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15 Settembre, 2002
Nucleare, esautorati i territori. Centrali anche contro il volere della popolazione di Marco Pezzoni
Ieri, 9 luglio 2009, il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di legge che prevede il ritorno del nucleare in Italia.

Nucleare, esautorati i territori. Centrali anche contro il volere della popolazione
Ieri, 9 luglio 2009, il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di legge che prevede il
ritorno del nucleare in Italia. Tale provvedimento si configura come una misura “centralistica”
che esautora i territori e impone la costruzione di nuove centrali nucleari anche contro la volontà
delle popolazioni locali. Non è servito a nulla che scienziati, economisti, istituzioni territoriali
dicessero ad alta voce che la via maestra da perseguire sono ormai le energie rinnovabili
che, oltretutto, hanno il consenso della stragrande maggioranza dei cittadini. Si è voluto
procedere a tutti i costi, spaccando così il Paese che, al contrario , avrebbe bisogno di
unità per uscire da una crisi economica sempre più grave, come sostengono i grandi della
terra riuniti nel G8 dell’Aquila. Ma il grande affare del nucleare è troppo ghiotto perché
Scajola possa ascoltare le reali esigenze di una società e di una economia che soffrono di carenza
di credito, di investimenti, di progetti di innovazione “diffusa”. Le grandi opere sono una
scorciatoia illusoria, fanno crescere il Pil, ma non la competitività e l’innovazione di sistema.
Nel provvedimento approvato ieri ci sono, certo, anche indicazioni interessanti sul risparmio
energetico, sull’eolico, sull’internazionalizzazione delle imprese, sulla riforma delle Camere di
Commercio, ma sono un contorno “povero”, non adeguatamente trattato, rispetto al “piatto
ricco “ del nucleare. Questo comporterà due conseguenze: una forte opposizione che sfocerà
prima o poi in un Referendum nazionale abrogativo, magari non subito, ma tra due o
tre anni quando la crisi globale avrà convinto molte più imprese e banche e cittadini che il
nucleare è una ricetta vecchia, sbagliata, costosa, inutile per affrontare le nuove sfide di
una globalizzazione, perché già saranno cambiati i rapporti di forza: il G8 soppiantato dal
G14, o addirittura dal G20. Quando sarà passata l’euforia degli illusionisti, oggi al governo, il
risvegliosarà certo più amaro!
Intanto si aprirà uno scontro sulla localizzazione dei siti dove installare le nuove centrali
nucleari con i territori, con gli Enti locali eventualmente coinvolti, con le Regioni.
Si vedrà la qualità del nostro “federalismo”, se saprà reggere all’urto del nucleare o verrà
ucciso sul nascere.
COMMISSARIARE GLI ENTI LOCALI: E’ UN GRAVE STRAPPO DEMOCRATICO !
Vorrei ricordare che il comma 2, lettera f) dell’articolo 25 “ Delega al Governo in materia
nucleare” prevede poteri sostitutivi nei riguardi degli Enti locali e delle Regioni che rifiutano
l’individuazione sul loro territorio di siti idonei alla installazione delle nuove centrali nucleari, con
nomina da parte del Governo di un Commissario che ha il compito di garantire e assicurare il
pieno successo del “procedimento unico” e dell’”autorizzazione unica” per la costruzione
della nuova centrale nucleare.
La questione della cancellazione del consenso del territorio e delle sue Istituzioni rappresentative
solleva un problema di democrazia ancora più rilevante, se possibile, della questione
ambientale ed economica. E risulta tanto più paradossale nel momento in cui, contemporaneamente,
il Parlamento ha approvato il federalismo fiscale e, a parole, proclama la pari dignità delle istituzioni nazionali e di quelle regionali e locali.
Questa vera e propria beffa non si gioca su un terreno di poca rilevanza : quella del rientro dell’Italia nel club dei Paesi costruttori
di centrali nucleari dovrebbe essere una scelta compiuta con una legittimazione democratica
almeno pari a quella che , 22 anni fa, attraverso un referendum nazionale popolare,
ne decise la fuoriuscita. Se oggi una maggioranza parlamentare ritiene superato quel referendum
per decisione dei soli vertici politici che reggono gli equilibri interni al centro-destra e
ha cancellato la voce dei territori, individuati come “siti strategici”, con la misura del Commissariamento,
ebbene deve sapere che questo gravissimo “strappo democratico”, che nessun
Paese europeo contempla nella propria legislazione, espone questa scelta centralistica e
arrogante al ricorso continuo e ripetuto nei prossimi anni dello strumento del referendum
ad ogni livello. E’ bene ricordare che il 23 marzo 2007 la Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento Europeo,
esprimendo un proprio parere sull’EURATOM e su 50 anni di politica
europea in materia di energia nucleare, ricordando che “ su 27 Stati membri dell’Unione Europea
11 non hanno mai avuto centrali nucleari sul proprio territorio: che l’Italia ha rinunciato
alla produzione di elettricità di origine nucleare e Belgio, Germania, Paesi Bassi e Svezia hanno
preso una decisione analoga”, ha invitato i governi “ a indire una Conferenza per la revisione
del Trattato EURATOM al fine di abrogare le disposizioni obsolete e antiquate del Trattato, segnatamente
per quanto riguarda la promozione dell’energia nucleare e la mancanza di procedure
decisionali democratiche”.
POSSIBILE VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 117 E 120 DELLA COSTITUZIONE
In realtà in Italia le procedure decisionali democratiche ci sarebbero già, ma l’attuale governo
non solo sembra ignorarle ma intende modificarle e restringerle. A mio modesto parere
