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15 Settembre, 2002
Giunta Comunale del 18 gennaio 2006
Sosta nelle aree blu, Piano Particolareggiato d’iniziativa pubblica del Lungo Po (PLIS)

La Giunta Comunale, trattando, tra l’altro, la comunicazione riguardante le agevolazioni tariffarie sulle aree blu, ha deciso di applicare l’indirizzo emerso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale del 13 dicembre scorso, incaricando i competenti uffici, ovvero Traffico- Mobilità e Polizia Municipale, di adottare provvedimenti che vadano nella linea indicata. Il 13 dicembre scorso, durante la seduta dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, il Vice Sindaco Luigi Baldani, presente in quanto Assessore con delega ai Rapporti con il Consiglio, aveva sottoposto all’attenzione dei capigruppo presenti le proposte scaturite dalla Giunta Comunale inerenti i permessi per la sosta da attribuire ai Consiglieri Comunali. In particolare la Giunta aveva a suo tempo evidenziato la necessità di effettuare una distinzione tra le categorie che rivestono un’importanza sociale e tutte le altre, differenziando il costo degli abbonamenti, fissando in € 120 (frazionabile per 1, 3, 6 mesi) il costo annuale dell’abbonamento proposto per le prime (medici in visita domiciliare, personale sanitario reperibile, giornalisti, amministratori pubblici, ecc.), rinviando ad ulteriori approfondimenti la quantificazione di un eventuale abbonamento per le seconde. Erano state inoltre valutate le modalità operative dell’avvio della nuova forma di tariffazione agevolata forfetaria nella prima fase sperimentale. D’altro canto era emersa anche la proposta di individuare come categorie per una particolare agevolazione tariffaria o per l’esenzione totale i messi comunali, le testate giornalistiche, gli amministratori pubblici, i veicoli di rappresentanza, i veicoli per i servizi di polizia. Queste proposte sono state attentamente vagliate dall’Ufficio di Presidenza del 13 dicembre ed il parere emerso, a larghissima maggioranza, è stato di ripristinare la situazione preesistente, ovvero la possibilità, da parte dei Consiglieri Comunali, di usufruire della sosta in zona parchimetro/parcometro senza la corresponsione di alcuna tariffa, con la contestuale richiesta di estendere tale possibilità anche alle altre categorie interessate (medici in visita domiciliare, giornalisti, personale sanitario reperibile, ecc.). La Giunta, valutata la questione, ha deciso che venga applicato l’indirizzo emerso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Mozione in data 9 gennaio 2006 presentata dal Capogruppo del Gruppo Consiliare “Alleanza Nazionale” Irene Nicoletta De Bona in ordine alla istituzione di un parco giochi per bambini in zona centrale (Competenza del Consiglio Comunale - esame preliminare).

Assegnata al Consiglio Comunale per la trattazione

Interrogazione in data 11 gennaio 2006 presentata dal Consigliere Comunale del Gruppo Consiliare “Forza Italia” Carlo Malvezzi riguardante l’acquisto da parte della KM S.p.A, di 25 nuovi automezzi alimentati a gasolio (Competenza del Consiglio Comunale - esame preliminare).

Assegnata al Consiglio Comunale per la trattazione

Interrogazione in data 16 gennaio 2006 presentata dal Gruppo Consiliare “Alleanza Nazionale” (primo firmatario Irene Nicoletta De Bona) in merito ai continui episodi di piromania accaduti in città (Competenza del Consiglio Comunale - esame preliminare).

Assegnata al Consiglio Comunale per la trattazione

Nuova elezione, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 10 - comma 2 - della legge 21 dicembre 2005 n. 270, della Commissione Elettorale Comunale (Competenza del Consiglio Comunale - esame preliminare).

