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 Il Punto

15 Settembre, 2002
L’acqua è una risorsa esauribile. di Gian Carlo Storti
Le guerre per il petrolio saranno un tenue ricordo . Sull’accaparramento delle risorse idriche si profilano scenari apocalittici.

L’acqua è una risorsa esauribile. Questo è il concetto nuovo che è emerso in questi ultimi anni di cambiamento climatico.
Le guerre per il petrolio saranno un tenue ricordo . Sull’accaparramento delle risorse idriche si profilano scenari apocalittici.
Oggi anche nel nostro paese il tema ha assunto particolare acutezza  con la presentazione da parte del Governo  del disegno di legge contenente  la delega in materia di privatizzazione dei servizi pubblici locali.

Nei giorni scorsi ( il 5 luglio 2008) si è tenuto a Termoli il  Coordinamento Nazionale “ Forum Italiano dei movimenti per l’acqua”

Sono stati presenti alla riunione una cinquantina di persone provenienti dai comitati della Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania nonché una folta delegazione dei comitati molisani che hanno ospitato la riunione. Per le reti nazionali erano presenti Associazione Yaku, Attac Italia, Comitato italiano per il contratto mondiale dell’acqua, Fp Cgil.
La discussione è stata decisamente impegnata e ha visto lo svolgimento di diciassette interventi.

Essa si è concentrata, da una parte, sul percorso di impegni e iniziative che si svilupperanno nei prossimi mesi e, dall’altra, sull’aggiornamento delle vertenze territoriali in corso in molte realtà.

 

Si è partiti da una valutazione unanimemente negativa sul disegno di legge del governo che contiene la delega, da realizzare entro un anno dalla sua approvazione, in materia di privatizzazione servizi pubblici locali: una delega che conferma tutto il suo impianto “liberista” e di messa sul mercato dei servizi pubblici e dei beni comuni. Da qui la necessità di contrastarla, con iniziative di carattere nazionale e territoriale e seguendo in modo appropriato l’iter parlamentare della nostra proposta di legge di iniziativa popolare.

In tale contesto verrà convocato il  2° Forum nazionale dei movimenti per l’acqua in autunno per individuare le linee di fondo per rafforzare e rilanciare l’iniziativa dei movimenti per l’acqua.

Unanime è la volontà di riaffermare  l’idea dell’acqua bene comune e del servizio idrico come servizio privo di rilevanza economica. In questa direzione è stata ribadita l’importanza del rapporto con gli Enti Locali, a maggior ragione in presenza di una manovra economica del governo che li penalizza sempre più, così come è riemersa la necessità di dare impulso all’operatività dei gruppi di lavoro, a partire da quelli sull’Osservatorio e sulle multi utilities.

 

Infine, a settembre sarà convocato il Forum sociale europeo di Malmö con l’intenzione di costituire formalmente La Rete europea dei movimenti per l’acqua.

 

Il Coordinamento Nazionale “ Forum Italiano dei movimenti per l’acqua”

ha fatto registrare una larga convergenza sulle seguenti questioni, che possono essere assunte come decisioni scaturite dalla discussione:

 

1. contrastare il disegno di legge delega del governo in tema di privatizzazione dei servizi pubblici locali, anche prendendo in considerazione la possibilità di svolgere una manifestazione nazionale in proposito. Ovviamente, occorrerà valutare i tempi della discussione parlamentare e l’allargamento dei soggetti che, oltre al Forum nazionale, possono essere promotori di tale iniziativa: tutto ciò potrà essere fatto con maggiore cognizione nel mese di settembre;

 

2. seguire l’iter parlamentare della nostra proposta di legge, anche dando seguito alla richiesta di incontro rivolta al Presidente della Commissione Ambiente (Lega Nord) e alla capogruppo del PD alla medesima Commissione;

 

3. svolgere il 2° Forum nazionale dei Movimenti per l’acqua in autunno (indicativamente fine ottobre/ inizio novembre). Tale scadenza andrà preparata con lo svolgimento, dove possibile, dei Forum regionali, con l’intensificazione dell’attività dei gruppi di lavoro e, come avanzato in diversi interventi, pensando che una della sessioni di lavoro sia dedicata al tema della tutela della risorsa acqua e al suo rapporto con il tema della salute: anche sull’organizzazione e la definizione concreta del 2° Forum si svolgerà un approfondimento a settembre;

 

4. dare continuità alle vertenze territoriali, a partire da quelle che hanno posto all’ordine del giorno il tema della ripubblicizzazione del servizio idrico, che possono diventare progressivamente un impegno di tutto il movimento nazionale.

