15 Settembre, 2002
Scuola. Programma annuale 2010.
Zero euro per il funzionamento didattico e amministrativo e pochi spiccioli
Programma annuale 2010.
Zero euro per il funzionamento didattico
e amministrativo e pochi spiccioli
per chiamare i supplenti
Discrezionalità e confusione. I genitori
costretti a pagare di tasca propria le spese
ordinarie. Un colpo mortale all'autonomia
scolastica e alle innovazioni introdotte
dal cosiddetto "capitolone". Inaccettabile
il tono imperativo usato dal Miur nei confronti
delle 10.450 scuole autonome. Una circolare
che mette in discussione la gratuità della
scuola pubblica garantita dalla Costituzione.
La situazione finanziaria delle scuole si
deteriora ogni giorno di più. E’ questa l’amara
constatazione alla quale siamo giunti dopo
aver letto la circolare sul programma annuale
2010. Dopo la denuncia politica fatta dal
segretario generale della FLC alcuni giorni
fa, ritorniamo sull’argomento per commentare
punto per punto la circolare in questione.
Si tratta di istruzioni che derogano dal
regolamento di contabilità (D.I. 44/2001),
dal cosiddetto “capitolone” (D.M. 21/2007),
dai principi generali sulla trasparenza e
dalla stessa Costituzione che vuole l’istruzione
statale completamente gratuita.
Vediamo perché, analizzando punto per punto
la nota ministeriale n. 0009537 del 14 dicembre
2009 pervenuta alle scuole soltanto il 22
dicembre.
1. È stata inviata alle scuole oltre il termine
del 15 dicembre 2009 di approvazione da parte
del Consiglio di istituto del programma annuale
2010 e molto oltre il termine (31 ottobre)
per la proposta al consiglio da parte della
giunta esecutiva, del documento predisposto
dal dirigente scolastico, termini fissati
dall’art.2 del D.I. n.44/2001.
2. Non utilizza il termine “dotazione finanziaria
ordinaria di istituto”, previsto dall’art.1
del D.I. n.44/2001, che è sostituito da “risorsa
finanziaria su cui codesta scuola può fare
affidamento”. Infatti, il comma 7 dell’art.
2 del D.I. n.44/2001 stabilisce che “Ai fini
della tempestiva elaborazione del programma
l'ufficio scolastico regionale provvede a
comunicare alle istituzioni scolastiche,
anche sulla base dei finanziamenti assegnati
per i precedenti esercizi, una dotazione
certa di risorse finanziarie, fatte salve
le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione
della legge di bilancio dello Stato.” Tale
norma non trova alcun riscontro nella nota,
né per i tempi né per i contenuti.
3. Viola i parametri stabiliti dal DM n.
21 del 1 marzo 2007 (capitolone) che, lo
ricordiamo, applica la legge finanziaria
del 2007. Infatti, il suddetto D.M. prevede
che “a decorrere dal 2007” si stabiliscono
parametri nazionali certi per la determinazione
della dotazione finanziaria da assegnare
alla scuola. Si tratta di un’operazione di
trasparenza amministrativa in applicazione
del regolamento sull’autonomia scolastica.
4. Impossibile evincere, se non per differenza
fra l’importo sul quale ogni scuola “…può
fare affidamento” e gli 8/12 del contratto
integrativo di istituto (sommato ai € 5.000,00
per gli esami di stato per ciascuna classe
terminale e al 75% di quanto previsto nel
2009 per i contratti degli appalti storici),
quale sia l’importo per le supplenze ed il
finanziamento delle spese di funzionamento.
Queste invece sono individuate distintamente
dalle tabelle del DM 21/2007.
5. Attribuisce un finanziamento indistinto
per supplenze e funzionamento, costringendo
le scuole a destinarne la maggior parte,
se non tutta, alle supplenze; unica spesa
per la quale, ove non sia sufficiente il
finanziamento, è possibile richiedere ulteriori
finanziamenti.
6. Assume in maniera illegittima un indefinito
“tasso d’assenteismo medio nazionale per
tipologia di scuola“ come riferimento per
attribuire risorse aggiuntive per le supplenze.
Questo previa verifica dell’effettiva inderogabilità
dell’ulteriore fabbisogno, ma non è chiaro
il motivo per il quale, il diritto alla copertura
della spesa, si affida ad un parametro, esterno
ed estraneo alle obiettive situazioni della
scuola.
