15 Settembre, 2002
Inquinamento luminoso
L’assessore Soregaroli risponde all’interrogazione del consigliere Giacomo Zaffanella
Il consigliere comunale della Lega Nord Giacomo Zaffanella, tempo addietro,
ha presentato la seguente interrogazione con richiesta di risposta scritta:
"Premesso che la mancanza di controllo sull'illuminazione pubblica e privata
esterna determina o può determinare nella città, uno spreco rilevante d'energia;
una ridotta efficienza del servizio; fenomeni di inquinamento luminoso che
danneggiano la percezione del cielo notturno, nuocciono all'ambiente naturale e
ostacolano l'osservazione astronomica; effetti di abbagliamento e di
inquinamento ottico per gli automobilisti nonché altri disturbi psico -- fisici
per i cittadini quali quelli prodotti dalla luce intrusiva; premesso che una
parte rilevante dell'energia elettrica impegnata per l'illuminazione esterna
viene inutilmente dispersa verso l'alto con un dispendio economico annuale
ingente ed altra ne viene sprecata con lampade poco efficienti e impianti non
ottimizzati; premesso che per risolvere le problematiche esposte occorre una
serie e programmata razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna
notturna, pubblici e privati finalizzata al contenimento del consumo energetico
derivante all'illuminazione esterna notturna; al miglioramento
dell'illuminazione pubblica e privata, secondo i principi di reale fruizione e
là dove serve effettivamente ai cittadini; alla limitazione dell'impatto
ambientale e protezione del cielo notturno; ritenuto opportuno esercitare un
controllo effettivo e vincolante per un più razionale uso dei sistemi di
illuminazione esterna pubblica e privata; visti la legge Regione Lombardia n. 17
del 27 Marzo 2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di
illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso"; gli articoli n° 23,
47 e 51 del Nuovo Codice della Strada; la legge regionale n. 17 del 27/03/2000
vieta l'uso di fari fissi o roteanti per meri fini pubblicitari, di richiamo o
di altro tipo, su tutto il territorio della Regione Lombardia; i Comuni
autorizzano, con atto del Sindaco, i progetti di tutti gli impianti di
illuminazione esterna,
anche a scopo pubblicitario. Ai fini dell'autorizzazione, il progetto deve
essere redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla Norma e quindi firmato
da un tecnico di settore, abilitato, che se ne assume la responsabilità. I
comuni provvedono tramite controlli periodici diretti a garantire il rispetto e
l'applicazione della legge regionale 17/00.
Provvedono tramite i comandi di Polizia Municipale, ad individuare gli
apparecchi di illuminazione pericoloso per la viabilità stradale in quanto
responsabili di fenomeni di abbagliamento per i veicoli in transito, e
dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri,
applicando le sanzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge regionale
17/00, impiegandone i proventi per i fini di cui al medesimo articolo. Per
quanto riguarda l'illuminazione di edifici e monumenti si deve usare
un'illuminazione radente dall'alto verso il basso seguendo le indicazioni
dell'art. 6 comma 10 della legge regionale, salvo casi di provato valore
architettonico, con la presenza di dispositivi che provvedono allo spegnimento
parziale o totale o alla diminuzione di potenza entro le ore 24. L'art. 23 del
Nuovo Codice della Strada recita: "lungo le strade o in vista di esse è vietato
collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda,
segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno ed
ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero
possono renderne difficili la comprensione o ridurne la visibilità o
l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o
distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione. . ." Considerato che sul territorio comunale esistono situazioni
al limite della legalità quali il centro commerciale Cremona Po, con insegna
luminosa pubblicitaria posta in prossimità della rotatoria tangenziale --
Castelleonese; illuminazione di largo Boccaccino e piazza Stradivari, con luci
dal basso verso l'alto, vietate dalla legge regionale, realtà pubbliche e
private da verificare accuratamente; si chiede se l'Amministrazione intende
svolgere con attenzione il ruolo assegnatole dalla normativa vigente, ovvero se
si intende avviare una operazione di monitoraggio al fine di individuare tutte
le situazioni non conformi alla legge, applicando le sanzioni previste i cui
proventi devono essere destinati all'adattamento degli impianti pubblici non a
norma, e ad intraprendere i necessari provvedimenti per il risparmio energetico
e la lotta all'inquinamento luminoso; se l'illuminazione dal basso verso l'alto
di piazza Stradivari e largo Boccaccino è ritenuta regolare in base alla
normativa vigente; di indicare una tempistica delle azioni, ove previste".
