Concessione del patrocinio del Comune di Cremona alla “26.a Mostra Scambio di
auto e moto d’epoca” in programma il 18 e 19 marzo 2006 presso l’Ente Fiera di
Cremona e promossa dal Moto Club Torrazzo Cremona.
Concessione del patrocinio del Comune di Cremona alla manifestazione
organizzata dall’Associazione Artigiani della Provincia di Cremona in occasione
della Festa di San Giuseppe il 19 marzo 2006.
Concessione del patrocinio del Comune di Cremona alla manifestazione per la
consegna di Borse di Studio promossa dal Kiwanis Club Cremona lunedì 20 marzo
2006 presso il Teatro Filodrammatici.
Concessione del patrocinio del Comune di Cremona al seminario dal titolo
“Aspetti normativi e soluzioni tecnologiche per l’accesso del pubblico alle
informazioni ambientali” organizzato dall’ACSU - Cesvin il 30 marzo 2006 presso
la sede di Cremona.
Concessione del patrocinio del Comune di Cremona alla manifestazione
denominata “El Cavalet” promossa da “La Famiglia Cremounesa” in programma a fine
maggio 2006.
Concessione del patrocinio del Comune di Cremona al progetto “La Capanna
dello Zio Tom” promosso dall’ANFFAS Cremona in collaborazione con la Fondazione
IOS di Sospiro.
Atto di indirizzo relativo alla proposta di donazione di una selezione di
incisioni a favore del Comune di Cremona - Museo Civico “Ala Ponzone”, disposta
dall’autore Mario Benedetti.
La Giunta Comunale, tenuto conto del parere favorevole all’accettazione della
donazione espresso dall’apposito gruppo di lavoro e dal Direttore del Sistema
Museale, ha espresso i seguenti indirizzi: prendere favorevolmente atto della
dichiarazione di volontà espressa da Mario Benedetti di donare al Museo Civico
“Ala Ponzone” una selezione di incisioni da lui stesso realizzate; individuare
quale figura dirigenziale incaricata dell’espletamento degli atti necessari al
perfezionamento della donazione il Direttore del Settore Affari Culturali e
Museali; dare atto che le opere verranno incluse nella polizza assicurativa del
patrimonio artistico del Comune, mentre con apposito provvedimento verrà
conferito incarico ad un notaio per la stipula dell’atto di donazione.
Individuazione degli speciali spazi da destinare alla propaganda elettorale
diretta e indiretta in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica, indette nei giorni di domenica 9 e
lunedì 10 aprile 2006.
Approvazione della bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di
Cremona e i Comuni di: Casalmaggione, Soresina, Castelleone e Bagnolo Cremasco
per l’adesione alla Rete Provinciale dei Servizi Informagiovani (competenza del
Consiglio Comunale - esame preliminare).
La Giunta Comunale ha assegnato al Consiglio Comunale, per l’approvazione,
questa proposta di deliberazione che prevede l’approvazione delle bozze di
convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona ed i Comuni di Casalmaggione,
Soresina, Castelleone e Bagnolo Cremasco per l’adesione alla Rete Provinciale
dei Servizi Informagiovani, Queste convenzioni avranno validità fino al 31
dicembre 2006. I Comuni di Casalmaggiore, Soresina, Castelleone e Bagnolo
Cremasco verseranno al Comune di Cremona, a concorso delle spese sostenute dallo
stesso, le quote a fianco di ognuno segnate: Casalmaggiore € 3.100,00 da
versarsi in un’unica rata entro il 31/12/06; Soresina € 3.100,00 da versarsi in
un’unica rata entro il 31/12/06; Castelleone € 3.100,00 da versarsi in un’unica
rata entro il 31/12/06; Bagnolo Cremasco € 1.344,00 da versarsi in un’unica rata
entro il 31/12/060.
Modifica della deliberazione consiliare n.4 di Registro del 30 gennaio 2006
relativa alla convenzione in atto per la gestione associata delle attività
socio-assistenziali denominate “Servizio Sociale Territoriale “ e “Servizio di
Assistenza Domiciliare” (competenza del Consiglio Comunale - esame preliminare).
Il 30 gennaio 2005 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo testo di
convenzione da stipulare con alcuni Comuni del Distretto di Cremona per la
gestione associata dei servizi sociali, sostitutivo di quello già sottoscritto.
La modifica della convenzione è stata motivata dalla necessità, evidenziata
dall’Ufficio di Piano Distrettuale, di riorganizzare l’impostazione dei servizi
associati, coerentemente con le linee programmatiche distrettuali. A seguito di
disguidi tra i vari Comuni coinvolti, non è stato possibile valutare
anticipatamente rispetto alla data in cui il testo è stato sottoposto al
Consiglio, le osservazioni dei Comuni. Da qui l’opportunità di prenderne
comunque atto attraverso un incontro ulteriormente chiarificatore svoltosi
all’inizio del mese di febbraio. La proposta, sulla quale si dovrà pronunciare
il Consiglio Comunale, è di introdurre nel testo della convenzione che verrà
sottoscritta alcune precisazioni volte a chiarire i contenuti di alcuni
articoli, nonché a recepire la rinuncia al servizio SAD (Servizio di Assistenza
Domiciliare) dei Comuni di Crotta d’Adda e Acquanegra Cremonese. Tutto questo
non pregiudica la corretta attuazione dei servizi associati così come
riorganizzati. In questo modo si è tenuto debitamente conto della preoccupazione
esposta dai sindaci dei Comuni associati sugli oneri da sostenere per la
fruizione dei servizi, introducendo all’art.8 della convenzione, quale ultimo
comma, la seguente clausola: “qualora l’incremento dei prezzi sopraesposti fosse
superiore all’indice ISTAT, i comuni potranno recedere senza il rispetto del
termine di preavviso di cui al successivo art.10”. Inoltre, per mero errore
materiale, nelle ore di Servizio Sociale Territoriale fruite dai Comuni di
Acquanegra Cremonese e di Crotta d’Adda non è stato indicato il tempo lavoro
destinato al coordinamento e al trasferimento dell’ operatore che presta il
servizio.
Approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Cremona, l’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Dipartimento di Cremona) e l’Azienda
Sanitaria Locale di Cremona (Osservatorio Epidemiologico) per il progetto
Benessere in Città: muoversi nei tempi di una città sostenibile.
La Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra il
Comune di Cremona, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(Dipartimento di Cremona) e l’Azienda Sanitaria Locale di Cremona (Osservatorio
Epidemiologico) per il progetto “Benessere in città: muoversi nei tempi di una
città sostenibile” (Piano territoriale degli orari). La spesa relativa e
conseguente è prevista negli stanziamenti di cui al finanziamento regionale del
progetto BiC – Benessere in città: muoversi nei tempi di una città sostenibile.
Il progetto “Benessere in città: muoversi nei tempi di una città sostenibile”
del Comune di Cremona è stato finanziato con il contributo di € 200.000,00 dalla
regione Lombardia. Con apposito decreto regionale la Regione Lombardia ha
assegnato le risorse concesse per la realizzazione del progetto Benessere in
città. Muoversi nei tempi di una città sostenibile e contemporaneamente ha
erogato la prima quota del contributo. Per il progetto BiC si dovranno attivare
alcune strutture di gestione e partenariato, tra cui: un Tavolo tecnico di
coordinamento del progetto, che coinvolge Comune, ARPA (Agenzia Regionale
per l’Ambiente) e ASL (Azienda Sanitaria Locale). Questi due organismi sono
coinvolti in quanto deputati rispettivamente all’ambiente (in particolare per
gli aspetti di indirizzo e monitoraggio rispetto alla qualità dell’aria) e alla
salute pubblica (in particolare si intende coinvolgere l’Osservatorio
Epidemiologico); E’ necessario progettare e implementare modalità di valutazione
e monitoraggi diversificate (in relazione a parametri numerici e statistici):
rilevazione a campione delle emissioni di gas inquinanti (progettazione delle
analisi, conduzione delle campagne di raccolta dati, elaborazione e valutazione,
controllo e confronto anche con il territorio extra comunale, misurazione oraria
delle emissioni dei gas inquinanti, centraline mobili e fisse ARPA). Poiché il
Comune, ARPA E ASL hanno collaborato e collaborano su tematiche trasversali di
mobilità, inquinamento e su politiche strategiche è stato predisposto un
apposito schema di convenzione grazie al quale gli enti coinvolti manifestano la
volontà di sviluppare le azioni e di gestire le risorse a disposizione in modo
coordinato e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del progetto “Benessere
in città: muoversi nei tempi di una città sostenibile”.
Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano di
Lottizzazione, di iniziativa privata, presentato dalla “Monteverdi società
cooperativa edilizia a r.l.”, relativo ad un’area sita in via del Sale - via
Boscone e definitiva approvazione dello stesso.
La Giunta ha approvato le controdeduzioni formulate dal Comune di Cremona
all’osservazione presentata, ha approvato gli elaborati modificati a seguito
dell’accoglimento delle osservazioni, a firma dei progettisti architetto Enrico
Perdetti e architetto Giuseppe Tamagnini, ovvero la bozza convenzione –
elaborato modificato a seguito delle controdeduzioni; la relazione e verifica
compatibilità urbanistico ambientale - elaborato modificato a seguito delle
controdeduzioni, nonché la bozza convenzione – elaborato di raffronto. E’ stato
approvato infine in via definitiva il Piano di Lottizzazione. Il 7 dicembre 2005
veniva adottato il Piano di Lottizzazione, di iniziativa privata, presentato
dalla “Monteverdi società cooperativa edilizia a r.l.”, relativo ad un’area sita
in via del Sale – via Boscone, L’avviso di deposito è stato pubblicato a norma e
per gli effetti di legge all’Albo Pretorio del Comune dal 13 gennaio 2006 al 27
gennaio 2006. Gli atti riguardanti questo Piano di Lottizzazione sono stati
depositati in libera visione al pubblico per il periodo prescritto. Nei quindici
giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, cioè entro il giorno 11
febbraio 2006, è pervenuta una osservazione al piano presentata da Italia
Nostra, Legambiente Onlus e WWF Italia. Gli uffici del Settore Gestione del
Territorio hanno predisposto le controdeduzioni all’osservazione presentata, ed
il tutto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Politiche Urbanistiche e
Territoriali, che nella seduta del 24 febbraio scorso ha preso atto
favorevolmente delle controdeduzioni degli uffici comunali. A seguito delle
osservazioni presentate e delle relative controdeduzioni, sono stati modificati
i seguenti elaborati del Piano di Lottizzazione: bozza convenzione; relazione
compatibilità ambientale. Qui di seguito le osservazioni presentate e le
relative controdeduzioni:
Osservazione:
Contrasto tra la destinazione funzionale prevista dal Piano di Lottizzazione
e le previsioni del recente Piano Regolatore. Il Piano di Lottizzazione prevede
una destinazione integralmente residenziale in contrasto con la destinazione
urbanistica (BD2 prevalentemente produttiva e terziaria di completamento) e con
l’intenzione del pianificatore di confermare la destinazione produttiva con
l’intenzione di garantire al quartiere Po l’integrazione funzionale (servizi,
uffici, negozi). L’articolo 47.04.2 ammette solo “insediamenti prevalentemente
residenziali” e ciò contrasta con l’inserimento di un quartiere monofunzionale.
