (per quattro condomini collocati perpendicolarmente a via del Sale) con terrazze ai piani più alti, sia la tipologia a villette unifamiliari a schiera poste sul lato verso la campagna con verde privato. Si tratta di un’architettura razionale evoluta che rispecchia un’accurata ricerca di carattere compositivo che tiene conto delle ricerche dell’attuale linguaggio architettonico. Questo caratterizza un’articolazione planimetrica di pieni e vuoti con una traslazione di volumi che connota una voluta asimmetria. Gli edifici denotano uno sviluppo in senso prevalentemente orizzontale con accentuate rastremazioni ai piani superiori che si completano con armoniose curvilinee a formare la copertura. … La collocazione dei condomini perpendicolari a via del Sale evita la creazione di una vera e propria cortina-barriera verso la campagna, cercando di garantire una continuità e permeabilità visiva tra la campagna e le ampie aree verdi di progetto. Attraverso il meccanismo perequativo previsto dal P. R. G. vigente il Comune avrà immediatamente e gratuitamente a disposizione un’area di 22.000 metri quadrati, già vincolati per la realizzazione di attrezzature di uso pubblico. Al piano interrato (su una superficie di 8.000 metri quadrati) è previsto un parcheggio facilmente accessibile che eviterà il congestionamento dei parcheggi di via del Sale. Qui trovano spazio tutti i parcheggi delle abitazioni, le cantine, i corselli e gli spazi di manovra necessari. La scelta progettuale di un giardino continuo nel quale sono immersi gli edifici residenziali e con veicoli in sottosuolo è senza dubbio di minor impatto ambientale di un intervento tradizionale. La scelta di dotare tutte le unità abitative di teleriscaldamento, per il riscaldamento e l’energia per produrre acqua calda, riduce al minimo le emissioni dannose del complesso residenziale che sono causa del maggior inquinamento atmosferico. Per quanto riguarda le relazioni viabilistiche con via del Sale, il progettto prevede che il passo carraio che si immette su di essa sia collocato nel punto più lontano dal nodo semaforico con via del Giordano. Un passo carraio secondario, anche ai fini della sicurezza e nel rispetto delle norme antincendio, è previsto su via Boscone. La nuova sistemazione delle aree per parcheggi, percorsi pedonali e percorsi ciclabili con relative nuove pavimentazioni e nuova effiace illuminazione (studiata con gli uffici comunali), il verde piantumato di fronte a via del Sale e la fascia boscata lungo via Boscone, nonché il verde tra gli edifici e di contorno delle case poste verso la campagna consegnerà un ambiente sicuramente di maggior qualità rispetto alla situazione attuale”.

Avvio del procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.

La Giunta ha deciso di dare avvio al procedimento di formazione del primo Piano di Governo del Territorio del Comune di Cremona ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, nonché di procedere alla pubblicazione dell’avviso preliminare ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge regionale 12/05 fissando fino al 30 giugno 2006 il periodo utile per la presentazione di suggerimenti e proposte.

La nuova legge urbanistica regionale ha introdotto il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) come strumento di definizione dell’assesstto dell’intero territorio comunale. Questo strumento, che viene a sostituire il preesistente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) dovrà essere composto da tre atti distinti ancorché coordinati all’interno di un unitario processo di pianificazione: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole.

Il Documento di Piano dovrà contenere, come da disposizioni regionali, a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie; b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risulta dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico ed i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo; c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico. Sulla base di queste analisi il documento stesso: d) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; e) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T.; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; f) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche di intervento per la residenza, comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, comprese quella della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale; g) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo; h) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica estorico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva; i) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e l’eventuale proposizioni, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; j) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.

Il Piano dei Servizi dovrà garantire la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e edificato. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto attraverso l’analisi dei requisiti di qualità, fruibilità e accessibilità delle strutture esistenti, la programmazione economica degli interventi previsti, l’integrazione con il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo.

Il Piano delle Regole dovrà: a) definire, all’interno del territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; b) indicare gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; c) individuare le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; d) contenere, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e del piano di bacino, l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale; e) individuare le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, le aree non soggette a trasformazioni urbanistiche; f) individuare, entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, i nuclei di antica formazione ed identificare i beni ambientali e storico-artistico-monumetali oggetto di tutela; g) definire le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento definendo allineamenti, orientamenti e percorsi, consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste, rapporti di copertura, altezze massimi e minime, modi insediativi, destinazioni d’uso non ammissibili, interventi di integrazione paesaggistica, requisiti qualitativi; h) dettare, per le aree destinate all’agricoltura, la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia recependo i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica nonché individuando gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli e dettandone le normative d’uso; i) dettare ulteriori regole di salvaguardia e valorizzazione per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche in attuazione dei contenuti del Piano Territoriale regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; j) individuare, per le aree non soggette a trasformazione urbanistica, gli edifici esistenti dettandone la disciplina d’uso che, previa valutazione, potrà sempre ammettere la possibilità di interventi per servizi pubblici.

