15 Settembre, 2002
Due interessanti iniziative organizzate da Cgil Scuola
INSEGNANTI TECNICO-PRATICI e GLI INSEGNAMENTI TECNICI QUALE FUTURO PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE?-UNA SCUOLA PIU', UNA SCUOLA MENO
CGIL Scuola Cremona
INSEGNANTI TECNICO-PRATICI e GLI INSEGNAMENTI
TECNICI
QUALE FUTURO PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE?
SEMINARIO DI STUDIO
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003
SALONE BONFATTI - CAMERA DEL LAVORO
Via Mantova, 25 - Cremona
Discutiamo con i docenti di:Identità della
scuola secondaria nello scenario della riforma
Moratti tra competenze statali e competenze
regionali.Il problema del dualismo formativo:
la separazione fra licei e istituti tecnici
e professionaliNuovo modello di professionalità
docente e le prospettive degli insegnanti
tecnico- pratici.
Programma Lavori 15,00 – 18,00
Introduce i lavori:
Claudio ArcariSegretario CGIL Scuola Cremona
Relazione :
Maria Brigida Segretaria nazionale CGIL Scuola
DibattitoCoordina e Conclude :
Antonio Bettoni Presidente Proteo Fare Sapere
Lombardia
Segreteria organizzativa: Proteo Cremona
– Via Mantova 25 - CremonaE_mail: proteo@cgil.lombardia.it,
tel. 0372448652 – cell. 3357413373 - fax
0372448676
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UNA SCUOLA PIU', UNA SCUOLA MENO
MARTEDI’ 9 DICEMBRE 2003
ore 21
c/o Sala Bonfatti – via Mantova n.25
C G I L C R E M O N A
CHE FINE FARANNO IL TEMPO PIENO E IL TEMPO
PROLUNGATO?
La CGIL di Cremona ne discute con insegnanti,
genitori e istituzioni del territorio
Introduce:
CLAUDIO ARCARI
Segretario generale CGIL SCUOLA Cremona
Intervengono:
· FRANCESCO SPOTTI
Assessore Provinciale all’Istruzione ed edilizia
scolastica
· FERDINANDO SOANA
Assessore all’Istruzione Comune di Cremona
· PAOLA MANARA
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo
di Vescovato
· MARZIA MAIOLI
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo
di San Bassano
Conclude:
CINZIA FONTANA
Segretaria Camera del Lavoro Cremona
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Nota Seminario di Studio MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE
2003
INSEGNANTI TECNICO-PRATICI e GLI INSEGNAMENTI
TECNICI
QUALE FUTURO PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE?
Vi inviamo la seguente nota, cercando di
chiarire le numerose perplessità che sono
sorte sulla fruizione del diritto alla formazione,
dal momento che alcuni Dirigenti scolastici
hanno sollevato dubbi interpretativi facendo
riferimento a circolari della Direzione Regionale
e/o a contrattazioni provinciali che, con
il nuovo contratto siglato definitivamente
nel Luglio scorso, sono decadute, in quanto
il livello di contrattazione provinciale
non è più previsto, salvo esplicite deleghe
su precise materie da parte del livello di
contrattazione regionale, deleghe e materie
che devono ancora essere, a tutt'oggi, stabilite.
Se qualche Dirigente Scolastico dovesse appellarsi
a "vecchie" circolari o a "vecchie"
contrattazioni, siete pregati di far visionare
loro la seguente nota, specificando che tra
le parti vige, in assenza di una interpretazione
autentica fra le stesse parti, il contratto
che, sull'argomento, ci sembra assolutamente
chiaro.
Per i docenti
Il comma 5 dell’art. 6 prevede la sostituzione
ai sensi della normativa sulle supplenze
brevi. Vale pertanto lo stesso principio
applicato all’assenza per malattia o altro
motivo. Non c’è nessun riferimento contrattuale
al fatto che il diritto debba essere fruito
senza oneri per l’amministrazione.
Il riferimento agli oneri per l’amministrazione
è solo quello relativo al trattamento di
missione e rimborso spese (comma 3 art 6),
ma non è il nostro caso .
Tutto ciò non va confuso con i permessi che
si fruiscono per il diritto allo studio (comma
10, art 6) normati da un accordo regionale
e conseguente circolare della Direzione regionale.
Per gli ATA.
Il primo principio che va ribadito è il diritto
alla formazione/aggiornamento per il personale
in generale (art. 62 comma 1). Per il resto
si fa riferimento al comma 4 stesso articolo.
Pertanto il personale ATA, nel caso partecipi
alla formazione/aggiornamento organizzati
da Enti Accreditati (è il caso di Proteo)
è in servizio a tutti gli effetti.
Di seguito, una sintesi degli articoli contrattuali
cui fare riferimento:
ART.62 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
(Art.13 del CCNL 26.05.1999)
1. La partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto
per il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle
proprie professionalità.
omissis
3. Il personale che partecipa ai corsi di
formazione organizzati dall'amministrazione
a livello centrale o periferico o dalle istituzioni
scolastiche è considerato in servizio a tutti
gli effetti. Qualora i corsi si svolgano
fuori sede, la partecipazione ad essi comporta,
ove spettante, il trattamento di missione
e il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione
del capo d'istituto, in relazione alle esigenze
di funzionamento del servizio, ad iniziative
o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione
o svolte dall'Università, IRRE o da enti
accreditati (rif. Art. 66). La partecipazione
alle iniziative di aggiornamento avviene
nel limite delle ore necessarie alla realizzazione
del processo formativo, da utilizzare prioritariamente
in relazione all'attuazione dei profili professionali.
In quest'ultimo caso il numero di ore può
essere aumentato secondo le esigenze.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione
di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico
per la partecipazione a iniziative di formazione
con l’esonero dal servizio e con sostituzione
ai sensi della normativa sulle supplenze
brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
Con le medesime modalità, e nel medesimo
limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare
ad attività musicali ed artistiche, a titolo
di formazione, gli insegnanti di strumento
musicale e di materie artistiche.
Omissisd
10. I criteri per la fruizione dei permessi
per il diritto allo studio, sono definiti
nell’ambito della contrattazione decentrata
presso gli uffici scolastici regionali.
13. A livello di singola scuola il dirigente
scolastico fornisce un’informazione preventiva
sull’attuazione dei criteri di fruizione
dei permessi per l’aggiornamento.
ART. 66 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
(Art.14 del CCNI 31.08.1999)
1. Le parti confermano il principio dell’accreditamento
degli enti e delle agenzie per la formazione
del personale della scuola e delle istituzioni
educative e del riconoscimento da parte dell’amministrazione
delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati
per la formazione del personale della scuola
le università, i consorzi universitari, interuniversitari,
gli IRRE e gli istituti pubblici di ricerca.
Il MIUR può riconoscere come soggetti qualificati
associazioni professionali sulla base della
vigente normativa.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati
e sentite le OO.SS., definisce le procedure
da seguire per l’accreditamento di soggetti
– i soggetti qualificati di cui al precedente
comma sono di per sé accreditati – per la
realizzazione di progetti di interesse generale.
I criteri di riferimento sono:
…… omissis
…
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA
(Art. 6 del CCNL 1999 ed art.3 del CCNL 15-3-2001)
1. A livello di ogni istituzione scolastica
ed educativa, in coerenza con l’autonomia
della stessa e nel rispetto delle competenze
del dirigente scolastico e degli organi collegiali,
le relazioni sindacali si svolgono con le
modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva
le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e
di determinazione degli organici della scuola;
b) criteri per la fruizione dei permessi
per l’aggiornamento;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
La Segreteria della Cgil Scuola di Cremona
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