Si chiede di rivedere radicalmente il programma progettuale prevedendo un
insediamento plurifunzionale.
Controdeduzioni:
L’articolo 47 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) non intende
confermare “prioritariamente” la destinazione produttiva dell’area ma altresì
prevede una duplice possibilità: - mantenimento e riorganizzazione delle
attività produttive e terziarie; - interventi di ristrutturazione urbanistica
finalizzati alla realizzazione di nuovi insediamenti prevalentemente
residenziali. Le due opzioni sono poste, dal P.R.G., sullo stesso piano, senza
preferenze. L’azzonamento del P.R.G. “è strutturato attraverso disposizioni che
consentono molteplici possibilità di organizzare l’uso del suolo … ed entro un
quadro tipo-morfologico di ricompattamento del tessuto urbano o di
ricomposizione dei frangenti territoriali più incoerenti …” (P.R.G.: Relazione,
cap. 6.3.2). Nelle N.T.A. l’obiettivo di consentire molteplici possibilità di
uso del suolo è perseguito offrendo all’operatore una gamma ampia di funzioni,
tutte consentite, ed estremamente flessibile, entro le quali potere scegliere.
Risulta, quindi, scontata la possibilità di scegliere anche una solamente di
queste funzioni. Siccome gli ambiti azionati BD2 sono collocati in aree
periferiche poste in situazioni di criticità rispetto all’evoluzione ed alla
crescita della città, al punto che una conferma di una destinazione produttiva
potrebbe essere addirittura dannosa per gli ambiti più prossimi, l’unico limite
posto per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, è quello che
l’insediamento finale debba essere almeno prevalentemente residenziale. Esito:
RESPINTA.
Osservazione
Illegittima previsione del taglio a raso del bosco preesistente sull’area.
Sull’area preesiste un bosco spontaneo costituito da oltre 200 alberi. La
Provincia avrebbe già autorizzato il taglio condizionandolo ad un compenso
economico. Il P.R.G. del Comune di Cremona ha però esplicitamente vietato il
“taglio a raso di boschi e l’eliminazione di macchie e filari significativi”
(articolo27.04) e, quindi, l’eventuale autorizzazione provinciale non risulta
operante. Eventuali deroghe non sarebbero motivate da pubblico interesse. Si
chiede la ridefinizione dell’ipotesi progettuale che salvaguardi integralmente
il bosco in questione.
Controdeduzioni:
L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Cremona (atto n.179
in data 7 novembre 2005), in quanto ente competente in materia, consente
all’operatore le opere di “trasformazione d’uso di un’area boscata … per la
realizzazione di un complesso residenziale” in forza della Legge Regionale
27/2004 (legge forestale) posteriore all’adozione del P.R.G. vigente ed alla
quale deve quindi essere riconosciuta prevalenza. Inoltre le successive D.G.R.7/13900/2003
e D.G.R.8/675/2005 hanno introdotto, oltre all’obbligo di effettuare interventi
compensativi, anche la possibilità di monetizzazione degli stessi. I fondi
versati a seguito della trasformazione del bosco devono essere necessariamente
destinati in appositi capitoli di bilancio dell’ente in cui è avvenuta la
trasformazione (in questo caso la Provincia) ed essere spesi, entro tre anni, in
aree appartenenti allo stesso bacino idrografico e preferibilmente in aree
prossime a quelle in cui è avvenuta la trasformazione (cfr. D.G.R. 1 agosto 2003
n.7/13900, Allegato 1, punto 6). Nello specifico si evidenzia che la
monetizzazione è stata calcolata sulla base di un coefficiente di compensazione
pari al triplo della superficie boscata trasformata. Pertanto la trasformazione
d’uso dell’area boscata autorizzata dalla Provincia di Cremona previa
monetizzazione degli interventi compensativi, non avviene in deroga al P.R.G. ma
a seguito di una normativa sovraordinata posteriore al P.R.G. stesso. Esito:
RESPINTA.
Osservazione
Mancata valutazione previsionale di clima acustico. Il Piano di Lottizzazione
(P. L.) è intercluso tra una strada di intenso traffico (via del Sale) ed una
strada di progetto (strada sud) che sottoporranno gli edifici a grave disagio.Il
progetto non è accompagnato, nonostante l’obbligo di legge (legge 447/95), da
una valutazione previsionale del clima acustico. Non si ritiene accettabile che
tale studio venga richiesto prima del rilascio dei permessi di costruire, la
fattibilità dell’intervento deve avvenire in sede di definizione
planivolumetrica. Si chiede di dotare il P.L. di uno studio del clima acustico.
