15 Settembre, 2002
Misuratori dei prelievi d*acqua dai pozzi: chiesta una proroga alla Regione
Convocato un tavolo con le Associazioni Agricole per definire un percorso concertato - Torchio: *Norma punitiva per gli agricoltori: ci opporremo*
La legge regionale (Regolamento Regione Lombardia 24/3/2006 n.2 arti 18) dispone l’obbligo di installazione di misuratori dei prelievi di acqua dai pozzi da parte dei cittadini, ad eccezione dei titolari di pozzi ad uso domestico, dei titolari di licenza di attingimento e delle imprese familiari coltivatrici che utilizzano l’acqua per uso agricolo. La Provincia ha l’obbligo di legge di predisporre tutti gli atti affinché questa disposizione regionale venga rispettata.
“Noi non vogliamo infierire, soprattutto in questi tempi difficili anche per il mondo agricolo” spiega il presidente Giuseppe Torchio, “anzi, a tre anni di distanza dall’entrata in vigore del regolamento regionale, siamo per un percorso “morbido” per l’applicazione del provvedimento della Regione Lombardia. Stiamo convocando un tavolo tecnico-politico con le Associazioni professionali agricole, l’avvocatura della Provincia. Mi auguro si possa giungere ad una deroga nell’applicazione della direttiva regionale anche perché è noto che il mondo agricolo ha già chiestoai vertici regionali di rivedere la disposizione. Successivamente anche noi avremo un confronto con la Regione per verificare le possibilità di una proroga”.
I pozzi per uso domestico sono quelli utilizzati dal proprietario del terreno in cui è localizzato il pozzo (ovvero dall’usufruttuario o dall’affittuario, purchè il proprietario dia il suo consenso) per gli usi tipici della famiglia (l'uso igienico – potabile solo in zone non servite dal pubblico acquedotto, l'innaffiamento di orti e giardini ma non l'irrigazione di appezzamenti agricoli, il lavaggio di autovetture e simili, l'abbeveraggio degli animali ma non l'allevamento zootecnico, il lavaggio degli automezzi ed altri usi analoghi), purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico – produttiva o avente finalità di lucro). Non sono classificati ad uso domestico i pozzi profondi o che siano dotati di pompa con portata di targa superiore a 1 litro al secondo o che prelevino annualmente un volume di acqua superiore a 1.500 metri cubi, che sono soggetti alle norme in materia di uso delle acque pubbliche.
La denuncia dovrà essere presentata da parte di tutti coloro che si approvvigionano, in tutto o in parte, di acqua da fonti diverse dal servizio pubblico, anche al Gestore del servizio idrico (Comuni e Aziende) per la determinazione della tariffa del suddetto servizio. Tale obbligo continua a sussistere anche per i titolari dei pozzo per uso domestico.
Non devono presentare la denuncia coloro che utilizzano acque distribuite dagli acquedotti pubblici e da reti irrigue gestite da Consorzi di irrigazione e/o bonifica.
”Con l’aria che tira nelle nostre campagne” conclude Torchio, “non è certo il momento per imporre nuovi balzelli e, per questo, promuoveremo forti azioni di contrasto”.
 
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