 

Nota a cura di Gian Carlo Storti

Direttore www.welfarecremona.it

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BREVE COMMENTO SUL DISEGNO DI LEGGE CONTENETE LA DELEGA IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L’art. 21 del disegno di legge governativo "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" interviene sul tema della riforma dei servizi pubblici locali, dando delega al governo entro un anno dall’entrata in vigore della legge, di normare la materia con uno o più decreti legislativi. La delega intanto riguarda tutti i servizi pubblici locali, compreso il servizio idrico, che invece non era interessato nei provvedimenti analoghi discussi nella passata legislatura. Essa, nella sostanza, prevede che l’affidamento delle nuove gestioni debba avvenire tramite gara e che le forme di gestione tramite l’affidamento diretto a SpA miste (che comunque devono scegliere il socio privato tramite gara) o a SpA completamente pubbliche "in house" debbano considerarsi residuali e da motivarsi adeguatamente in deroga al ricorso alla gara. Le SpA miste o "in house" non potranno poi acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza e gli affidamenti diretti devono cessare alla loro scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo.

 

E’ evidente l’impianto neoliberista che sorregge questa norma, anche se non si può non notare che esso sia stato attenuato rispetto alla prima bozza informale e che, comunque, è, da questo punto di vista, meno spinta anche rispetto al nuovo Ddl Lanzillotta, che la ministra-ombra ha presentato all’inizio di questa legislatura. Infatti, occorre avere presente che, intanto, si parla di una delega, con tempi quindi più lunghi del normale disegno di legge, che le reti e gli impianti rimangono di proprietà pubblica, che scompaiono date cogenti di interruzione degli affidamenti diretti esistenti e, ancor più, a differenza di quanto era stato precedentemente adombrato e che rimane nel testo Lanzillotta, non si fa più riferimento al fatto che la aziende speciali e le SpA "in house" devono rientrare nel Patto di stabilità. Facciamo quest’ultima precisazione, perché, anche se tale testo venisse approvato, non verrebbe meno la possibilità per gli Enti Locali di costituire Aziende speciali o Consorzi pubblici per gestire servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, punto assai importante per le battaglie che abbiamo in corso, a partire da quella relativa all’acqua bene comune e al servizio idrico come servizio privo di rilevanza economica.

 

CAPO V

LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE

Art. 21

(Delega per la riforma dei servizi pubblici locali)

1. Il riordino della normativa nazionale che disciplina l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali èdisposto, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione deiservizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di srvizi di interesse generale di rilevanzaeconomica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblicilocali ed al livell essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m)della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) prevedere che l’affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblicilocali di rilevana economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di sceltadel gestore, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti, degli impianti e degli altri beni strumentali all’esercizio;

 

b) consentire, in deroga all’ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni che, per le peculiari caratteristicheeconomiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettonoun efficace ed utile ricorso al mercato, l’affidamento a società a capitale interamentepubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house;

 

c) considerare la possibilità di disporre l’affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata,eccezionalmente, nei medesimi casi indicati alla lettera b) e se necessario per particolari situazioni di mercato,secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione eallo svilupo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell’affidamento; ferma restando la scelta deisoci privati mediante procedure competitive nelle quali siano già stabilite le condizioni e le moalità di svolgimento del servizio;

 

d) prevedere, nell’ipotesi di cui alla lettera c), norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili confliti di ruolo;

 

e) prevedere che l’ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento dicui alle lettre b) e c), anziché a quella di cui alla lettera a). In particolare l’ente locale deve dare adeguata pubblicità a tale scelta,definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base aun’analisi dimercato e a una valutazione comparativa con l’offerta privata, da trasmettere, a fini di controllo, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite.Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per altri entipubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllateo partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare;

 

f) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenz, per isoggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive adevidenza pubbica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualorausufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristorodegli oneri connessi all’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestine di serviziaffidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

 

g) individuare le modalità idonee a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l’estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, da determinare pure attraverso l’identificazione, in base a criteri di efficienza, dibacini ottimali di utenza;

 

h) definire le modalità con le quali incentivare, con misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazioneinferiore a 20.000 abitanti;

 

i) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali,anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

 

l) armonizzare, nel rispetto delle competenze delle regioni, la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le nome applicabiliin via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevnza economica ed apportando le necessariemodifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua,fermo restando quanto previsto dalla lettera a);

 

m) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata ai sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la progressiva applicazionedella normativa così risultante a ciascun settore;

 

n) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

 

o) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011,all’affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato, fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore;

 

p) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese estere;

 

q) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e di razionalità economica del denegatoricorso al mercato, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con l garanzie di universalità edaccessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti;

 

r) definire, sentite le competenti Autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e imparzialitànella gestione delle procedure di affidamento;

 

s) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una duratadegli affidamenti stettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti.

 

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui alcomma 2, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno opiù decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di ci al medesimo comma.

 

 

Gian Carlo Storti

Direttore www.welfarecremona.it

 


       



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