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15 Settembre, 2002
Asili nido: spesa detraibile
La Legge finanziaria 2006 consente ai contribuenti di detrarre dal proprio reddito 2005 le spese sostenute per la frequenza di asili nido

«Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il

pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non

superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta

lorda nella misura del 19 per cento […].»

La Legge finanziaria 2006 (L. 266/2005 art. 1, comma 335) consente ai contribuenti di detrarre dal proprio reddito 2005 le spese sostenute per la frequenza di asili nido. La Circolare n. 6 del 13 febbraio 2006 mette in evidenza gli aspetti salienti della norma.

Il periodo di riferimento: la detrazione è prevista soltanto per le spese sostenute nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2005, da inserire nella dichiarazione dei redditi 2006, a prescindere dunque dell’anno scolastico cui si riferiscono (per esempio eventuali pagamenti effettuati nel 2005 che si riferiscono all’anno scolastico 2005-06).

Struttura scolastica: sono detraibili le spese sostenute sia per asili nido pubblici che privati. Infatti, la legge (L. 28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria 2002) definisce in generale gli asili nido: “strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori.”

Figli: la Circolare precisa che l’agevolazione compete al contribuente per i figli «che sono ammessi e

frequentano l’asilo nido», superando dunque il riferimento contenuto nella norma del 2001 (“tra i tre mesi ed i tre anni”), senza distinzione tra figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati (cfr. art. 12 TUIR).

Importo: l’importo massimo di spesa da portare in detrazione è € 632,00 per figlio. Lo sconto di imposta corrisponde al 19 % di tale importo. Il limite di spesa è riferito a ciascun figlio, indipendentemente dalla ripartizione della spesa tra i genitori.

Soggetti beneficiari: la citata comma 335 fa riferimento ai genitori come soggetti beneficiari della detrazione, escludendo altri soggetti (per es. nonni) anche se questi godono della deduzione per carichi di famiglia.

Documentazione: per attestare il pagamento valgono i criteri generalmente adottati in tema di detrazione; la spesa va documentata con fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.

Sul documento di spesa potrà essere annotata la ripartizione della spesa tra i genitori, sia nel caso questo fosse intestato al figlio oppure ad uno dei genitori.

Fonte: Caaf Cgil Cremona Lodi Pavia

 


       



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