«Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese documentate sostenute
dai genitori per il
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo
complessivamente non
superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una
detrazione dall’imposta
lorda nella misura del 19 per cento […].»
La Legge finanziaria 2006 (L. 266/2005 art. 1, comma 335) consente ai
contribuenti di detrarre dal proprio reddito 2005 le spese sostenute per la
frequenza di asili nido. La Circolare n. 6 del 13 febbraio 2006 mette in
evidenza gli aspetti salienti della norma.
Il periodo di riferimento: la detrazione è prevista soltanto per le spese
sostenute nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2005, da inserire nella
dichiarazione dei redditi 2006, a prescindere dunque dell’anno scolastico cui si
riferiscono (per esempio eventuali pagamenti effettuati nel 2005 che si
riferiscono all’anno scolastico 2005-06).
Struttura scolastica: sono detraibili le spese sostenute sia per asili
nido pubblici che privati. Infatti, la legge (L. 28 dicembre 2001, n. 448,
legge finanziaria 2002) definisce in generale gli asili nido: “strutture
dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei
bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie
ed i genitori.”
Figli: la Circolare precisa che l’agevolazione compete al contribuente
per i figli «che sono ammessi e
frequentano l’asilo nido», superando dunque il riferimento contenuto
nella norma del 2001 (“tra i tre mesi ed i tre anni”), senza distinzione
tra figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati (cfr.
art. 12 TUIR).
Importo: l’importo massimo di spesa da portare in detrazione è €
632,00 per figlio. Lo sconto di imposta corrisponde al 19 % di tale
importo. Il limite di spesa è riferito a ciascun figlio, indipendentemente
dalla ripartizione della spesa tra i genitori.
Soggetti beneficiari: la citata comma 335 fa riferimento ai genitori
come soggetti beneficiari della detrazione, escludendo altri soggetti (per es.
nonni) anche se questi godono della deduzione per carichi di famiglia.
Documentazione: per attestare il pagamento valgono i criteri generalmente
adottati in tema di detrazione; la spesa va documentata con fattura, bollettino
bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.
Sul documento di spesa potrà essere annotata la ripartizione della spesa
tra i genitori, sia nel caso questo fosse intestato al figlio oppure ad uno
dei genitori.
Fonte: Caaf Cgil Cremona Lodi Pavia