L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato (Provvedimento 17 marzo
2006, G.U. 24 marzo
2006, n. 70) un nuovo modello per la comunicazione di inizio lavori –
recependo le modifiche inerenti all’argomento, contenute nella legge finanziaria
2006 – modello che dovrà essere utilizzato da parte dei contribuenti che
effettuano lavori di ristrutturazione sugli immobili di loro proprietà e i quali
intendono avvalersi dell’agevolazione costituita dalla detrazione IRPEF del
36-41%.
Le modificazioni dell’agevolazione per interventi di recupero del
patrimonio edilizio
Negli anni 1988 e 1989, la detrazione spettante era pari al 41 %.
Dall’anno 2000 la detrazione era ridotta al 36%, applicando,
nel contempo, la riduzione dal 20 al 10 % l’aliquota IVA da
applicare sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 121) proroga a tutto il
2006 la detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
riportandola al 41 %, non prorogando, per contro, la riduzione al 10 %
dell’aliquota IVA per i medesimi lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria (20 %, a partire dal 1 gennaio 2006).
Tale cambiamento ha reso necessario l’adozione di un nuovo modulo che dovrà
essere adottato a partire dal 25 marzo 2006.
Coloro che intendono beneficiare ti tale agevolazione, come condizione
indispensabile, prima dell’inizio dei lavori dovranno far pervenire al
Centro Operativo di Pescara l’apposito nuovo «modello di comunicazione di
inizio lavori».
Va sottolineato che «il modello non contiene alcun riferimento alla misura
percentuale della detrazione spettante al fine di consentirne l’utilizzo anche
in caso di eventuali successive variazioni della predetta misura percentuale…»
Va altresì ricordato che non devono inviare la comunicazione di inizio lavori
coloro che acquistano immobili ristrutturati da imprese o cooperative edilizie.
I dati
Il modello – oltre alla parte dedicata alla normativa in materia di privacy -
fornisce all’Amministrazione finanziaria i dati
- del dichiarante (con indicazione di eventuali “contitolari” della
detrazione per conto dei quali è il dichiarante ad inviare il modulo e i quali
nella propria dichiarazione dei redditi indicheranno il codice fiscale del
soggetto che aveva provveduto all’invio della comunicazione)
- dell’immobile (riportando data, numero e ufficio della domanda di
accatastamento, in luogo delle caselle “partita” e “Catasto terreni” del
vecchio modello)
- della documentazione allegata (ovvero se il contribuente allega tutta
la documentazione richiesta relativa ai versamenti ICI, alla pratica edilizia
ecc., oppure opta per l’autocertificazione - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 –
dichiarando di possedere tutta la documentazione ed esibirla nel caso gli uffici
competenti la richiedessero.
Nota: resta in vigore il modello approvato con Provvedimento 19 aprile 2002
per gli interventi di salvaguardia delle aree boschive.
Fonte: Caaf Cgil Cremona, Lodi e Pavia