Controdeduzioni:
Si rimanda la valutazione previsionale di clima acustico in sede richiesta di
permesso di costruire o di denuncia di inizio attività in quanto, in quanto
solamente a quel livello il progetto risulta sufficientemente particolareggiato
nelle caratteristiche morfologiche ed architettoniche nonché nelle specifiche
relative ai materiali. Nella bozza di convenzione allegata al piano si introduce
un apposito articolo. Esito: PARZIALMENTE ACCOLTA.
Osservazione
Mancato rispetto del rapporto (massimo) di copertura prescritto dal vigente
P.R.G. Il Piano di Lottizzazione prevede un volume – piedistallo (destinato ad
autorimesse, corselli e cantine) che la relazione definisce “interrato” è in
realtà in buona parte esterno sia rispetto al piano di campagna (2,20 mt) sia
rispetto alla via del Sale (0,80 mt). Detto piedistallo, alla luce della
normativa (articolo 7.03.2) deve considerarsi costruzione e, quindi, concorrere
alla quantificazione della superficie coperta. Il rapporto di copertura sarebbe
del 79% e non del 26%, significativamente superiore a quello ammesso dalle
N.T.A.(30%). Questo difetto comporta un ostacolo alla approvazione del P.L. Una
deroga risulta inammissibile se non per ragioni di pubblico interesse che non si
riscontrano. Richiesta di non procedere alla approvazione del Piano di
Lottizzazione
Controdeduzioni
Il rapporto di copertura Rc viene rispettato. Il Piano di Lottizzazione
assume, correttamente, quale quota 0,00 di riferimento, la quota attuale di via
del Sale. Occorre ora fare distinzione tra la quota finale della strada interna
e delle aree verdi (+0,80 mt rispetto alla quota di riferimento) e la quota
dell’intradosso delle cantine e dei garages non posti al di sotto degli edifici
in elevazione (nel progetto, tavola 0.2.2, coincidente con la quota di
riferimento) che è la quota da verificare per definire, o meno, se un piano è
totalmente interrato o solo in parte. Esito: RESPINTA.
Osservazione
Sostanziale elusione dell’obbligo sancito dalle N.T.A. del P.R.G. di
verificare l’intervento sotto il profilo della compatibilità urbanistico –
ambientale. Le N.T.A. impongono che l’intervento sia sottoposto a verifica di
compatibilità urbanistico – ambientale. Tale disposizione è rafforzata dalla
circostanza che il comparto è parzialmente in vincolo ambientale in quanto
contiguo al Morbasco. La problematica ambientale del sito non viene affrontata;
gli elementi che la caratterizzano sono: incidenza su un paesaggio di elevato
valore recentemente riconosciuto come Parco Locale di Interesse Sovraccomunale;
incidenza su visuali storicamente e paesaggisticamente interessanti (da via del
Sale e dalla campagna verso il centro storico); distruzione integrale di un
bosco spontaneo senza compensazione in loco; mancata considerazione di una
discarica di detriti esistente all’interno della recinzione. La relazione di
compatibilità ambientale non consente di ritenere adempiuto l’obbligo di
valutazione. Ne consegue l’inopportunità, se non illegittimità, di provvedere
all’approvazione del P.L. La relazione non affronta il tema delicato del
contesto ambientale in cui l’intervento si inserisce. La relazione non contiene
la dichiarazione finale sulla compatibilità urbanistico – ambientale
dell’intervento; manca l’assunzione di responsabilità del progettista rispetto
alle conseguenze del progetto. Si chiede che l’Amministrazione effettui
l’accertamento di cui all’articolo 25.05 delle N.T.A.
Controdeduzioni
L’elaborato “Relazione compatibilità ambientale” effettivamente si sofferma
prima sulla descrizione dello stato attuale dell’area e, successivamente, sulla
descrizione dei contenuti del progetto. Non trova sufficiente approfondimento il
lavoro di analisi chiesto dall’articolo 25 delle N.T.A. e dal relativo allegato
B.5 “Contenuti della relazione conclusiva della verifica di compatibilità
urbanistico – ambientale di cui all’art.25 delle N.T.A.”. Si chiede, quindi, ai
progettisti di predisporre una idonea verifica di compatibilità urbanistico
ambientale dell’intervento proposto. Esito: ACCOLTA, da modificare la relazione
di compatibilità ambientale.
Osservazione
Eccessiva concentrazione volumetrica su di un’area non adatta ambientalmente
a recepirla. L’edificazione prevista e la relativa disposizione determinano
l’occlusione totale della vista verso il centro monumentale. L’insediamento è
così intensivo che non risultano rispettate le distanze di 10 metri tra pareti
finestrate. Il progetto è costretto a tale artificio a causa di una eccessiva
concentrazione volumetrica determinata dal trasporto di cubature qui “volate”
dalla zona di San Felice. L’artificio di incrementare l’edificabilità a mezzo
della perequazione non è, per l’Amministrazione un obbligo. Analoghe
considerazioni potrebbero farsi circa le distanza modeste verso la roggia
Canalina in lato sud. Si chiede una revisione progettuale radicale che,
procedendo da un drastico ridimensionamento volumetrico, mitighi l’impatto
ambientale e paesaggistico verso il centro storico e verso il contorno agricolo.
