15 Settembre, 2002
L’acqua è una risorsa esauribile. di Gian Carlo Storti
Le guerre per il petrolio saranno un tenue ricordo . Sull’accaparramento delle risorse idriche si profilano scenari apocalittici.
L’acqua è una risorsa esauribile. Questo
è il concetto nuovo che è emerso in questi
ultimi anni di cambiamento climatico.
Le guerre per il petrolio saranno un tenue
ricordo . Sull’accaparramento delle risorse
idriche si profilano scenari apocalittici.
Oggi anche nel nostro paese il tema ha assunto
particolare acutezza con la presentazione da parte del Governo del disegno di legge contenente la delega in materia di privatizzazione dei
servizi pubblici locali.
Nei giorni scorsi ( il 5 luglio 2008) si
è tenuto a Termoli il Coordinamento Nazionale “ Forum Italiano
dei movimenti per l’acqua”
Sono stati presenti alla riunione una cinquantina
di persone provenienti dai comitati della
Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo,
Puglia, Campania nonché una folta delegazione
dei comitati molisani che hanno ospitato
la riunione. Per le reti nazionali erano presenti Associazione
Yaku, Attac Italia, Comitato italiano per
il contratto mondiale dell’acqua, Fp Cgil.
La discussione è stata decisamente impegnata
e ha visto lo svolgimento di diciassette
interventi.
Essa si è concentrata, da una parte, sul
percorso di impegni e iniziative che si svilupperanno
nei prossimi mesi e, dall’altra, sull’aggiornamento
delle vertenze territoriali in corso in molte
realtà.
Si è partiti da una valutazione unanimemente
negativa sul disegno di legge del governo
che contiene la delega, da realizzare entro
un anno dalla sua approvazione, in materia
di privatizzazione servizi pubblici locali:
una delega che conferma tutto il suo impianto
“liberista” e di messa sul mercato dei servizi
pubblici e dei beni comuni. Da qui la necessità
di contrastarla, con iniziative di carattere
nazionale e territoriale e seguendo in modo
appropriato l’iter parlamentare della nostra
proposta di legge di iniziativa popolare.
In tale contesto verrà convocato il 2° Forum nazionale dei movimenti per l’acqua
in autunno per individuare le linee di fondo
per rafforzare e rilanciare l’iniziativa
dei movimenti per l’acqua.
Unanime è la volontà di riaffermare l’idea dell’acqua bene comune e del servizio
idrico come servizio privo di rilevanza economica.
In questa direzione è stata ribadita l’importanza
del rapporto con gli Enti Locali, a maggior
ragione in presenza di una manovra economica
del governo che li penalizza sempre più,
così come è riemersa la necessità di dare
impulso all’operatività dei gruppi di lavoro,
a partire da quelli sull’Osservatorio e sulle
multi utilities.
Infine, a settembre sarà convocato il Forum
sociale europeo di Malmö con l’intenzione
di costituire formalmente La Rete europea
dei movimenti per l’acqua.
Il Coordinamento Nazionale “ Forum Italiano
dei movimenti per l’acqua”
ha fatto registrare una larga convergenza
sulle seguenti questioni, che possono essere
assunte come decisioni scaturite dalla discussione:
1. contrastare il disegno di legge delega
del governo in tema di privatizzazione dei
servizi pubblici locali, anche prendendo
in considerazione la possibilità di svolgere
una manifestazione nazionale in proposito.
Ovviamente, occorrerà valutare i tempi della
discussione parlamentare e l’allargamento
dei soggetti che, oltre al Forum nazionale,
possono essere promotori di tale iniziativa:
tutto ciò potrà essere fatto con maggiore
cognizione nel mese di settembre;
2. seguire l’iter parlamentare della nostra
proposta di legge, anche dando seguito alla
richiesta di incontro rivolta al Presidente
della Commissione Ambiente (Lega Nord) e
alla capogruppo del PD alla medesima Commissione;
3. svolgere il 2° Forum nazionale dei Movimenti
per l’acqua in autunno (indicativamente fine
ottobre/ inizio novembre). Tale scadenza
andrà preparata con lo svolgimento, dove
possibile, dei Forum regionali, con l’intensificazione
dell’attività dei gruppi di lavoro e, come
avanzato in diversi interventi, pensando
che una della sessioni di lavoro sia dedicata
al tema della tutela della risorsa acqua
e al suo rapporto con il tema della salute:
anche sull’organizzazione e la definizione
concreta del 2° Forum si svolgerà un approfondimento
a settembre;
4. dare continuità alle vertenze territoriali,
a partire da quelle che hanno posto all’ordine
del giorno il tema della ripubblicizzazione
del servizio idrico, che possono diventare
progressivamente un impegno di tutto il movimento
nazionale.