La Giunta, dopo avere espresso parere favorevole, ha assegnato la delibera al Consiglio Comunale per l’approvazione. Il 12 luglio 2004 il Consiglio Comunale ha nominato, per il quinquennio 2004/2009, i sei componenti effettivi ed i sei componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale in base alle disposizioni di legge allora vigenti. L’art. 10 della Legge 21 dicembre 2005, n. 270, entrata in vigore il 31 dicembre 2005, prevede, entro il 30 gennaio 2006, la costituzione della Commissione Elettorale Comunale anche nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e modifica la composizione di questa Commissione anche per la maggior parte dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. La nuova disposizione recita testualmente: “La Commissione è composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quatto componenti supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta Consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni”. Il 5 gennaio scorso il Prefetto di Cremona ha comunicato che, alla luce della disposizione sopra riportata, “il Ministero dell’Interno ritiene, pertanto, che i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le cui Commissioni Elettorali Comunali risultino avere un numero di componenti diverso da quello previsto dalla nuova legge, dovranno procedere ad una nuova elezione di tutti i componenti la Commissione” e che “tali elezioni dovranno avvenire entro il 30 gennaio 2006”. Il Consiglio Comunale, all’atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi a modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa.

Conferma del Nucleo di Valutazione del Comune di Cremona, per l’anno 2006, di cui all’art. 60 del regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona.

La Giunta Comunale ha confermato il Nucleo di Valutazione per l’anno 2006 come segue: Dott. Vincenzo Filippini, Direttore Generale, Presidente; Avv. Marco Sgroi, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Dipartimento Universitario in Economia e Amministrazione dell’Imprese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Cremona, membro esterno; Dott. Enrico Guarini, docente presso la Divisione Amministrazioni Pubbliche della SDA Bocconi di Milano, membro esterno.

Concessione del Patrocinio del Comune di Cremona alla terza edizione del “Torneo Internazionale ITF Futures - 10° Trofeo Paolo Corazzi”, gara di tennis promossa dal Centro Sportivo “Stradivari” di Cremona nel mese di aprile 2006.

Concessione del patrocinio del Comune di Cremona alla XII edizione del Concorso Musicale per Giovani Esecutori “Enrico Arisi” promosso dall’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato nell’anno scolastico 2005/2006.

Concessione del patrocinio del Comune di Cremona al “Progetto Ucraina Krasnograd” promosso dall’Associazione Nazionale Promozione Opere Benefiche Invalidi Civili.

Concessione del patrocinio del Comune di Cremona al Convegno Internazionale “Instrumental Music and the Industrial Revolution” organizzato dalla Fondazione “Antonio Locatelli” dal 1° al 3 luglio 2006 presso il Museo Civico di Cremona.

Concessione del patrocinio del comune di Cremona alla manifestazione denominata “I Maascheer de Cremùna”, organizzata dall’ANFFAS Cremona per il giorno 28 febbraio 2006.

Atto di indirizzo relativo all’accettazione a titolo di comodato del violoncello di Antonio Stradivari “Il Cristiani”del 1700 di proprietà del Centro di Musicologia “W. Stauffer” per la collezione “Gli Archi di Palazzo Comunale”.

La Giunta Comunale ha approvato i seguenti indirizzi: accettare l’inclusione a titolo di comodato nella collezione “Gli Archi di Palazzo Comunale” del violoncello di A. Stradivari “Il Cristiani” di proprietà del Centro di Musicologia W. Stauffer; predisporre bozza di contratto di comodato da stipularsi tra il Centro di Musicologia W. Stauffer ed il Comune di Cremona per l’inclusione di questo nuovo strumento nella collezione di Palazzo Comunale; provvedere, al momento del perzionamento del contratto, a tutte le incombenze che saranno previste dal contratto stesso, compresa la stipula di idonea copertura assicurativa; individuare quale figura dirigenziale per l’attuazione di tali incombenze il Direttore del Settore Affari Culturali e Mussali.

Realizzazione di un bosco di compensazione nell’area “P.I.P. Ca’ de’ Berenzani”. Approvazione del progetto definitivo.

