15 Settembre, 2002
DIRITTO ALLO STUDIO
Il diritto allo studio del lavoratore è sancito dall’art 10 dello Statuto dei Lavoratori
DIRITTO ALLO STUDIO
Il diritto allo studio del lavoratore è sancito
dall’art 10 dello Statuto dei Lavoratori
“ i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto
a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi e la preparazione agli esami e non
sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario
o durante i riposi settimanali…”.La finalità
di tale disposizione è quella di rendere
possibile per i lavoratori studenti il conseguimento
di titoli di studio di istruzione in modo
da accrescere la loro professionalità e,
più in generale, il loro patrimonio culturale,
in armonia con il riconoscimento, contenuto
nella Costituzione, del diritto dei più capaci
e dei più meritevoli di raggiungere gradi
più alti negli studi. D’altra parte la cultura
e l’istruzione possono definirsi fondamentale
bisogno sociale e sono investite del processo
di rimozione degli ostacoli di ordine economico
e sociale per realizzare il principio di
eguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2 Cost).
La Giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare
che il diritto alla fruizione di permessi
retribuiti deve essere riconosciuto a tutti
i lavoratori che intendono dedicarsi allo
studio per conseguire la possibilità di affrontare,
senza remore di carattere economico, i corsi
regolari presso scuole statali, pareggiate
o comunque abilitati al rilascio di titoli
di studio legali. Nel '78 i benefici di cui
all’art. 10 S.L. sono stati esplicitamente
estesi ai lavoratori frequentanti corsi di
formazione professionale legalmente equiparati
e successivamente sono stati previsti permessi
retribuiti anche per la preparazione di esami
e la frequenza di corsi.
Nicola Gaudenzi
a cura Nidil/Cgil Cremona
 
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