15 Settembre, 2002
Le Regione Lombardia blocca tutti i mezzi non catalizzati
Dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle ore 19.30
Dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle ore 19.30
non potranno circolare i seguenti mezzi (se non adibiti a servizio pubblico):
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (detti "pre-Euro 1a benzina");
- autoveicoli ad accensione spontanea ( diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1. B, oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive (detti "pre-Euro 1 Diesel" e "Euro 1 Diesel");
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE,capitolo 5 , e successive direttive (detti "pre-Euro 1 a 2 tempi").
In generale quindi quasi tutti i mezzi immatricolati prima del 1° gennaio 1993.
Il divieto di circolazione non si applica:
- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali presenti nel territorio comunale;
- ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle fermate periferiche dei mezzi pubblici.
Sono esclusi dal blocco del traffico a fasce orarie i seguenti mezzi:
1. autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad emissione nulla (elettrici)
2. autoveicoli a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali)
3. autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl)
4. autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall'1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE
5. gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa superiore alle 3.5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologate ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive
6. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive
7. motoveicoli e ciclomotori catalizzati e omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE
8. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi omologati precedentemente alla citata direttiva 97/24/CE.
Vengono inoltre escluse dal provvedimento alcune categorie di veicoli:
- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione civile;
- autoveicoli di pronto soccorso;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico - ad esclusione dei mezzi non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive (veicoli detti "pre-Euro 1"), individuati dalla D.g.r. n. 4924 del 15 giugno 2007;
- taxi e veicoli a noleggio con conducente;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno;
- autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare;
- autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori di mercato all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 285/1992;
- veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 285/1992, elencati all'articolo 203 del D.p.r. 495/92;
- autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti di apposita autorizzazione annuale rilasciata dall'ufficio permessi o in alternativa la tessera di iscrizione al relativo ordine, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia);
- autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;
- autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
- ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- ai veicoli con targa estera.
 
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