L’intervento di piantumazione interessa un’area di circa 7.900 metri quadrati posta in fregio alla strada di lottizzazione Agriladia. L’obiettivo di questo lavoro consiste nel creare una zona boscata di compensazione all’interno delle operazioni previste per il comparto riguardante il P. I. P. di via Sesto: è infatti necessario dar corso alla realizzazione di un bosco a titolo di compensazione per la vegetazione abbattuta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, così come prescritto dalla Provincia. Il modello si sviluppo vegetazionale è calibrato sui seguenti indirizzi prevalenti: proposizione di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea autoctona, che comprenda lo sviluppo di formazioni forestali di tipo meso-igrofilo (piante o associazioni vegetali di ambiente moderatamente umido); selezione di specie di alto valore integrativo (fattori alimentari, strutturali, di rifugio, ecc.) per la fauna selvatica urbana; creazione di strutture vegetazionali che simulino modelli di sviluppo spaziali naturali; creazione di impianto con grado di difficoltà di manutenzione relativamente basso. Lo schema proposto tende a dissimulare un andamento naturale non eccessivamente ripetitivo e con linee di sviluppo non evidenti, consentendo tuttavia l’applicazione di interventi di manutenzione sulla linea relativamente lunga. Le specie utilizzate, per quanto riguarda gli alberi, saranno farnia, acero campestre, pioppo nero, pioppo bianco e olmo minore; per gli arbusti, biancospino, sambuco nero, sanguinello, rosa canina, prugnolo e spincervino. Il costo complessivo dell’opera ammonta a € 92.684,74.

Determinazione del rimborso spese da richiedere ai comuni non convenzionati con il Comune di Cremona per il servizio di recupero, mantenimento e custodia presso il “Rifugio del Cane” di cani provenienti dai territori di competenza.

La Giunta Comunale ha stabilito in € 6,00 al giorno per cane l’ammontare del rimborso spese che i Comuni non convenzionati con il Comune di Cremona dovranno versare, oltre i primi dieci giorni dalla cattura, per il servizio di recupero, custodia e mantenimento al Rifugio del Cane a tempo indeterminato di cani provenienti dai territori di competenza. Come ha avuto modo di spiegare il relatore, l’Assessore Carlo Dal Conte, il Comune di Cremona possiede una struttura denominata “Rifugio del Cane”, situata in Via del Casello, gestita attualmente dall’Associazione Zoofili Cremonese tramite apposita convenzione, che, per le particolari caratteristiche strutturali, è idonea a contenere cani randagi ed offre un’adeguata capacità sufficiente ad ospitare cani provenienti anche dai Comuni limitrofi. Compete al Comune il risanamento dei canili esistenti e le costruzioni dei rifugi per cani, la cui gestione è attività finalizzata alla “stabulazione” (ricovero e mantenimento) dei cani vaganti catturati, che, in virtù della normativa vigente, non devono essere soppressi se non per particolari motivi. E’ altresì compito dei Comuni, anche se non dispongono di strutture proprie da adibire a canile, garantire e svolgere, sul territorio di competenza, tutti gli atti ed adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela degli animali, quali la prevenzione del randagismo, il ricovero ed il mantenimento dei cani randagi e/o catturati. Ai servizi veterinari dell’A.S.L. sono attribuite le funzioni di carattere tecnico-sanitario, quali la vigilanza ed il controllo sanitario sulle strutture deputate al ricovero dei cani catturati (rifugi), la profilassi contro le malattie infettive e la sterilizzazione e che pertanto il Comune di Cremona ha provveduto a stipulare con l’A.S.L. della Provincia di Cremona una apposita convenzione, circa la gestione del Servizio di recupero, custodia e mantenimento dei cani randagi presso il “Rifugio del Cane”. Considerato che 46 dei 47 Comuni appartenenti al distretto di Cremona e 20 del distretto veterinario di Casalmaggiore non dispongono di strutture proprie da adibire a canile, il Comune ha messo a disposizione dei Comuni interessati, già dal 2000, la struttura denominata “Rifugio del Cane”, garantendo, previa stipula di apposita convenzione, il mantenimento e l’assistenza degli animali che vi sono ricoverati. Attualmente i Comuni convenzionati con il Comune di Cremona sono 34. Un discreto numero di cani ricoverati presso il nostro canile provengono da territori di competenza di Comuni che non hanno stipulato apposita convenzione, poiché sono state sempre comunque garantite le cure di primo soccorso e l’assistenza veterinaria, relativamente ai primi 10 giorni dalla cattura, e il Comune di Cremona si è fatto altresì carico di tutte le spese inerenti il servizio di recupero, custodia e mantenimento di questi animali, fino al loro affidamento o alla loro morte naturale. Decorsi i primi 10 giorni dalla cattura, le spese per il sostentamento dei cani sono a carico dei Comuni sul cui territorio gli stessi sono stati rinvenuti che, se non dotati di strutture idonee, devono avvalersi di centri di custodia adibiti alla stabulazione, come prescritto dalla normativa in materia di tutela degli animali. Pertanto il Comune non convenzionato, da cui proviene il cane che è stato ricoverato presso il rifugio, e che ha usufruito delle cure di primo soccorso nei primi 10 giorni dalla cattura, o provvede a recuperare il cane stesso, oppure il Comune di Cremona, trascorsi i suddetti 10 giorni, provvederà ad addebitargli automaticamente il costo di mantenimento e custodia dei soggetti rinvenuti, per tutta la durata di vita degli stessi, ad un costo giornaliero attualmente stabilito in € 6,00 per cane. Nel costo di € 6,00 al giorno per cane, applicato dopo i primi 10 giorni dalla cattura, sono comprese tutte le spese che dovranno essere sostenute dal Rifugio del Cane, per provvedere al recupero, alla custodia ed al mantenimento dell’animale, quindi sia spese fisse di gestione della struttura, che spese vive di alimentazione, cure mediche veterinarie, farmaceutiche e tutto ciò che può garantire una buona qualità di vita agli animali presenti .

Approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra la Provincia di Cremona ed il Comune di Cremona per la gestione ed il potenziamento della “Rete Provinciale dei Servizi Informagiovani” (Competenza del Consiglio Comunale - esame preliminare).

Parere favorevole della Giunta Comunale a questa proposta di deliberazione che è stata assegnata al Consiglio Comunale per l’approvazione. Fin dal 1988 è stata attivata tra il Comune di Cremona e la Provincia di Cremona una convenzione per l’avvio di una Rete Provinciale di Servizi Informagiovani con lo scopo di collegare i Comuni interessati ad aderire, attivando ognuno di essi un Centro o un Punto Informagiovani con la finalità di offrire un più ampio ventaglio di risposte alle problematiche legate alla condizione giovanile e, in particolare, a quelle connesse al passaggio alla vita adulta, alle scelte scolastiche e all’inserimento nel mondo del lavoro, nonché di favorire la comunicazione tra giovani e realtà sociale. Ora la convenzione è venuta a scadenza naturale. D’altra parte la Rete Provinciale di Servizi Informagiovani aveva nell’Agenzia di Cremona il suo punto di riferimento e, visti i positivi risultati e le richieste avanzate da Comuni del territorio cremonese, è stata favorevolmente esaminata la possibilità di gestire e potenziare questa Rete formalizzando una nuova convenzione.

Modifica della convenzione in atto per la gestione associata delle attività socio-assistenziali denominate “Servizio Sociale Territoriale” e “Servizio di Assistenza Domiciliare” (Competenza del Consiglio Comunale - esame preliminare).

La Giunta Comunale ha espresso il proprio parere favorevole e ha assegnato la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale per l’approvazione. La convenzione riguarda attualmente sei Comuni: Bonemerse, Gerre de’ Caprioli, Malagnino, Spinadesco, e, ultimi aggiunti, Acquanegra Cremonese e Crotta d’Adda. La gestione associata, svolta dal Comune di Cremona ed avvita preliminarmente alla attuazione dei Piani di Zona, si è sviluppata con un raccordo sempre maggiore e con le azioni distrettuali. La sua articolazione necessita, in questa fase di impostazione e di avvio del 2° Piano di Zona del Distretto di Cremona, un aggiornamento in rapporto all’attività di coordinamento e di verifica in capo al Comune capofila. I contenuti dell’ultimo testo convenzionale, sottoscritto il 5 agosto scorso, sono stati quindi rivisti e meglio definiti in una nuova stesura volta a sostituire, anche per praticità di consultazione da parte dei comuni aderenti, quella a suo tempo concordata. La spesa relativa alla gestione dei servizi associati, che verrà rimborsata dai Comuni fruitori, trova puntuale copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2006/2008.

Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso l’adozione del Piano Particolareggiato d’iniziativa pubblica del Lungo Po (PLIS) e definitiva approvazione dello stesso (Competenza del Consiglio Comunale - esame preliminare).

La Giunta Comunale ha espresso parere favorevole e ha assegnato la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale per l’approvazione. Il Consiglio Comunale, il 23 febbraio 2005, ha adottato il Piano Particolareggiato del Lungo Po come da progetto redatto dagli uffici del Settore Gestione del Territorio. Gli atti riguardanti l’adozione di questo Piano Particolareggiato sono rimasti in libera visione al pubblico per il periodo prescritto per legge. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito e della pubblicazione del relativo avviso, cioè entro il 16 giugno 2005, sono pervenute le seguenti osservazioni al Piano Particolareggiato: Associazione delle Canottieri di Cremona; C.T.F. Compagnia Trasporti Fluviali s.n.c. di Cremona; Azienda Regionale per i Porti di Cremona e Mantova. Successivamente alla scadenza dei trenta giorni è stata presentata un’altra osservazione da parte di Italia Nostra - Sede di Cremona. Nonostante questa quarta osservazione sia giunta fuori tempo massimo, è stato deciso di visionarla e di formulare la relativa controdeduzione. Le osservazioni presentate e le relative proposte di controdeduzione formulate dagli uffici del Settore Gestione del Territorio sono state esaminate nella seduta del 18 novembre 2005 dalla Commissione Consiliare Politiche Urbanistiche e Territoriali, che ha espresso il proprio parere favorevole alle controdeduzioni. Anche la Commissione Edilizia ha esaminato le osservazioni e le proposte di controdeduzione, esprimendo il proprio parere favorevole verso queste ultime. In sintesi, qui di seguito, le osservazioni con le relative controdeduzioni:

Osservante:

ASSOCIAZIONE DELLE CANOTTIERI

Sintesi:

L'Associazione delle Canottieri rappresenta le Canottieri Leonida Bissolati, Baldesio, Flora, Dopo Lavoro Ferroviario, Motonautica Associazione Cremona, tutela, valorizza e promuove lo sviluppo delle attività sportive e ricreative nel bacino del Po; l'Associazione ha sottoscritto nel 2004 un accordo con l'Autorità di Bacino finalizzato allo svolgimento di attività propedeutiche all'elaborazione di una direttiva per la riduzione della vulnerabilità degli impianti esistenti pur ribadendo che le attività sportive canottieri e nautiche non sono delocalizzabili in aree non esondabili; intende perseguire l'obiettivo di diminuire il rischio d'inondazione e di valorizzare le fasce prospicienti al fiume; l'art. 3 delle NTA del PP cita il mantenimento ed il potenziamento delle attrezzature ricreative e sportive private di interesse pubblico e la promozione e il potenziamento del turismo fluviale e della cultura del fiume ovvero obiettivi coincidenti con quelli dell'Associazione e pertanto sarebbe certamente proficua una maggiore collaborazione con il Comune/Ente Gestore del Parco del Po e del Morbasco;

Richiesta:

1) Che il riconosciuto ruolo di interesse pubblico delle Canottieri venga formalmente ufficializzato mediante la stipula di un accordo quadro tra Comune e Canottieri con le finalità di: Valorizzazione, potenziamento e migliore fruizione delle attrezzature delle Canottieri; Definizione dei principi generali a cui dovranno far riferimento le convenzioni di cui all'art. 26 delle NTA del PP;Individuazione degli interventi da realizzarsi in zona golenale per i quali, in considerazione della loro tipologia e/o dimensione, sia superflua l'integrale applicazione dell'art.12 delle NTA in particolare per quanto attiene alla valutazione di compatibilità ambientale;

2) che venga attribuito pieno riconoscimento alle Canottieri come interlocutori essenziali nella fase di redazione del “Piano di Gestione” ed in ogni altro eventuale piano attuativo.