Ai tre documenti introdotti dalla legge regionale andranno ad affiancarsi necessariamente tutti quegli studi specialistici e tematici che la normativa nazionale o regionale già prevedeva come allegati obbligatori del vecchio Piano Regolatore. La procedura di approvazione del nuovo Piano viene delineata dall’art. 13 della legge regionale e si compone delle seguenti fasi: 1) prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del P.G.T., il Comune pubblica avviso di avvio del procedimento sul almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte; 2) prima dell’adozione degli atti del P.G.T. il Comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche; 3) gli atti del P.G.T. sono adottati dal Consiglio Comunale; 4) entro novanta giorni dall’adozione gli atti sono depositati nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni; di tale deposito si da’ notizia sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) e sul almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale; 5) il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso alla Provincia che esprime entro 120 giorni il parere di compatibilità con il proprio PTCP; 6) analoga procedura dovrà essere adottata nei confronti della regione qualora il piano territoriale regionale contenga determinazioni che devono obbligatoriamente essere recepite da parte del Comune nel documento di piano; 7) sempre contemporaneamente al deposito, il documento di piano è trasmesso all’ASL e all’ARPA che, entro il termine per la presentazione delle osservazioni, possono formularne rispettivamente agli aspetti di tutela igienico-sanitaria e ambientale; 8) entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di P.G.T. le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento e recepisce i contenuti del parere di compatibilità provinciale; 9) gli atti del P.G.T., definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta Regionale; 10) gli atti di P.G.T. acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La stessa legge regionale, all’art. 25, stabilisce che gli strumenti vigenti al 30 marzo 2005 conservano efficacia fino all’approvazione del primo P.G.T. e comunque non oltre quattro anni dalla entrata in vigore della legge (30 marzo 2009). Al successivo art. 26 viene altresì fissato il termine del 30 marzo 2006 (un anno dall’entrata in vigore della legge) per deliberare l’avvio del procedimento di adeguamento dei PRG per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Approvazione del nuovo regolamento per l’utilizzo degli alloggi comunali adibiti a servizi diversi (competenza del Consiglio Comunale - esame preliminare).

La Giunta ha assegnato al Consiglio Comunale per l’approvazione il nuovo regolamento degli alloggi comunali adibiti a servizi diversi, comprensivo degli alloggi stessi. Poiché sono trascorsi cinque anni dall’ultima modifica, si è resa necessaria una revisione del regolamento, togliendo alcuni alloggi dall’elenco in quanto non più utilizzabili come abitazione ed introducendo il concetto di alloggio come “presidio”. L’art. 13 del regolamento modifica recita infatti: “Qualora l’alloggio di servizio non sia occupato da almeno sei mesi e in caso di mancata assegnazione ad un custode dipendente dell’Amministrazione stessa, l’alloggio potrà essere assegnato con funzioni di “presidio” ed il settore Affari Sociali comunicherà al Settore Economato un elenco di famiglie che hanno diritto all’alloggio secondo particolari parametri. Un’apposita commissione disporrà l’ammissione all’occupazione dell’alloggio di servizio ad un canone calcolato con le modalità in vigore per la determinazione del canone oggettivo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’assegnazione verrà disposta sulla base di un punteggio di priorità, da attribuirsi secondo i seguenti criteri: nucleo famigliare composto da almeno due persone di cittadinanza italiana, di età non superiore ai 50 anni, che si possano alternare al presidio dell’alloggio; precedenti esperienze di custodia, maturate anche in immobili privati; indicatore I.S.E.E. non inferiore a € 9.000,00. I nuclei famigliari già inseriti in uno degli alloggi comunali adibiti a servizi diversi avranno al priorità assoluta in questa graduatoria”. Questo l’elenco degli alloggi adibiti ad usi diversi: Scuole per l’infanzia – Aporti; Scuole elementari: Trento e Trieste, Cavatigozzi/Badia, Stradivari, Manzoni, Bissolati; Vari: mercato agricolo alimentare ingrosso, mercato bestiame, palazzina via del Macello (1 alloggio), serre comunali, palestra spettacolo, complesso ex ospedale – piazza Lodi/via Colonnette, Palazzo Ffaitati, Museo Civiltà Contadina, Campo di calcio Zini, Campo Scuola, Centro Sportivo Maristella, Casa Elisa Maria, case comunali di Largo Pagliari; Teatro Ponchielli (1 alloggio assegnato alla Fondazione Teatro Ponchielli); Cuscinetto, via Gioconda/parco del Vecchio Passeggio; Alloggi al servizio di istituti e scuole statali: Scuola media Virgilio, Scuola Media Anna Frank.

 


       



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