15 Settembre, 2002
Nucleare, esautorati i territori. Centrali anche contro il volere della popolazione di Marco Pezzoni
Ieri, 9 luglio 2009, il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di legge che prevede il ritorno del nucleare in Italia.
Nucleare, esautorati i territori. Centrali
anche contro il volere della popolazione
Ieri, 9 luglio 2009, il Senato ha approvato
in via definitiva il Disegno di legge che
prevede il
ritorno del nucleare in Italia. Tale provvedimento
si configura come una misura “centralistica”
che esautora i territori e impone la costruzione
di nuove centrali nucleari anche contro la
volontà
delle popolazioni locali. Non è servito a
nulla che scienziati, economisti, istituzioni
territoriali
dicessero ad alta voce che la via maestra
da perseguire sono ormai le energie rinnovabili
che, oltretutto, hanno il consenso della
stragrande maggioranza dei cittadini. Si
è voluto
procedere a tutti i costi, spaccando così
il Paese che, al contrario , avrebbe bisogno
di
unità per uscire da una crisi economica sempre
più grave, come sostengono i grandi della
terra riuniti nel G8 dell’Aquila. Ma il grande
affare del nucleare è troppo ghiotto perché
Scajola possa ascoltare le reali esigenze
di una società e di una economia che soffrono
di carenza
di credito, di investimenti, di progetti
di innovazione “diffusa”. Le grandi opere
sono una
scorciatoia illusoria, fanno crescere il
Pil, ma non la competitività e l’innovazione
di sistema.
Nel provvedimento approvato ieri ci sono,
certo, anche indicazioni interessanti sul
risparmio
energetico, sull’eolico, sull’internazionalizzazione
delle imprese, sulla riforma delle Camere
di
Commercio, ma sono un contorno “povero”,
non adeguatamente trattato, rispetto al “piatto
ricco “ del nucleare. Questo comporterà due
conseguenze: una forte opposizione che sfocerà
prima o poi in un Referendum nazionale abrogativo,
magari non subito, ma tra due o
tre anni quando la crisi globale avrà convinto
molte più imprese e banche e cittadini che
il
nucleare è una ricetta vecchia, sbagliata,
costosa, inutile per affrontare le nuove
sfide di
una globalizzazione, perché già saranno cambiati
i rapporti di forza: il G8 soppiantato dal
G14, o addirittura dal G20. Quando sarà passata
l’euforia degli illusionisti, oggi al governo,
il
risvegliosarà certo più amaro!
Intanto si aprirà uno scontro sulla localizzazione
dei siti dove installare le nuove centrali
nucleari con i territori, con gli Enti locali
eventualmente coinvolti, con le Regioni.
Si vedrà la qualità del nostro “federalismo”,
se saprà reggere all’urto del nucleare o
verrà
ucciso sul nascere.
COMMISSARIARE GLI ENTI LOCALI: E’ UN GRAVE
STRAPPO DEMOCRATICO !
Vorrei ricordare che il comma 2, lettera
f) dell’articolo 25 “ Delega al Governo in
materia
nucleare” prevede poteri sostitutivi nei
riguardi degli Enti locali e delle Regioni
che rifiutano
l’individuazione sul loro territorio di siti
idonei alla installazione delle nuove centrali
nucleari, con
nomina da parte del Governo di un Commissario
che ha il compito di garantire e assicurare
il
pieno successo del “procedimento unico” e
dell’”autorizzazione unica” per la costruzione
della nuova centrale nucleare.
La questione della cancellazione del consenso
del territorio e delle sue Istituzioni rappresentative
solleva un problema di democrazia ancora
più rilevante, se possibile, della questione
ambientale ed economica. E risulta tanto
più paradossale nel momento in cui, contemporaneamente,
il Parlamento ha approvato il federalismo
fiscale e, a parole, proclama la pari dignità
delle istituzioni nazionali e di quelle regionali
e locali.