Controdeduzione:

Trattandosi di meglio articolare una procedura già prevista dal Piano Particolareggiato adottato si ritiene: sul punto 1) laddove si richiede di stipulare un accordo quadro tra Comune e Canottieri di integrare l'art. 26 prevedendo di pervenire ad un accordo quadro, da recepirsi in un Protocollo d'intesa, in funzione della definizione dei principi generali a cui dovranno riferirsi le convenzioni previste dall'art. 26 stesso.

Sul punto 2) si ritiene di integrare l'art. 10 prevedendo la possibilità da parte dell'organismo gestore del Parco di chiedere la collaborazione alla definizione dei Piani di Gestione approvati annualmente a tutti i soggetti legalmente riconosciuti operanti all'interno del Parco.

Di conseguenza gli artt. 10 e 26 vengono integrati come segue:

Art. 10 Rapporti con i piani di gestione

I Piani di gestione sono lo strumento esecutivo/gestionale dei Piani Particolareggiati e dei Programmi pluriennali degli interventi e quindi contengono: Le priorità degli interventi da realizzare; I progetti relativi alla conservazione, tutela, valorizzazione del patrimonio naturale; Gli interventi e le iniziative culturali da attivare nel corso dell’anno; Le previsioni di spesa degli interventi.

L’Ufficio Parco, anche con il coinvolgimento e la collaborazione dei soggetti legalmente riconosciuti operanti all'interno del Parco, redige il piano annuale di gestione sull'intera area del Parco o su parte di esso che deve essere approvato dagli organi competenti entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello d’attuazione sulla scorta delle indicazioni/prescrizioni del presente Piano Particolareggiato, secondo le priorità d'intervento in esso contenute.

Art. 26 Zone sportive e ricreative private

Le zone destinate alle attrezzature private di tipo sportivo ricreativo come previsto dal vigente PRG concorrono a formare la dotazione delle attrezzature private di interesse pubblico. Pertanto ogni intervento è subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune / Ente Gestore del Parco che stabilisca oltre a quanto previsto dall'art. 61.07.6, l'interesse pubblico delle opere da realizzare.

Per meglio definire gli elementi essenziali dell'interesse pubblico, i soggetti legalmente riconosciuti insediati all’interno del perimetro del presente Piano e il Comune/Ente Gestore del Parco, sottoscrivono un Accordo Quadro, da recepirsi in un Protocollo d'Intesa.

Il Comune/Ufficio Parco entro un anno dall'entrata in vigore del Piano redige un regolamento specifico, che può essere incluso direttamente nel Regolamento d'uso, valevole per tutte le Società insediate in ambito golenale al fine di coordinare le attività di interesse pubblico, gli usi delle aree immediatamente adiacenti e definire eventuali interventi che sono a carico delle Società stesse, o competono direttamente al Comune.

Esito: --------parzialmente accolta------------

Osservante:

C.T.F. COMPAGNIA TRASPORTI FLUVIALI SNC

Sintesi e Richiesta:

La Ditta si è trasferita in loco nel 1989 ed in questa località ha acquisito in proprietà un'area di 25092 mq. ricevendo in concessione dal Demanio un'area attigua di 47920 mq.; in considerazione dell'attività svolta ed in riferimento all'allargamento della nuova conca, con nuovi terreni occupati privi di adeguate attrezzature in caso di eventi eccezionali e di emergenza, si richiede: Di attrezzare l'area attualmente a disposizione per svolgere l'attività esistente, utilizzandola nel contempo come polmone di riserva a servizio del Porto in caso di emergenza anche realizzando una strada di collegamento tra l'argine maestro e la riva del Po dove potranno essere utilizzati gli attracchi esistenti per le imbarcazioni turistiche e commerciali; Di poter eventualmente redigere una convenzione con l'Azienda dei Porti per l'utilizzo di tutte le attrezzature esistenti; Di prendere pertanto atto dell'esistenza della propria attività con benefici per l'Azienda dei Porti e per tutta la comunità

Controdeduzione:

La richiesta risulta collegata, anche se non in maniera esplicita, con l'osservazione presentata dall'Azienda dei Porti (di cui alla Scheda 3) che presenta in allegato una “Dichiarazione d'intenti” tra l'Azienda stessa e la Compagnia Trasporti Fluviali snc dove questa, essendo dotata di attrezzature idonee allo scarico di persone e merci, le metterebbe a disposizione dell'Azienda dei Porti “per l'uso di attracchi galleggianti con sistemi di scarico per persone e merci sfuse con la possibilità d'accesso e di smaltimento di persone e merci”. Pertanto preso atto di quanto su esposto si accoglie nelle N.T.A. del piano la non delocalizzazione prevista dall’art. 24 che viene di seguito così modificato:

Art. 24 Ambiti di riqualificazione ambientale di interesse pubblico

Omissis …

Aree a servizio della conca e della navigazione. Al fine di garantire l’inserimento paesaggistico-ambientale delle attività esistenti, entro un anno dall’approvazione del presente piano, deve essere realizzata una fascia perimetrale di 30 metri di bosco costituita da essenze indicate dal Comune/Ente Parco (come indicato nell’elaborato grafico n. 5 - Stato di Progetto).

Sono consentiti depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata.

Omissis…

Esito: -------parzialmente accolta------------

Osservante:

AZIENDA REGIONALE PER I PORTI DI CREMONA E MANTOVA

Sintesi e Richiesta:

L'area oggetto dell'osservazione, di cui non viene indicato un esplicito riferimento catastale ma genericamente individuata come “area che si affaccia sulla sponda sinistra del Po a sud del porto di Cremona” è destinata a subire un notevole mutamento per effetto della prossima costruzione della nuova conca di accesso al Porto di Cremona.

Si dichiara che durante la fase di realizzazione della nuova conca (ma anche per il periodo successivo a detta realizzazione) la sponda del fiume tra mandracchio e Riglio dovrà essere attrezzata per accogliere sistemi di attracco e di scarico per le navi commerciali per far fronte a situazioni di impossibilità di accesso alla conca e al mandracchio stesso.

Ciò comporta che vi sia la possibilità di avere attracchi galleggianti con sistemi di scarico per persone e merci sfuse, inoltre, di prevedere a terra “la possibilità d'accesso e di smaltimento di persone e merci”.

Poiché l'area è attualmente occupata da un insediamento privato con aree in parte in proprietà (leggi CTF) e si sta concretizzando con la proprietà stessa un'intesa per l'utilizzo comune degli attracchi, si chiede che l'area definita come “Aree a servizio della conca” possa essere compatibile con un utilizzo per le attività di supporto sopra evidenziate

Controdeduzione:

Viene accolta la possibilità di estendere le aree a servizio della conca, attualmente utilizzate dalla ditta CTF, come individuato dall’elaborato grafico n. 5 Stato di Progetto del Piano Particolareggiato del Lungo Po.

Esito: ------------parzialmente accolta------------

Osservante:

ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA Onlus - Sezione di Cremona -

Sintesi e Richiesta:

L'Associazione Italia Nostra - sezione di Cremona- avanza, anche se consapevole del ritardo, alcune considerazioni al Piano Particolareggiato, innanzi tutto pur compiacendosi per l’adozione del presente progetto urbanistico rileva il ritardo di alcuni passaggi quali ad esempio: la costituzione del PLIS, la revoca dell’apposita Variante Parziale del 1998, e in ultimo la tuttora mancata costituzione di un Ufficio Parco per la tutela degli ambienti di interesse paesaggistico del nostro territorio con conseguenti danni gestionali e nel reperire i finanziamenti da parte di Enti superiori.

Inoltre suggerisce maggiore approfondimento nei riguardi di alcune tematiche di seguito meglio specificate:

Che si ponga attenzione ai non pochi episodi di edilizia abusiva anche recenti, vedi costruzione sorta nel parcheggio antistante le Colonie Padane. Meriterebbe di essere ripresa l’opera di “pulizia” delle baraccopoli esistenti sia “storiche” (a valle delle Colonie Padane) che di origine più recente (nei pressi del colo Morta), come venne portata a termine nei primi anni novanta con la demolizione effettuata nella zona “ex-ghiaiaioli”. Sempre nella stessa ottica sarebbe coinvolta anche la costruzione della MAC, la quale interrompe la continuità della strada alzaia, impedendo per lunghi tratti la libera visione del panorama lungo il fiume.

