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15 Settembre, 2002
Due interessanti iniziative organizzate da Cgil Scuola
INSEGNANTI TECNICO-PRATICI e GLI INSEGNAMENTI TECNICI QUALE FUTURO PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE?-UNA SCUOLA PIU', UNA SCUOLA MENO

CGIL Scuola Cremona

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI e GLI INSEGNAMENTI TECNICI
QUALE FUTURO PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE?


SEMINARIO DI STUDIO
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003
SALONE BONFATTI - CAMERA DEL LAVORO
Via Mantova, 25 - Cremona


Discutiamo con i docenti di:Identità della scuola secondaria nello scenario della riforma Moratti tra competenze statali e competenze regionali.Il problema del dualismo formativo: la separazione fra licei e istituti tecnici e professionaliNuovo modello di professionalità docente e le prospettive degli insegnanti tecnico- pratici.
Programma Lavori 15,00 – 18,00
Introduce i lavori:
Claudio ArcariSegretario CGIL Scuola Cremona
Relazione :
Maria Brigida Segretaria nazionale CGIL Scuola
DibattitoCoordina e Conclude :
Antonio Bettoni Presidente Proteo Fare Sapere Lombardia
Segreteria organizzativa: Proteo Cremona – Via Mantova 25 - CremonaE_mail: proteo@cgil.lombardia.it, tel. 0372448652 – cell. 3357413373 - fax 0372448676
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNA SCUOLA PIU', UNA SCUOLA MENO
MARTEDI’ 9 DICEMBRE 2003
ore 21
c/o Sala Bonfatti – via Mantova n.25
C G I L C R E M O N A
CHE FINE FARANNO IL TEMPO PIENO E IL TEMPO PROLUNGATO?
La CGIL di Cremona ne discute con insegnanti,
genitori e istituzioni del territorio
Introduce:
CLAUDIO ARCARI
Segretario generale CGIL SCUOLA Cremona
Intervengono:
· FRANCESCO SPOTTI
Assessore Provinciale all’Istruzione ed edilizia scolastica
· FERDINANDO SOANA
Assessore all’Istruzione Comune di Cremona
· PAOLA MANARA
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Vescovato
· MARZIA MAIOLI
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di San Bassano
Conclude:
CINZIA FONTANA
Segretaria Camera del Lavoro Cremona
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Nota Seminario di Studio MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI e GLI INSEGNAMENTI TECNICI
QUALE FUTURO PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE?

Vi inviamo la seguente nota, cercando di chiarire le numerose perplessità che sono sorte sulla fruizione del diritto alla formazione, dal momento che alcuni Dirigenti scolastici hanno sollevato dubbi interpretativi facendo riferimento a circolari della Direzione Regionale e/o a contrattazioni provinciali che, con il nuovo contratto siglato definitivamente nel Luglio scorso, sono decadute, in quanto il livello di contrattazione provinciale non è più previsto, salvo esplicite deleghe su precise materie da parte del livello di contrattazione regionale, deleghe e materie che devono ancora essere, a tutt'oggi, stabilite. Se qualche Dirigente Scolastico dovesse appellarsi a "vecchie" circolari o a "vecchie" contrattazioni, siete pregati di far visionare loro la seguente nota, specificando che tra le parti vige, in assenza di una interpretazione autentica fra le stesse parti, il contratto che, sull'argomento, ci sembra assolutamente chiaro.
Per i docenti
Il comma 5 dell’art. 6 prevede la sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. Vale pertanto lo stesso principio applicato all’assenza per malattia o altro motivo. Non c’è nessun riferimento contrattuale al fatto che il diritto debba essere fruito senza oneri per l’amministrazione.
Il riferimento agli oneri per l’amministrazione è solo quello relativo al trattamento di missione e rimborso spese (comma 3 art 6), ma non è il nostro caso .
Tutto ciò non va confuso con i permessi che si fruiscono per il diritto allo studio (comma 10, art 6) normati da un accordo regionale e conseguente circolare della Direzione regionale.

Per gli ATA.
Il primo principio che va ribadito è il diritto alla formazione/aggiornamento per il personale in generale (art. 62 comma 1). Per il resto si fa riferimento al comma 4 stesso articolo. Pertanto il personale ATA, nel caso partecipi alla formazione/aggiornamento organizzati da Enti Accreditati (è il caso di Proteo) è in servizio a tutti gli effetti.

Di seguito, una sintesi degli articoli contrattuali cui fare riferimento:

ART.62 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
(Art.13 del CCNL 26.05.1999)

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
omissis
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università, IRRE o da enti accreditati (rif. Art. 66). La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
Omissisd

10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.

13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

ART. 66 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
(Art.14 del CCNI 31.08.1999)

1. Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRE e gli istituti pubblici di ricerca. Il MIUR può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
…… omissis

ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
(Art. 6 del CCNL 1999 ed art.3 del CCNL 15-3-2001)

1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
c) utilizzazione dei servizi sociali;

La Segreteria della Cgil Scuola di Cremona

 


       



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