Questa vera e propria beffa non si gioca
su un terreno di poca rilevanza : quella
del rientro dell’Italia nel club dei Paesi
costruttori
di centrali nucleari dovrebbe essere una
scelta compiuta con una legittimazione democratica
almeno pari a quella che , 22 anni fa, attraverso
un referendum nazionale popolare,
ne decise la fuoriuscita. Se oggi una maggioranza
parlamentare ritiene superato quel referendum
per decisione dei soli vertici politici che
reggono gli equilibri interni al centro-destra
e
ha cancellato la voce dei territori, individuati
come “siti strategici”, con la misura del
Commissariamento,
ebbene deve sapere che questo gravissimo
“strappo democratico”, che nessun
Paese europeo contempla nella propria legislazione,
espone questa scelta centralistica e
arrogante al ricorso continuo e ripetuto
nei prossimi anni dello strumento del referendum
ad ogni livello. E’ bene ricordare che il
23 marzo 2007 la Commissione per gli affari
costituzionali del Parlamento Europeo,
esprimendo un proprio parere sull’EURATOM
e su 50 anni di politica
europea in materia di energia nucleare, ricordando
che “ su 27 Stati membri dell’Unione Europea
11 non hanno mai avuto centrali nucleari
sul proprio territorio: che l’Italia ha rinunciato
alla produzione di elettricità di origine
nucleare e Belgio, Germania, Paesi Bassi
e Svezia hanno
preso una decisione analoga”, ha invitato
i governi “ a indire una Conferenza per la
revisione
del Trattato EURATOM al fine di abrogare
le disposizioni obsolete e antiquate del
Trattato, segnatamente
per quanto riguarda la promozione dell’energia
nucleare e la mancanza di procedure
decisionali democratiche”.
POSSIBILE VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 117 E
120 DELLA COSTITUZIONE
In realtà in Italia le procedure decisionali
democratiche ci sarebbero già, ma l’attuale
governo
non solo sembra ignorarle ma intende modificarle
e restringerle. A mio modesto parere
la decisione del commissariamento in materia
energetica è anticostituzionale, proprio
in
forza dell’articolo 120 e, aggiungo, dell’articolo
117 della Costituzione italiana. Come è noto
l’articolo 117 distingue tra materie sulle
quali lo Stato ha legislazione esclusiva,
quelle dove
Stato e Regioni hanno legislazione concorrente,
quelle infine di competenza solo delle Regioni.
Il testo dell’articolo 117 recita: “ Sono
materia di legislazione concorrente quelle
relative a
…produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’ energia.” Dunque in questa materia
Stato e Regioni sono su un piano di parità
o, se si vuole, di complementarietà come
recita sempre
l’articolo 117 : “ Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione
dello Stato”. Davvero assurdo più che difficile
sostenere che la scelta del nucleare come
modalità
di produzione dell’energia elettrica possa
rientrare tra i principi fondamentali …E
veniamo
all’articolo 120 della Costituzione richiamato
al comma 2, lettera f, dell’articolo 25 per
sostenere la legittimità della misura del
commissariamento.
L’articolo 120 recita.” Il Governo può sostituirsi
a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure
di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la
tutela dell’unità giuridica o dell’unità
economica
e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali.” Il rifiuto di un Ente locale
di accettare
l’installazione di una centrale nucleare
sul proprio territorio in quale casistica
andrebbe
inserito? Non nel mancato rispetto di norme
internazionali od europee. Non nella tipologia
delle violazioni di diritti civili o sociali
nei quali lo Stato deve giustamente intervenire
per garantire
l’accesso alle prestazioni e l’universalità
dei diritti di cittadinanza. Non nella rottura
dell’unità
giuridica che poi significherebbe legiferare
in contrapposizione o con atti di secessione
rispetto
al quadro unitario dello Stato, né tanto
meno nella rottura dell’unità economica che
danneggerebbe la parte più debole del mondo
del lavoro e altererebbe le regole del mercato.