Controdeduzioni
Il progetto di Piano di Lottizzazione rispetta gli indici di zona e, tra
questi, l’indice di concentrazione fondiaria massima Ufm. Detto indice è
raggiungibile (in tutto o in parte) attraverso il trasferimento di diritti
edificatori da aree vincolate per attrezzature pubbliche di livello comunale
G(n)p. La collocazione delle suddette aree, individuate quali “generatrici” dei
diritti edificatori, risulta indifferente ai fini del trasferimento degli stessi
e del conseguente trasferimento della nuda proprietà al Comune di Cremona. Il
citato meccanismo è offerto ai proprietari delle aree quale opzione che possono
o meno utilizzare, in tutto o in parte. Essendo la perequazione uno degli
obiettivi principali del P.R.G., il Comune non può esimersi dall’accettarne
l’applicazione. Si evidenzia che nel caso specifico al Comune perverranno in
proprietà, gratuitamente, oltre 20.000 mq di aree destinate ad attrezzature
pubbliche. Le pareti poste tra loro a meno di 10 metri di distanza saranno prive
di finestre. Esito: RESPINTA.
Osservazione
Necessità di operare una radicale revisione della bozza di convenzione. La
bozza di convenzione non prevede nessuna garanzia per la corretta realizzazione
delle opere di bonifica. In contraddizione con l’elenco delle opere di
urbanizzazione primaria di cui all’articolo 10.03 delle N.T.A. alcune opere di
urbanizzazione non sono comprese nel preventivo delle opere di primaria ma in
quello delle opere di secondaria ed addirittura considerate come standard
urbanistici. Non possono considerarsi opere di urbanizzazione secondaria i
parcheggi ricavati all’interno dell’area di intervento che potranno essere
utilizzati solo dai residenti. Il progetto presenta una grave carenza di
attrezzature pubbliche che viene soddisfatta attraverso la cessione di un
reliquato di area in zona soggetta ad esondazioni e soggetta al rischio di
incidenti rilevanti. Si chiede una radicale revisione del progetto che
garantisca il ridimensionamento volumetrico e funzionale, una dotazione di aree
standard quantitativamente adeguata e quantomeno corrispondente alla porzione
già occupata dal bosco e gravata dal conseguente vincolo ambientale.
Controdeduzioni
Con riferimento all’articolo 4 della Convenzione, il lottizzante dovrà
presentare un piano di indagine ambientale dell’area che sarà successivamente
esaminato dall’A.R.P.A. e dai competenti uffici comunali. Nel caso in cui le
rilevanze dell’indagine stessa, e di eventuali ulteriori verifiche, indicassero
la necessità di accedere alle procedure di cui al D.M. 471/99, si procederà ad
attivare le procedure per la predisposizione del piano di bonifica dell’area
secondo quanto indicato dal decreto stesso. Nel qual caso sarà richiesta
garanzia fidejussoria secondo i termini di legge. Resta inteso che il
richiedente dovrà procedere allo smaltimento dell’amianto presente secondo
quanto previsto dalla vigente normativa. L’elencazione delle opere di
urbanizzazione primaria riportata dall’articolo 10.03 delle N.T.A., così come
quella delle opere di secondaria riportata dall’articolo 11.02, è puramente
indicativa; il concetto guida per la distinzione tra opere di urbanizzazione
primaria e secondaria trova riferimento nell’articolo 31 della legge urbanistica
nazionale 17.08.1942 n.1150. Così si è ritenuto che la pista ciclabile fosse da
computare quale opera di secondaria in quanto non rientrante tra “quell’insieme
di servizi, aree ed opere, che costituiscono i requisiti atti e necessari per
considerare edificabile un’area”. Detta pista ciclabile costituisce un primo
tratto di un percorso che dal centro storico porta verso le strutture collocate
nei pressi del lungo Po (Colonie Padane, bocciodromo, piscine, società
canottieri, etc.) nonché il primo tratto di penetrazione verso il Parco del Po e
del Morbasco (tratto parallelo a via Boscone). Da ciò deriva in modo chiaro la
sua caratteristica di opere al servizio dell’intera collettività. Allo stesso
modo sono stati giudicati i parcheggi che possono servire non solamente
l’insediamento (già dotato di tutti i parcheggi pertinenziali) ma chiunque debba
utilizzare servizi e attività commerciali presenti nell’intorno. Il fabbisogno
di spazi per attrezzature pubbliche, soddisfatto solo in parte con le cessioni
in loco (2.381,19 mq rispetto ad un fabbisogno di 3.060 mq), viene implementato
con il trasferimento di un’area di proprietà della lottizzante interclusa tra
aree già di proprietà comunale. L’acquisizione andrà così a completare un
comparto omogeneo della superficie di oltre 30.000 mq. in zona FPc (aree di
connettivo del parco) all’interno del Parco del Po e del Morbasco, sulla quale
sarà ora possibile ipotizzare possibilità di intervento. Da evidenziare che
detta area, della superficie catastale di 1.765 mq, viene rapportata
economicamente ad una superficie equivalente di soli 911 mq (circa il 51%).
Esito: RESPINTA.