la decisione del commissariamento in materia energetica è anticostituzionale, proprio in
forza dell’articolo 120 e, aggiungo, dell’articolo 117 della Costituzione italiana. Come è noto
l’articolo 117 distingue tra materie sulle quali lo Stato ha legislazione esclusiva, quelle dove
Stato e Regioni hanno legislazione concorrente, quelle infine di competenza solo delle Regioni.
Il testo dell’articolo 117 recita: “ Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a
…produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ energia.” Dunque in questa materia
Stato e Regioni sono su un piano di parità o, se si vuole, di complementarietà come recita sempre
l’articolo 117 : “ Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato”. Davvero assurdo più che difficile sostenere che la scelta del nucleare come modalità
di produzione dell’energia elettrica possa rientrare tra i principi fondamentali …E veniamo
all’articolo 120 della Costituzione richiamato al comma 2, lettera f, dell’articolo 25 per
sostenere la legittimità della misura del commissariamento.
L’articolo 120 recita.” Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure
di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica
e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.” Il rifiuto di un Ente locale di accettare
l’installazione di una centrale nucleare sul proprio territorio in quale casistica andrebbe
inserito? Non nel mancato rispetto di norme internazionali od europee. Non nella tipologia
delle violazioni di diritti civili o sociali nei quali lo Stato deve giustamente intervenire per garantire
l’accesso alle prestazioni e l’universalità dei diritti di cittadinanza. Non nella rottura dell’unità
giuridica che poi significherebbe legiferare in contrapposizione o con atti di secessione rispetto
al quadro unitario dello Stato, né tanto meno nella rottura dell’unità economica che
danneggerebbe la parte più debole del mondo del lavoro e altererebbe le regole del mercato.
Non rimane che il caso del pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica : ma qui il
pericolo non viene dall’esterno, da un corpo estraneo, da una catastrofe per cui lo Stato
sostituisce l’Ente locale che è inadeguato ad affrontare una grave emergenza oppure una minaccia
che può venire dalla criminalità organizzata,dall’economia mafiosa, dal terrorismo.
Qui il pericolo sarebbe portato dalla stessa scelta del Governo di voler imporre un impianto
nucleare ad una popolazione che lo rifiuta. Secondo diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale il
commissariamento può avvenire come atto riparativo, come nel caso dei rifiuti
di Napoli. Non come atto d’imperio preventivo.
Più volte nel contenzioso tra Governo e Regioni sulla corretta interpretazione dell’articolo 120,
da più parti si è sottolineato che i poteri sostitutivi dello Stato si possono esercitare solo nelle
materie di sua esclusiva competenza e in casi che non possono essere lasciati alla discrezionalità
del Governo, ma che vanno definiti con precisione in un apposito dispositivo di Legge.
A giudizio del costituzionalista Augusto Barbera invece i concetti di “unità giuridica e unità economica”
permetterebbero una forzatura interpretativa estensiva e preventiva a quel Governo
che volesse giustificare con questi principi scelte “centralistiche”. La partita è aperta. Credo
comunque che la opposizione di una Istituzione locale ad un insediamento nucleare non rientri
in nessuno dei casi previsti o suggeriti dall’articolo 120 della nostra Costituzione, o almeno
dal suo spirito che è quello della sussidiarietà e della supplenza in caso di necessità. E non certo
quello della prevaricazione. Un piccolo emendamento, inserito nel Disegno di legge per il ritorno
al nucleare, propone la convocazione della Conferenza unificata Stato-Regioni e questo
mi fa supporre che il governo sia ben consapevole, anche se con una proposta”debole”
perché solo consultiva, che non ha l’esclusività della scelta in materia energetica.
L’individuazione di un sito nucleare “idoneo” è una operazione “discrezionale” decisa dalla Società
costruttrice, in accordo con il Governo e supportata dalle valutazioni tecnico-scientifiche
di esperti nell’ambito di più possibilità di localizzazioni con gradi e indici diversi di idoneità. Non
esiste per legge un sito obbligatoriamente vocato a ospitare una centrale nucleare.
La “tutela dell’unità giuridica” può essere invocata se insorge un contrasto tra la legislazione
prodotta dallo Stato e quella prodotta dalle Regioni : dunque questo principio può essere
richiamato solo a proposito di produzioni legislative confliggenti.
Non si può invece invocare “l’unità giuridica” per imporre non tanto l’applicazione di una procedura “discendente”
utile per arrivare ad una scelta, quanto il suo esito pur sempre discrezionale : un Ente Locale può, anzi deve essere
coinvolto nella procedura decisa con Legge dal Governo, ma non può essere obbligato ad aderire alla scelta finale se ha diverse e autonome
ragioni di disaccordo. Piuttosto in una procedura democratica seria altri sono i quesiti tutt’ora irrisolti:
ad esempio quando emerga un contrasto tra un Comune che accetta il nuovo insediamento nucleare e i Comuni
confinanti che invece si oppongono. Come dirimere la questione? Dovrebbero essere gli Statuti regionali, provinciali,
comunali a individuare l’ampiezza e le forme del coinvolgimento democratico dei diversi livelli istituzionali e delle popolazioni interessate
alla scelta. Mentre una Legge nazionale dello Stato dovrebbe offrire solo, ma è importante, principi ispiratori uniformi.
Marco Pezzoni

 


       



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