7. Non indica, contrariamente a quanto prevede
il D. M. 21/2007 (capitolone), alcun finanziamento
per le istituzioni scolastiche, individuate
come capofila per la corresponsione dei compensi
spettanti ai revisori dei conti.
8. Impedisce l’iscrizione di ulteriori entrate
a carico del Miur “se non dopo specifica
comunicazione”. Più avanti la nota stabilisce
che “per gli accertamenti che comportano
una variazione di entrata, tale variazione
va preventivamente e tempestivamente deliberata,
con l’ovvia, contestuale pari variazione
della previsione di spesa”. Al contrario
il Regolamento di Contabilità stabilisce
(art.6) che “Le variazioni del programma,
di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate
finalizzate, e gli storni, conseguenti a
delibere del Consiglio di istituto, possono
essere disposte con decreto del dirigente,
da trasmettere per conoscenza al Consiglio
di istituto” non prevedendo, quindi, alcun
obbligo di delibera.
9. Richiama solo parzialmente l’utilizzo
del finanziamento del contratto integrativo
di istituto per gli insegnanti (il secondo
capoverso del comma 1 dell’art.88 del CCNL
vigente) riportandola fra virgolette, senza
citare la fonte senza precisare che i fondi
contrattuali sono giuridicamente vincolati
al pagamento del salario accessorio del personale
della scuola.
10. Interviene sull’opportunità di “applicare”
la parte consistente nel fondo di cassa ridotto
dei residui passivi, dell’avanzo di amministrazione
presunto, “per far fronte ad eventuali deficienze
di competenza”, utilizzando termini non previsti
dal D.I. n.44/2001 e non comprensibili. Non
è definito nelle norme di contabilità cosa
possa essere una “eventuale deficienza di
competenza”; si può ipotizzare che si tratti
di una entrata legittimamente prevista nel
programma annuale che già si presuppone non
sarà poi erogata. Tale vincolo non è previsto
dal regolamento di contabilità che invece
prevede che le istituzioni scolastiche utilizzino
l’avanzo di amministrazione in completa autonomia,
con il solo obbligo di impegnare gli stanziamenti
derivanti dall’avanzo di amministrazione
presunto solo dopo “la realizzazione dell'effettiva
disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo
effettivamente realizzato.” (art.3 comma
3 D.I. 44/2001). Va poi precisato che nell’avanzo
di amministrazione confluiscono anche altri
fondi provenienti dai contributi delle famiglie,
degli EE.LL. e dei privati. Questi non possono
essere utilizzati per coprire il mancato
finanziamento dello Stato.
11. Impone l’inserimento nell’aggregato “Z
– disponibilità da programmare” dei residui
attivi di competenza del Ministero. Questa
disposizione è impossibile da applicare per
ragioni sostanziali. Si tratta infatti per
la quasi totalità di importi già liquidati
(spese per supplenze di anni precedenti,
per gli esami di stato o per spese comunque
obbligatorie) dei quali le scuole aspettano
il rimborso, quindi, di importi da rimborsare.
Ove invece si tratta di importi non impegnati
il regolamento di contabilità già vieta l’utilizzo
senza “la realizzazione dell'effettiva disponibilità
finanziaria...” (art.3 comma 3 D.I. 44/2001).
12. Si precisa che “i finanziamenti non vincolati
dovranno essere impegnati al perfezionamento
dell’obbligazione giuridica”. Ma tutte le
casistiche richiamate riguardano, al contrario,
finanziamenti vincolati. E’ il caso ad esempio
del contratto di istituto. E’ bene ricordare
che tali fondi servono a pagare il salario
accessorio per le prestazioni del personale
legate al miglioramento dell’offerta formativa.
E cioè al valore aggiunto alla didattica.
Si tratta di soldi dei lavoratori ed è impensabile
utilizzarli per comprare il materiale di
consumo, per pagare i revisori dei conti,
per pagare gli stipendi. Queste spese sono
tutte a carico del Miur.
13. Riduce del 25% la spesa per gli appalti,
costringendo le scuole a ridurre il servizio
e ad aumentare i carichi di lavoro del personale
dipendente dalle ditte di pulizia e degli
stessi collaboratori scolastici. Tutto ciò
a partire dalla previsione che nel 2010 occorrerà
una diminuzione della prestazione. Ecco la
conferma della volontà politica di ridurre
drasticamente e con tutti i mezzi il servizio
scolastico.
Fonte: FLC CGIL Cremona Informa Email n 1
del 8-1-09
 
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