Così scrivono i progettisti nella loro relazione: “L’ambito interessato
dall’intervento edilizio con la via Boscone ed il Morbasco di fatto sono
inseriti nel contesto della città costruita, pur se ai margini della stessa:
infatti il Parco Locale di Interesse Sovracomunale inizia più a sud della via
Boscone, dopo l’area interessata dall’intervento, anche se la via Boscone sarà
una porta di accesso al parco. La percezione del centro storico dalla via del
Sale è già ora abbondantemente schermata dagli esistenti nuclei edilizi posti
sia lungo la stessa via, sia sull’asse di via del Giordano, dove sono presenti
condomini di sei piani che consentono di vedere solo la metà superiore del
Torrazzo. Se ci si muove invece l’argine maestro del Po, si può affermare che
l’impatto del nuovo insediamento risulterà ancora meno incisivo. I nuovi edifici
di progetto di quattro piani che sono volutamente rastremati verso i piani più
alti (quindi di minor impatto visivo), si maschereranno con gli edifici già
esistenti su via del Giordano e su via Lungastretta. Sul lato verso la campagna
inoltre sono state appositamente collocate le villette a schiera di soli due
piani fuori terra proprio per ridurre l’impatto visivo. Sempre nell’ottica della
riduzione degli impatti visivi, il progetto, recependo anche le indicazioni
della Commissione Edilizia, prevede un importante arretramento degli edifici
dalla via Boscone e quindi dal Morbasco (oltre 30 metri) sul quale verranno
messe a dimora dedine di alberi ad alto fusto per realizzare una zona boscata. …
Il progetto, nel suo insieme, ben si inserisce nel contesto in quanto non
deturpa la vista dall via del Sale verso la città, anzi, la demolizione
dell’alta muraglia che fronteggia la via e la formazione del verde, ed in
particolare della fascia boscata che segna la distanza dal Morbasco, unitamente
all’arretramento dei nuovi edifici, è migliorativa. La vista dalla campagna
circostante posta a sud verso la città non subisce variazioni di rilievo in
quanto gli edifici di progetto posti a sud hanno altezza inferiore agli edifici
della città che si collocano nella fascia già costruita prospiciente via del
Sale. La vista che si ha passeggiando lungo gli argini del Po non viene in alcun
modo alterata dai nuovi edifici. …. Si tratta di un intervento di
ristrutturazione urbanistica che prevede la totale demolizione dei fabbricati
esistenti e della muraglia attuale fronteggiante via del Sale per realizzare un
complesso residenziale formato da edifici di diverse tipologie, con edifici di
due piani (posti a sud) e quattro piani fuori terra. L’area di connessione tra
gli edifici è prevista prevalentemente a verde. Nel complesso sull’area verranno
collocate 220 essenze autoctone di medio ed alto fusto, oltre a circa 1500 metri
quadrati di siepi e macchie arbustive. Attualmente sono presenti 131 essenze
arboree in uno stato di assoluto degrado , per cui si avrà un assetto finale
migliorativo rispetto all’esistente. … Il progetto prevede il riordino dei
parcheggi lungo via del sale e la realizzazione di due nuovi parcheggi con
accesso da via del Sale, ma posti all’interno dell’area, dotati di idonea
illuminazione, che potenzieranno la dotazione attuale. Lungo via del Sale sarà
realizzato un primo tratto di pista ciclo pedonale, con relativa nuova
illuminazione, che consentirà, una volta completata, di raggiungere direttamente
la zona delle strutture ed attrezzature comunali al Parco al Po. E’ inoltre
prevista la sistemazione di via Boscone lungo la quale sarà realizzato un nuovo
tratto ciclabile che costituirà l’ingresso al Parco Locale del Po e del Morbasco.
Le pavimentazioni dei percorsi saranno in autobloccante e differenziate per
colore a secondo se pedonale o ciclabile. … E’ prevista la realizzazione di
circa 100 unità abitative per una siperficie lorda di pavimento di 11.675 metri
quadrati. Le tipologie previste sono la tipologia a blocco (per quattro
condomini collocati perpendicolarmente a via del Sale) con terrazze ai piani più
alti, sia la tipologia a villette unifamiliari a schiera poste sul lato verso la
campagna con verde privato. Si tratta di un’architettura razionale evoluta che
rispecchia un’accurata ricerca di carattere compositivo che tiene conto delle
ricerche dell’attuale linguaggio architettonico. Questo caratterizza
un’articolazione planimetrica di pieni e vuoti con una traslazione di volumi che
connota una voluta asimmetria. Gli edifici denotano uno sviluppo in senso
prevalentemente orizzontale con accentuate rastremazioni ai piani superiori che
si completano con armoniose curvilinee a formare la copertura. … La collocazione
dei condomini perpendicolari a via del Sale evita la creazione di una vera e
propria cortina-barriera verso la campagna, cercando di garantire una continuità
e permeabilità visiva tra la campagna e le ampie aree verdi di progetto.