Nota a cura di Gian Carlo Storti
Direttore www.welfarecremona.it
--------------------------------------------------------------------------------
BREVE COMMENTO SUL DISEGNO DI LEGGE CONTENETE
LA DELEGA IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI
L’art. 21 del disegno di legge governativo
"Misure per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
tributaria" interviene sul tema della
riforma dei servizi pubblici locali, dando
delega al governo entro un anno dall’entrata
in vigore della legge, di normare la materia
con uno o più decreti legislativi. La delega
intanto riguarda tutti i servizi pubblici
locali, compreso il servizio idrico, che
invece non era interessato nei provvedimenti
analoghi discussi nella passata legislatura.
Essa, nella sostanza, prevede che l’affidamento
delle nuove gestioni debba avvenire tramite
gara e che le forme di gestione tramite l’affidamento
diretto a SpA miste (che comunque devono
scegliere il socio privato tramite gara)
o a SpA completamente pubbliche "in
house" debbano considerarsi residuali
e da motivarsi adeguatamente in deroga al
ricorso alla gara. Le SpA miste o "in
house" non potranno poi acquisire la
gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali
diversi da quello di appartenenza e gli affidamenti
diretti devono cessare alla loro scadenza,
con esclusione di ogni proroga e rinnovo.
E’ evidente l’impianto neoliberista che sorregge
questa norma, anche se non si può non notare
che esso sia stato attenuato rispetto alla
prima bozza informale e che, comunque, è,
da questo punto di vista, meno spinta anche
rispetto al nuovo Ddl Lanzillotta, che la
ministra-ombra ha presentato all’inizio di
questa legislatura. Infatti, occorre avere
presente che, intanto, si parla di una delega,
con tempi quindi più lunghi del normale disegno
di legge, che le reti e gli impianti rimangono
di proprietà pubblica, che scompaiono date
cogenti di interruzione degli affidamenti
diretti esistenti e, ancor più, a differenza
di quanto era stato precedentemente adombrato
e che rimane nel testo Lanzillotta, non si
fa più riferimento al fatto che la aziende
speciali e le SpA "in house" devono
rientrare nel Patto di stabilità. Facciamo
quest’ultima precisazione, perché, anche
se tale testo venisse approvato, non verrebbe
meno la possibilità per gli Enti Locali di
costituire Aziende speciali o Consorzi pubblici
per gestire servizi pubblici locali privi
di rilevanza economica, punto assai importante
per le battaglie che abbiamo in corso, a
partire da quella relativa all’acqua bene
comune e al servizio idrico come servizio
privo di rilevanza economica.
CAPO V
LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE
Art. 21
(Delega per la riforma dei servizi pubblici
locali)
1. Il riordino della normativa nazionale
che disciplina l’affidamento e la gestione
dei servizi pubblici locali èdisposto, al
fine di favorire la più ampia diffusione
dei principi di concorrenza, di libertà di
stabilimento e di libera prestazione deiservizi
di tutti gli operatori economici interessati
alla gestione di srvizi di interesse generale
di rilevanzaeconomica in ambito locale, nonché
di garantire il diritto di tutti gli utenti
alla universalità ed accessibilità dei servizi
pubblicilocali ed al livell essenziale delle
prestazioni, ai sensi dell’articolo 117,
comma secondo, lettere e) ed m)della Costituzione,
assicurando un adeguato livello di tutela
degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà,
proporzionalità e leale collaborazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il
Governo è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata invigore della
presente legge, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto1997, n. 281, uno o più decreti
legislativi in materia di servizi pubblici
locali nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere che l’affidamento delle nuove
gestioni ed il rinnovo delle gestioni in
essere dei servizi pubblicilocali di rilevana
economica debba avvenire mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica di sceltadel
gestore, nel rispetto della disciplina dell’Unione
europea in materia di appalti pubblici e
di servizi pubblici, fatta salva la proprietà
pubblica delle reti, degli impianti e degli
altri beni strumentali all’esercizio;
b) consentire, in deroga all’ipotesi di cui
alla lettera a), nelle situazioni che, per
le peculiari caratteristicheeconomiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento, non permettonoun
efficace ed utile ricorso al mercato, l’affidamento
a società a capitale interamentepubblico,
partecipata dall’ente locale, che abbia i
requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario
per la gestione in house;
c) considerare la possibilità di disporre