Che per agevolare la lettura delle tavole che compongono il progetto si integrino le stesse sia con la denominazione delle principali funzioni esistenti, che con la toponomastica sia popolare che ufficiale.

Che venga individuato il tracciato di un oleodotto che attraversa l’area oltre al già indicato metanodotto. Entrambe le condotte e le altre eventualmente esistenti, andrebbero protette con fasce di rispetto per ridurre il rischio di incidenti.

Che venga inserito nella normativa del Piano l’impegno a realizzare quanto prima il censimento delle funzioni incompatibili preesistenti nel Parco e di conseguenza dovrebbe essere programmato con tempi certi il loro allontanamento o quanto meno la loro mitigazione.

Che il ripristino spondale indicato nella Tavola di Progetto prosegua fino al confine con il Comune di Gerre de’ Caprioli.

Che il nuovo insediamento del campeggio data la caratteristica di stanzialità che ha finito per assumere, (con l’utilizzo per lo più di roulottes anziché di tende) sia localizzato in una posizione più appartata e meno impattante rispetto all’attuale previsione, che lo colloca in una zona individuata come “area agricola produttiva di elevato interesse paesistico-ambientale”.

Che, come indicato nel Decreto Legislativo 41/04 (Codice Urbani), venga adeguato il termine “paesistico” con il termine “paesaggistico”. Infatti, oggetto di tutela risulta essere il “paesaggio” e non tanto il “paese” come nella precedente accezione.

Controdeduzione:

Il Piano Particolareggiato individua all’art. 24 l’ambito delle edificazioni spontanee in cui si prevede il recupero e la bonifica mediante interventi di demolizione dei manufatti di cui non sia comprovato il titolo abilitativo.

Esito: -------non luogo a procedere------------

Nella tavola dello Stato di Fatto è stata indicata la denominazione degli insediamenti destinati ad attività sportive e ricreative (associazioni canottieri, MAC, CMC) e le principali componenti ambientali presenti (corsi d’acqua, lanche, arginature). Si integrano gli elaborati grafici con la toponomastica ufficiale dove tralasciata.

Esito: -------accolta------------

Controdeduzione:

Si integrano gli elaborati grafici con l’indicazione dei sottoservizi suggeriti. Per quanto riguarda le fasce di rispetto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Esito: -------accolta------------

Controdeduzione:

Nell’attuale normativa ci si è limitati ad indicare le funzioni incompatibili presenti nel perimetro del Piano in oggetto cioè il primo dei quattro piani particolareggiati che andranno a pianificare l’intero territorio del Parco del Po e del Morbasco. Pertanto, per ognuno degli strumenti attuativi, si andranno ad indicare dette funzioni con l’indicazione della loro nuova localizzazione oppure individuando possibili forme di mitigazione ambientale.

Esito: -------non luogo a procedere------------

Controdeduzione:

Visto l’obiettivo del Piano di recuperare la naturalità delle sponde fluviali e delle aree di prima golena, si accoglie la richiesta ampliando la previsione di riforestazione-rinaturalizzazione, dovuta effettivamente ad un errore materiale, con ripristino spondale anche per le aree poste in prossimità del confine con il Comune di Gerre de’ Caprioli, per dare continuità all’azione di recupero ambientale della porzione di territorio a diretto contatto con il fiume.

Esito: -------accolta------------

Controdeduzione:

La realizzazione di un nuovo campeggio deve rispettare le caratteristiche previste ai sensi dalla legge regionale n. 7 del 13 aprile 2001 “Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta”. Inoltre per un migliore inserimento nel territorio della nuova struttura, dal momento che si localizza in un’area ad elevato valore paesaggistico, sono state indicate dal punto 2 art. 28 delle N.T.A. una serie di prescrizioni morfologiche e di mitigazione ambientale alle quali conformarsi.

Esito: -------respinta------------

Controdeduzione:

Si procede alla sostituzione del termine paesistico con il termine paesaggistico.

Esito: -------accolta------------

 


       



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