Attraverso il meccanismo perequativo previsto dal P. R. G. vigente il Comune
avrà immediatamente e gratuitamente a disposizione un’area di 22.000 metri
quadrati, già vincolati per la realizzazione di attrezzature di uso pubblico. Al
piano interrato (su una superficie di 8.000 metri quadrati) è previsto un
parcheggio facilmente accessibile che eviterà il congestionamento dei parcheggi
di via del Sale. Qui trovano spazio tutti i parcheggi delle abitazioni, le
cantine, i corselli e gli spazi di manovra necessari. La scelta progettuale di
un giardino continuo nel quale sono immersi gli edifici residenziali e con
veicoli in sottosuolo è senza dubbio di minor impatto ambientale di un
intervento tradizionale. La scelta di dotare tutte le unità abitative di
teleriscaldamento, per il riscaldamento e l’energia per produrre acqua calda,
riduce al minimo le emissioni dannose del complesso residenziale che sono causa
del maggior inquinamento atmosferico. Per quanto riguarda le relazioni
viabilistiche con via del Sale, il progettto prevede che il passo carraio che si
immette su di essa sia collocato nel punto più lontano dal nodo semaforico con
via del Giordano. Un passo carraio secondario, anche ai fini della sicurezza e
nel rispetto delle norme antincendio, è previsto su via Boscone. La nuova
sistemazione delle aree per parcheggi, percorsi pedonali e percorsi ciclabili
con relative nuove pavimentazioni e nuova effiace illuminazione (studiata con
gli uffici comunali), il verde piantumato di fronte a via del Sale e la fascia
boscata lungo via Boscone, nonché il verde tra gli edifici e di contorno delle
case poste verso la campagna consegnerà un ambiente sicuramente di maggior
qualità rispetto alla situazione attuale”.
Avvio del procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT)
ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.
La Giunta ha deciso di dare avvio al procedimento di formazione del primo
Piano di Governo del Territorio del Comune di Cremona ai sensi della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12, nonché di procedere alla pubblicazione
dell’avviso preliminare ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge regionale
12/05 fissando fino al 30 giugno 2006 il periodo utile per la presentazione di
suggerimenti e proposte.
La nuova legge urbanistica regionale ha introdotto il Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) come strumento di definizione dell’assesstto dell’intero
territorio comunale. Questo strumento, che viene a sostituire il preesistente
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) dovrà essere composto da tre atti distinti
ancorché coordinati all’interno di un unitario processo di pianificazione: il
Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole.
Il Documento di Piano dovrà contenere, come da disposizioni regionali, a) il
quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e
sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o
associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale,
eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione
provinciale e regionale che si ravvisino necessarie; b) il quadro conoscitivo
del territorio comunale, come risulta dalle trasformazioni avvenute,
individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a
rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico ed i beni di interesse
paesaggistico o storico-monumentale e le relative aree di rispetto, i siti
interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti
socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio
agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del
territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo; c)
l’assetto geologico, idrogeologico e sismico. Sulla base di queste analisi il
documento stesso: d) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e
conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale,
indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente
sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello
sovracomunale; e) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo
del P.G.T.; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene
conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo
del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali,
della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della
possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse
pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; f) determina, in coerenza
con i predetti obiettivi e con le politiche di intervento per la residenza,
comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le
attività produttive primarie, secondarie e terziarie, comprese quella della
distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale; g)
dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della
mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione,
anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo; h) individua,
anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di
trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla
tutela ambientale, paesaggistica estorico-monumentale, ecologica, geologica,
idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate
a tali fini nella documentazione conoscitiva; i) determina le modalità di
recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello
sovracomunale e l’eventuale proposizioni, a tali livelli, di obiettivi di
interesse comunale; j) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di
perequazione e di incentivazione.
Il Piano dei Servizi dovrà garantire la dotazione globale di aree per
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per
l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e
il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e edificato. Tale
obiettivo dovrà essere raggiunto attraverso l’analisi dei requisiti di qualità,
fruibilità e accessibilità delle strutture esistenti, la programmazione
economica degli interventi previsti, l’integrazione con il Piano Urbano Generale
dei Servizi nel Sottosuolo.
Il Piano delle Regole dovrà: a) definire, all’interno del territorio
comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti
di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei
suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; b)
indicare gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e
regionale; c) individuare le aree e gli edifici a rischio di compromissione o
degrado e a rischio di incidente rilevante; d) contenere, in ordine alla
componente geologica, idrogeologica e sismica, il recepimento e la verifica di
coerenza con gli indirizzi del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale) e del piano di bacino, l’individuazione delle aree a pericolosità e
vulnerabilità nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono
assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale; e)
individuare le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore
paesaggistico-ambientale ed ecologiche, le aree non soggette a trasformazioni
urbanistiche; f) individuare, entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, i
nuclei di antica formazione ed identificare i beni ambientali e
storico-artistico-monumetali oggetto di tutela; g) definire le caratteristiche
fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di
eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento
definendo allineamenti, orientamenti e percorsi, consistenza volumetrica o
superfici lorde di pavimento esistenti e previste, rapporti di copertura,
altezze massimi e minime, modi insediativi, destinazioni d’uso non ammissibili,
interventi di integrazione paesaggistica, requisiti qualitativi; h) dettare, per
le aree destinate all’agricoltura, la disciplina d’uso, di valorizzazione e di
salvaguardia recependo i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo
forestale e di bonifica nonché individuando gli edifici esistenti non più
adibiti ad usi agricoli e dettandone le normative d’uso; i) dettare ulteriori
regole di salvaguardia e valorizzazione per le aree di valore
paesaggistico-ambientale ed ecologiche in attuazione dei contenuti del Piano
Territoriale regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; j)
individuare, per le aree non soggette a trasformazione urbanistica, gli edifici
esistenti dettandone la disciplina d’uso che, previa valutazione, potrà sempre
ammettere la possibilità di interventi per servizi pubblici.
