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15 Settembre, 2002
Inquinamento luminoso
L’assessore Soregaroli risponde all’interrogazione del consigliere Giacomo Zaffanella

Il consigliere comunale della Lega Nord Giacomo Zaffanella, tempo addietro, ha presentato la seguente interrogazione con richiesta di risposta scritta: "Premesso che la mancanza di controllo sull'illuminazione pubblica e privata esterna determina o può determinare nella città, uno spreco rilevante d'energia; una ridotta efficienza del servizio; fenomeni di inquinamento luminoso che danneggiano la percezione del cielo notturno, nuocciono all'ambiente naturale e ostacolano l'osservazione astronomica; effetti di abbagliamento e di inquinamento ottico per gli automobilisti nonché altri disturbi psico -- fisici per i cittadini quali quelli prodotti dalla luce intrusiva; premesso che una parte rilevante dell'energia elettrica impegnata per l'illuminazione esterna viene inutilmente dispersa verso l'alto con un dispendio economico annuale ingente ed altra ne viene sprecata con lampade poco efficienti e impianti non ottimizzati; premesso che per risolvere le problematiche esposte occorre una serie e programmata razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna notturna, pubblici e privati finalizzata al contenimento del consumo energetico derivante all'illuminazione esterna notturna;  al miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata, secondo i principi di reale fruizione e là dove serve effettivamente ai cittadini; alla limitazione dell'impatto ambientale e protezione del cielo notturno; ritenuto opportuno esercitare un controllo effettivo e vincolante per un più razionale uso dei sistemi di illuminazione esterna pubblica e privata; visti la legge Regione Lombardia n. 17 del 27 Marzo 2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso"; gli articoli n° 23, 47 e 51 del Nuovo Codice della Strada; la legge regionale n. 17 del 27/03/2000 vieta l'uso di fari fissi o roteanti per meri fini pubblicitari, di richiamo o di altro tipo, su tutto il territorio della Regione Lombardia; i Comuni autorizzano, con atto del Sindaco, i progetti di tutti gli impianti di illuminazione esterna,
anche a scopo pubblicitario. Ai fini dell'autorizzazione, il progetto deve essere redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla Norma e quindi firmato da un tecnico di settore, abilitato, che se ne assume la responsabilità. I comuni provvedono tramite controlli periodici diretti a garantire il rispetto e l'applicazione della legge regionale 17/00.
Provvedono tramite i comandi di Polizia Municipale, ad individuare gli apparecchi di illuminazione pericoloso per la viabilità stradale in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri, applicando le sanzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge regionale 17/00, impiegandone i proventi per i fini di cui al medesimo articolo. Per quanto riguarda l'illuminazione di edifici e monumenti si deve usare un'illuminazione radente dall'alto verso il basso seguendo le indicazioni dell'art. 6 comma 10 della legge regionale, salvo casi di provato valore architettonico, con la presenza di dispositivi che provvedono allo spegnimento parziale o totale o alla diminuzione di potenza entro le ore 24. L'art. 23 del Nuovo Codice della Strada recita: "lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficili la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. . ." Considerato che sul territorio comunale esistono situazioni al limite della legalità quali il centro commerciale Cremona Po, con insegna luminosa pubblicitaria posta in prossimità della rotatoria tangenziale -- Castelleonese; illuminazione di largo Boccaccino e piazza Stradivari, con luci dal basso verso l'alto, vietate dalla legge regionale, realtà pubbliche e private da verificare accuratamente; si chiede se l'Amministrazione intende svolgere con attenzione il ruolo assegnatole dalla normativa vigente, ovvero se si intende avviare una operazione di monitoraggio al fine di individuare tutte le situazioni non conformi alla legge, applicando le sanzioni previste i cui proventi devono essere destinati all'adattamento degli impianti pubblici non a norma, e ad intraprendere i necessari provvedimenti per il risparmio energetico e la lotta all'inquinamento luminoso; se l'illuminazione dal basso verso l'alto di piazza Stradivari e largo Boccaccino è ritenuta regolare in base alla normativa vigente; di indicare una tempistica delle azioni, ove previste".