L'Assessore all'Urbanistica, Mobilità e Traffico Daniele Soregaroli, dopo
un'accurata analisi delle disposizioni di legge vigenti, sentita la Giunta
Comunale, ha fornito la seguente risposta: "La legge regionale ed il suo
regolamento d'esecuzione elencano una serie di adempimenti a carico dei Comuni
individuati nell'art. 4 della legge e nell'art. 2 del relativo regolamento. In
sostanza è previsto che l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti di
illuminazione esterna è subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute
nella legge regionale, nel Codice della Strada, nel Regolamento d'esecuzione ed
nelle leggi n. 9 e 10 del 9 gennaio 1991, attinenti il Piano Energetico
Nazionale. E' tuttavia necessario distinguere i diversi ambiti di tutela
giuridica degli interessi cui fanno riferimento le fonti normative succitate. La
prima è funzionale al contenimento dei fenomeni di inquinamento luminoso, il
Codice della Strada tutela della sicurezza della circolazione e le leggi n. 9 e
10 riguardano, fra l'altro, il contenimento dei consumi energetici. Vi sono poi
una serie di altre norme che a diverso titolo interessano la materia e sono, il
regolamento edilizio comunale cui fa riferimento l'art. 4 del DPR n. 380/01 e il
regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per
l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 3 del
d.lgs. 507/93, il quale precisa le modalità di applicazione dell'imposta sulla
pubblicità e disciplina l'effettuazione della stessa, determinando tipologia,
quantità degli impianti e modalità per ottenere il provvedimento per
l'installazione. Tutte queste norme per diversi aspetti riguardano la materia e
condizionano il rilascio del provvedimento di autorizzazione. Per quanto attiene
l'ambito delle previsioni urbanistiche questo Comune ha approvato anche un
regolamento comunale che individua modalità, forme e luoghi ove può essere
collocato un impianto pubblicitario luminoso. Il Regolamento consente di
individuare una serie di criteri e norme per la realizzazione e l'installazione
di insegne d'esercizio, targhe, vetrine e tende, ponendosi l'obiettivo di una
più efficace regolamentazione sia delle modalità esecutive che delle qualità
intrinseche (come i materiali, la luminosità e la forma grafica) dei manufatti
in rapporto all'esigenza di salvaguardare i valori architettonici e ambientali
della città. Per ciò che attiene la tutela ambientale dall'inquinamento
luminoso, ogni autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere
favorevole del Settore Mobilità e Traffico, rilasciato a condizione che siano
rispettati i parametri indicati dalla legge regionale n. 17/00, e dall'art. 50
del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada che indica l'intensità
luminosa massima per metro quadrato di superficie nel caso di installazione
fuori dal centro abitato, limitazione che si richiede anche per le installazioni
all'interno del centro abitato.
L'esame istruttorio della richiesta di installazione di un impianto
pubblicitario prevede quindi la valutazione della conformità alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti nonché l'acquisizione del parere favorevole
del Settore Mobilità e quindi del parere favorevole della Commissione Edilizia.
Poiché nell'interrogazione si fa particolare riferimento all'illuminazione di
largo Boccaccino e di piazza Stradivari, preciso che l'illuminazione realizzata
ha funzione espressamente ed univocamente artistica, per essa è stato acquisito
il parere favorevole della Soprintendenza di Brescia nel 1998, quindi prima
dell'entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 2000. Il progetto
ha lo scopo di illuminare le facciate di Palazzo comunale e del Duomo, e non
produce dispersione del fascio luminoso oltre il limite dei due edifici e delle
piante poste in fregio all'immobile della Banca d'Italia. Queste cautele,
richieste anche dalla legge regionale 17/00, sono dunque rispettate anche se
antecedenti l'entrata in vigore della legge, l'illuminazione viene disattivata
all'una di notte. Per ribadire quanto sopra, pare opportuno richiamare la
previsione del comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 17, che comunque
ammette, per edifici e monumenti, forme di illuminazione diverse purché i fasci
di luce rimangano nel perimetro degli stessi edifici. Riguardo l'insegna
luminosa del centro commerciale Cremona Po, la sua nota richiama l'applicabilità
delle previsioni dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada secondo cui lungo
le strade o in vista di esse è vietato l'uso di qualsiasi forma di pubblicità
quando questa possa: ingenerare confusione con i segnali stradali per forma,
contenuto, colorazione o ubicazione; rendere difficile la comprensione dei
segnali stradali o delle segnalazioni luminose; arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione; costituire ostacolo o impedimento alla
circolazione delle persone invalide; ingenerare confusione con le segnalazioni
luminose dei veicoli in circolazione per forma, contenuto, colori ecc.; produrre
abbagliamento dei conducenti in transito, se si tratta di pubblicità luminosa.