Ai tre documenti introdotti dalla legge regionale andranno ad affiancarsi
necessariamente tutti quegli studi specialistici e tematici che la normativa
nazionale o regionale già prevedeva come allegati obbligatori del vecchio Piano
Regolatore. La procedura di approvazione del nuovo Piano viene delineata
dall’art. 13 della legge regionale e si compone delle seguenti fasi: 1) prima
del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del P.G.T., il Comune
pubblica avviso di avvio del procedimento sul almeno un quotidiano o periodico a
diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza,
stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la
tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte; 2) prima
dell’adozione degli atti del P.G.T. il Comune, tramite consultazioni, acquisisce
entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche; 3) gli atti del
P.G.T. sono adottati dal Consiglio Comunale; 4) entro novanta giorni
dall’adozione gli atti sono depositati nella segreteria comunale per un periodo
continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei
successivi trenta giorni; di tale deposito si da’ notizia sul BURL (Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia) e sul almeno un quotidiano o periodico a
diffusione locale; 5) il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è
trasmesso alla Provincia che esprime entro 120 giorni il parere di compatibilità
con il proprio PTCP; 6) analoga procedura dovrà essere adottata nei confronti
della regione qualora il piano territoriale regionale contenga determinazioni
che devono obbligatoriamente essere recepite da parte del Comune nel documento
di piano; 7) sempre contemporaneamente al deposito, il documento di piano è
trasmesso all’ASL e all’ARPA che, entro il termine per la presentazione delle
osservazioni, possono formularne rispettivamente agli aspetti di tutela
igienico-sanitaria e ambientale; 8) entro novanta giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide
sulle stesse, apportando agli atti di P.G.T. le modifiche conseguenti
all’eventuale accoglimento e recepisce i contenuti del parere di compatibilità
provinciale; 9) gli atti del P.G.T., definitivamente approvati, sono depositati
presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla provincia e alla
Giunta Regionale; 10) gli atti di P.G.T. acquistano efficacia con la
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
La stessa legge regionale, all’art. 25, stabilisce che gli strumenti vigenti
al 30 marzo 2005 conservano efficacia fino all’approvazione del primo P.G.T. e
comunque non oltre quattro anni dalla entrata in vigore della legge (30 marzo
2009). Al successivo art. 26 viene altresì fissato il termine del 30 marzo 2006
(un anno dall’entrata in vigore della legge) per deliberare l’avvio del
procedimento di adeguamento dei PRG per i Comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti.
Approvazione del nuovo regolamento per l’utilizzo degli alloggi comunali
adibiti a servizi diversi (competenza del Consiglio Comunale - esame
preliminare).
La Giunta ha assegnato al Consiglio Comunale per l’approvazione il nuovo
regolamento degli alloggi comunali adibiti a servizi diversi, comprensivo degli
alloggi stessi. Poiché sono trascorsi cinque anni dall’ultima modifica, si è
resa necessaria una revisione del regolamento, togliendo alcuni alloggi
dall’elenco in quanto non più utilizzabili come abitazione ed introducendo il
concetto di alloggio come “presidio”. L’art. 13 del regolamento modifica recita
infatti: “Qualora l’alloggio di servizio non sia occupato da almeno sei mesi e
in caso di mancata assegnazione ad un custode dipendente dell’Amministrazione
stessa, l’alloggio potrà essere assegnato con funzioni di “presidio” ed il
settore Affari Sociali comunicherà al Settore Economato un elenco di famiglie
che hanno diritto all’alloggio secondo particolari parametri. Un’apposita
commissione disporrà l’ammissione all’occupazione dell’alloggio di servizio ad
un canone calcolato con le modalità in vigore per la determinazione del canone
oggettivo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’assegnazione verrà
disposta sulla base di un punteggio di priorità, da attribuirsi secondo i
seguenti criteri: nucleo famigliare composto da almeno due persone di
cittadinanza italiana, di età non superiore ai 50 anni, che si possano alternare
al presidio dell’alloggio; precedenti esperienze di custodia, maturate anche in
immobili privati; indicatore I.S.E.E. non inferiore a € 9.000,00. I nuclei
famigliari già inseriti in uno degli alloggi comunali adibiti a servizi diversi
avranno al priorità assoluta in questa graduatoria”. Questo l’elenco degli
alloggi adibiti ad usi diversi: Scuole per l’infanzia – Aporti; Scuole
elementari: Trento e Trieste, Cavatigozzi/Badia, Stradivari, Manzoni, Bissolati;
Vari: mercato agricolo alimentare ingrosso, mercato bestiame, palazzina via del
Macello (1 alloggio), serre comunali, palestra spettacolo, complesso ex ospedale
– piazza Lodi/via Colonnette, Palazzo Ffaitati, Museo Civiltà Contadina, Campo
di calcio Zini, Campo Scuola, Centro Sportivo Maristella, Casa Elisa Maria, case
comunali di Largo Pagliari; Teatro Ponchielli (1 alloggio assegnato alla
Fondazione Teatro Ponchielli); Cuscinetto, via Gioconda/parco del Vecchio
Passeggio; Alloggi al servizio di istituti e scuole statali: Scuola media
Virgilio, Scuola Media Anna Frank.