L'Assessore all'Urbanistica, Mobilità e Traffico Daniele Soregaroli, dopo un'accurata analisi delle disposizioni di legge vigenti, sentita la Giunta Comunale, ha fornito la seguente risposta: "La legge regionale ed il suo regolamento d'esecuzione elencano una serie di adempimenti a carico dei Comuni individuati nell'art. 4 della legge e nell'art. 2 del relativo regolamento. In sostanza è previsto che l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti di illuminazione esterna è subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nella legge regionale, nel Codice della Strada, nel Regolamento d'esecuzione ed nelle leggi n. 9 e 10 del 9 gennaio 1991, attinenti il Piano Energetico Nazionale. E' tuttavia necessario distinguere i diversi ambiti di tutela giuridica degli interessi cui fanno riferimento le fonti normative succitate. La prima è funzionale al contenimento dei fenomeni di inquinamento luminoso, il Codice della Strada tutela della sicurezza della circolazione e le leggi n. 9 e 10 riguardano, fra l'altro, il contenimento dei consumi energetici. Vi sono poi una serie di altre norme che a diverso titolo interessano la materia e sono, il regolamento edilizio comunale cui fa riferimento l'art. 4 del DPR n. 380/01 e il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 507/93, il quale precisa le modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e disciplina l'effettuazione della stessa, determinando tipologia, quantità degli impianti e modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione. Tutte queste norme per diversi aspetti riguardano la materia e condizionano il rilascio del provvedimento di autorizzazione. Per quanto attiene l'ambito delle previsioni urbanistiche questo Comune ha approvato anche un regolamento comunale che individua modalità, forme e luoghi ove può essere collocato un impianto pubblicitario luminoso. Il Regolamento consente di individuare una serie di criteri e norme per la realizzazione e l'installazione di insegne d'esercizio, targhe, vetrine e tende, ponendosi l'obiettivo di una più efficace regolamentazione sia delle modalità esecutive che delle qualità intrinseche (come i materiali, la luminosità e la forma grafica) dei manufatti in rapporto all'esigenza di salvaguardare i valori architettonici e ambientali della città. Per ciò che attiene la tutela ambientale dall'inquinamento luminoso, ogni autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere favorevole del Settore Mobilità e Traffico, rilasciato a condizione che siano rispettati i parametri indicati dalla legge regionale n. 17/00, e dall'art. 50 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada che indica l'intensità luminosa massima per metro quadrato di superficie nel caso di installazione fuori dal centro abitato, limitazione che si richiede anche per le installazioni all'interno del centro abitato.
L'esame istruttorio della richiesta di installazione di un impianto pubblicitario prevede quindi la valutazione della conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nonché l'acquisizione del parere favorevole del Settore Mobilità e quindi del parere favorevole della Commissione Edilizia. Poiché nell'interrogazione si fa particolare riferimento all'illuminazione di largo Boccaccino e di piazza Stradivari, preciso che l'illuminazione realizzata ha funzione espressamente ed univocamente artistica, per essa è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza di Brescia nel 1998, quindi prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 2000. Il progetto
ha lo scopo di illuminare le facciate di Palazzo comunale e del Duomo, e non produce dispersione del fascio luminoso oltre il limite dei due edifici e delle piante poste in fregio all'immobile della Banca d'Italia. Queste cautele, richieste anche dalla legge regionale 17/00, sono dunque rispettate anche se antecedenti l'entrata in vigore della legge, l'illuminazione viene disattivata all'una di notte. Per ribadire quanto sopra, pare opportuno richiamare la previsione del comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 17, che comunque ammette, per edifici e monumenti, forme di illuminazione diverse purché i fasci di luce rimangano nel perimetro degli stessi edifici. Riguardo l'insegna
luminosa del centro commerciale Cremona Po, la sua nota richiama l'applicabilità delle previsioni dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada secondo cui lungo le strade o in vista di esse è vietato l'uso di qualsiasi forma di pubblicità quando questa possa: ingenerare confusione con i segnali stradali per forma, contenuto, colorazione o ubicazione; rendere difficile la comprensione dei segnali stradali o delle segnalazioni luminose; arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide; ingenerare confusione con le segnalazioni luminose dei veicoli in circolazione per forma, contenuto, colori ecc.; produrre abbagliamento dei conducenti in transito, se si tratta di pubblicità luminosa. Si deve tuttavia precisare che, nel presente caso, si tratta di impianto pubblicitario diverso dai tradizionali, per le ragioni che verranno esplicitate più sotto, pare quindi più corretto richiamare l'applicabilità delle previsioni dell'art. 25 del Codice della Strada, il quale si occupa in via generale di "altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale...", che per la loro atipicità sono ammessi dall'Ente proprietario della strada. Infatti l'art. 25 regola tutto ciò che non è normato in via speciale dagli articoli 20,21,22,23 del Codice. Compete in ogni caso all'Ente proprietario della strada la facoltà di valutare in maniera insindacabile la conformità del mezzo pubblicitario alle esigenze di tutela dell'utente della strada, in forza del potere discrezionale di cui l'Ente stesso è titolare, fatto salvo il limite del rispetto delle norme di legge, Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.