Si deve tuttavia precisare che, nel presente caso, si tratta di impianto
pubblicitario diverso dai tradizionali, per le ragioni che verranno esplicitate
più sotto, pare quindi più corretto richiamare l'applicabilità delle previsioni
dell'art. 25 del Codice della Strada, il quale si occupa in via generale di
"altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà
stradale...", che per la loro atipicità sono ammessi dall'Ente proprietario
della strada. Infatti l'art. 25 regola tutto ciò che non è normato in via
speciale dagli articoli 20,21,22,23 del Codice. Compete in ogni caso all'Ente
proprietario della strada la facoltà di valutare in maniera insindacabile la
conformità del mezzo pubblicitario alle esigenze di tutela dell'utente della
strada, in forza del potere discrezionale di cui l'Ente stesso è titolare, fatto
salvo il limite del rispetto delle norme di legge, Codice della Strada e del
Regolamento di esecuzione.
Sotto il profilo tipologico, l'elemento ammesso con provvedimento n. 329/C/06,
non risulta riconducibile alla fattispecie dell'impianto pubblicitario in quanto
finalizzato all'indicazione delle attività che si svolgono effettivamente
all'interno dell'area, è pertanto più propriamente classificabile quale insegna
pubblicitaria la cui gestione avviene secondo l'applicazione dei disposti di cui
al vigente Regolamento comunale per la realizzazione di insegne, targhe,
vetrine, tende. L'impianto è stato infatti classificato quale insegna del
modello a totem, il Regolamento comunale, pur non prevedendo nello specifico
questa tipologia, prevede comunque la possibilità di installare, in particolari
casi, da assoggettarsi comunque a competente parere da parte della Commissione
Edilizia, anche insegne pubblicitarie collocate all'esterno del foro
vetrina di riferimento anche nel centro storico cittadino. La Commissione
Edilizia ha valutato positivamente detta installazione nella seduta del 29
settembre 2006. Occorre inoltre evidenziare che, in sede di esame del progetto
generale relativo al nuovo insediamento commerciale, era previsto di destinare
l'intero lato dell'edificio in fregio alla via Castelleone ad una sorta di "muro
della comunicazione" disseminato, per tutta la sua ampiezza, di insegne luminose
relative alle attività commerciali del centro, fu proprio la Commissione
Edilizia ad indirizzare il progetto verso questa soluzione meno invasiva, ma più
raccolta ed essenziale. Le considerazioni esposte consentono di meglio intendere
le motivazioni che hanno indotto la Commissione Edilizia ad assentire alla
realizzazione del "totem".
Riguardo agli orientamenti futuri che l'Amministrazione intende assumere in tema
di prevenzione dell'inquinamento luminoso, dato atto del recepimento delle norme
di legge ai fini del rilascio dei vari provvedimenti di autorizzazione, va
ricordato che, in forza di contratto di servizio, compete alla locale Azienda
Energetica, la gestione dell'illuminazione pubblica cittadina. Nel bilancio
aziendale del corrente anno sono state stanziate le risorse necessarie per
eseguire il censimento dei punti luce e la redazione del Piano Luce che
consentiranno di affrontare con ulteriore puntualità gli eventuali problemi di
inquinamento luminoso. Ritengo di poter fornire assicurazioni in ordine alla
situazione del territorio cremonese poiché l'Azienda che gestisce il servizio è
da sempre sensibile ai problemi e del risparmio energetico e dell'inquinamento
luminoso. Va ricordato infatti che fin dalla fine degli anni Settanta l'Azienda,
prima in Italia, ha provveduto alla sostituzione di tutte le lampade
dell'illuminazione pubblica optando per le lampade gialle con vapori di sodio
che duravano di più e consumavano di meno. Dopo questo consistente intervento
l'Azienda ha da subito provveduto, in fase manutentiva, alla progressiva
sostituzione di lampade e impianti senza proiezione di luce verso l'alto. La
coerente politica di risparmio energetico e di prevenzione intrapresa con
lungimiranza da molti anni consente di escludere l'esistenza di condizioni di
pericolo di inquinamento per il territorio cremonese".
 
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