Non rimane che il caso del pericolo grave
per l’incolumità e la sicurezza pubblica
: ma qui il
pericolo non viene dall’esterno, da un corpo
estraneo, da una catastrofe per cui lo Stato
sostituisce l’Ente locale che è inadeguato
ad affrontare una grave emergenza oppure
una minaccia
che può venire dalla criminalità organizzata,dall’economia
mafiosa, dal terrorismo.
Qui il pericolo sarebbe portato dalla stessa
scelta del Governo di voler imporre un impianto
nucleare ad una popolazione che lo rifiuta.
Secondo diversi pronunciamenti della Corte
Costituzionale il
commissariamento può avvenire come atto riparativo,
come nel caso dei rifiuti
di Napoli. Non come atto d’imperio preventivo.
Più volte nel contenzioso tra Governo e Regioni
sulla corretta interpretazione dell’articolo
120,
da più parti si è sottolineato che i poteri
sostitutivi dello Stato si possono esercitare
solo nelle
materie di sua esclusiva competenza e in
casi che non possono essere lasciati alla
discrezionalità
del Governo, ma che vanno definiti con precisione
in un apposito dispositivo di Legge.
A giudizio del costituzionalista Augusto
Barbera invece i concetti di “unità giuridica
e unità economica”
permetterebbero una forzatura interpretativa
estensiva e preventiva a quel Governo
che volesse giustificare con questi principi
scelte “centralistiche”. La partita è aperta.
Credo
comunque che la opposizione di una Istituzione
locale ad un insediamento nucleare non rientri
in nessuno dei casi previsti o suggeriti
dall’articolo 120 della nostra Costituzione,
o almeno
dal suo spirito che è quello della sussidiarietà
e della supplenza in caso di necessità. E
non certo
quello della prevaricazione. Un piccolo emendamento,
inserito nel Disegno di legge per il ritorno
al nucleare, propone la convocazione della
Conferenza unificata Stato-Regioni e questo
mi fa supporre che il governo sia ben consapevole,
anche se con una proposta”debole”
perché solo consultiva, che non ha l’esclusività
della scelta in materia energetica.
L’individuazione di un sito nucleare “idoneo”
è una operazione “discrezionale” decisa dalla
Società
costruttrice, in accordo con il Governo e
supportata dalle valutazioni tecnico-scientifiche
di esperti nell’ambito di più possibilità
di localizzazioni con gradi e indici diversi
di idoneità. Non
esiste per legge un sito obbligatoriamente
vocato a ospitare una centrale nucleare.
La “tutela dell’unità giuridica” può essere
invocata se insorge un contrasto tra la legislazione
prodotta dallo Stato e quella prodotta dalle
Regioni : dunque questo principio può essere
richiamato solo a proposito di produzioni
legislative confliggenti.
Non si può invece invocare “l’unità giuridica”
per imporre non tanto l’applicazione di una
procedura “discendente”
utile per arrivare ad una scelta, quanto
il suo esito pur sempre discrezionale : un
Ente Locale può, anzi deve essere
coinvolto nella procedura decisa con Legge
dal Governo, ma non può essere obbligato
ad aderire alla scelta finale se ha diverse
e autonome
ragioni di disaccordo. Piuttosto in una procedura
democratica seria altri sono i quesiti tutt’ora
irrisolti:
ad esempio quando emerga un contrasto tra
un Comune che accetta il nuovo insediamento
nucleare e i Comuni
confinanti che invece si oppongono. Come
dirimere la questione? Dovrebbero essere
gli Statuti regionali, provinciali,
comunali a individuare l’ampiezza e le forme
del coinvolgimento democratico dei diversi
livelli istituzionali e delle popolazioni
interessate
alla scelta. Mentre una Legge nazionale dello
Stato dovrebbe offrire solo, ma è importante,
principi ispiratori uniformi.
Marco Pezzoni
 
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