Sotto il profilo tipologico, l'elemento ammesso con provvedimento n. 329/C/06, non risulta riconducibile alla fattispecie dell'impianto pubblicitario in quanto finalizzato all'indicazione delle attività che si svolgono effettivamente all'interno dell'area, è pertanto più propriamente classificabile quale insegna pubblicitaria la cui gestione avviene secondo l'applicazione dei disposti di cui al vigente Regolamento comunale per la realizzazione di insegne, targhe, vetrine, tende. L'impianto è stato infatti classificato quale insegna del modello a totem, il Regolamento comunale, pur non prevedendo nello specifico questa tipologia, prevede comunque la possibilità di installare, in particolari casi, da assoggettarsi comunque a competente parere da parte della Commissione Edilizia, anche insegne  pubblicitarie collocate all'esterno del foro vetrina di riferimento anche nel centro storico cittadino. La Commissione Edilizia ha valutato positivamente detta installazione nella seduta del 29 settembre 2006. Occorre inoltre evidenziare che, in sede di esame del progetto generale relativo al nuovo insediamento commerciale, era previsto di destinare l'intero lato dell'edificio in fregio alla via Castelleone ad una sorta di "muro della comunicazione" disseminato, per tutta la sua ampiezza, di insegne luminose relative alle attività commerciali del centro, fu proprio la Commissione Edilizia ad indirizzare il progetto verso questa soluzione meno invasiva, ma più raccolta ed essenziale. Le considerazioni esposte consentono di meglio intendere le motivazioni che hanno indotto la Commissione Edilizia ad assentire alla realizzazione del "totem".
Riguardo agli orientamenti futuri che l'Amministrazione intende assumere in tema di prevenzione dell'inquinamento luminoso, dato atto del recepimento delle norme di legge ai fini del rilascio dei vari provvedimenti di autorizzazione, va ricordato che, in forza di contratto di servizio, compete alla locale Azienda Energetica, la gestione dell'illuminazione pubblica cittadina. Nel bilancio aziendale del corrente anno sono state stanziate le risorse necessarie per eseguire il censimento dei punti luce e la redazione del Piano Luce che consentiranno di affrontare con ulteriore puntualità gli eventuali problemi di inquinamento luminoso. Ritengo di poter fornire assicurazioni in ordine alla situazione del territorio cremonese poiché l'Azienda che gestisce il servizio è da sempre sensibile ai problemi e del risparmio energetico e dell'inquinamento luminoso. Va ricordato infatti che fin dalla fine degli anni Settanta l'Azienda, prima in Italia, ha provveduto alla sostituzione di tutte le lampade dell'illuminazione pubblica optando per le lampade gialle con vapori di sodio che duravano di più e consumavano di meno. Dopo questo consistente intervento l'Azienda ha da subito provveduto, in fase manutentiva, alla progressiva sostituzione di lampade e impianti senza proiezione di luce verso l'alto. La coerente politica di risparmio energetico e di prevenzione intrapresa con lungimiranza da molti anni consente di escludere l'esistenza di condizioni di pericolo di inquinamento per il territorio cremonese".

 


       



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