l’affidamento diretto a società a partecipazione
mista pubblica e privata,eccezionalmente,
nei medesimi casi indicati alla lettera b)
e se necessario per particolari situazioni
di mercato,secondo modalità di selezione
e di partecipazione dei soci pubblici e privati
direttamente connesse alla gestione eallo
svilupo degli specifici servizi pubblici
locali oggetto dell’affidamento; ferma restando
la scelta deisoci privati mediante procedure
competitive nelle quali siano già stabilite
le condizioni e le moalità di svolgimento
del servizio;
d) prevedere, nell’ipotesi di cui alla lettera
c), norme e clausole volte ad assicurare
un efficace controllo pubblico della gestione
del servizio e ad evitare possibili confliti
di ruolo;
e) prevedere che l’ente locale debba motivare
le ragioni che impongono di ricorrere alle
modalità di affidamento dicui alle lettre
b) e c), anziché a quella di cui alla lettera
a). In particolare l’ente locale deve dare
adeguata pubblicità a tale scelta,definire
il periodo temporale entro il quale effettuare
la gara e giustificare gli affidamenti diretti
in base aun’analisi dimercato e a una valutazione
comparativa con l’offerta privata, da trasmettere,
a fini di controllo, all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e alle autorità
di regolazione di settore, ove costituite.Le
società di capitali cui sia attribuita la
gestione ai sensi della lettera b) non possono
svolgere servizi o attività per altri entipubblici
o privati, né direttamente, né tramite loro
controllanti o altre società che siano da
esse controllateo partecipate anche in forma
indiretta, né partecipando a gare;
f) escludere la possibilità di acquisire
la gestione di servizi diversi o in ambiti
territoriali diversi da quello di appartenenz,
per isoggetti titolari della gestione di
servizi pubblici locali non affidati mediante
procedure competitive adevidenza pubbica,
nonché per le imprese partecipate da enti
locali, affidatarie della gestione di servizi
pubblici locali, qualorausufruiscano di forme
di finanziamento pubblico diretto o indiretto,
fatta eccezione per il ristorodegli oneri
connessi all’assolvimento degli obblighi
di servizio pubblico derivanti dalla gestine
di serviziaffidati secondo procedure ad evidenza
pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati
di separazione contabile e gestionale;
g) individuare le modalità idonee a favorire
la massima razionalizzazione ed economicità
dei servizi pubblici locali, purché in conformità
alla disciplina adottata ai sensi del presente
articolo, anche mediante la gestione integrata
di servizi diversi e l’estensione territoriale
della gestione del medesimo servizio, da
determinare pure attraverso l’identificazione,
in base a criteri di efficienza, dibacini
ottimali di utenza;
h) definire le modalità con le quali incentivare,
con misure di natura esclusivamente regolatoria
e senza nuovi omaggiori oneri per la finanza
pubblica, la gestione in forma associata
dei servizi pubblici locali per gli enti
locali con popolazioneinferiore a 20.000
abitanti;
i) prevedere una netta distinzione tra le
funzioni di regolazione e le funzioni di
gestione dei servizi pubblici locali,anche
attraverso la revisione della disciplina
sulle incompatibilità;
l) armonizzare, nel rispetto delle competenze
delle regioni, la nuova disciplina e quella
di settore applicabile ai diversi servizi
pubblici locali, individuando in modo univoco
le nome applicabiliin via generale per l’affidamento
di tutti i servizi pubblici locali di rilevnza
economica ed apportando le necessariemodifiche
alla vigente normativa di settore in materia
di rifiuti, trasporti, energia elettrica
e gas, nonché in materia di acqua,fermo restando
quanto previsto dalla lettera a);
m) disciplinare la fase transitoria, ai fini
del progressivo allineamento delle gestioni
in essere alla normativa adottata ai sensi
delle lettere precedenti, prevedendo, se
necessario, tempi e modi diversi per la progressiva
applicazionedella normativa così risultante
a ciascun settore;
n) prevedere che gli affidamenti diretti
in essere debbano cessare alla scadenza,
con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
o) consentire ai soggetti affidatari diretti
di servizi pubblici locali di concorrere,
fino al 31 dicembre 2011,all’affidamento,
mediante procedura competitiva ad evidenza
pubblica da svolgere entro tale termine,
dello specifico servizio già affidato, fermi
restando i termini più brevi previsti dalla
normativa di settore;
p) prevedere l’applicazione del principio
di reciprocità ai fini dell’ammissione alle
gare di imprese estere;
q) limitare, secondo criteri di proporzionalità,
sussidiarietà orizzontale e di razionalità
economica del denegatoricorso al mercato,
i casi di gestione in regime d’esclusiva
dei servizi pubblici locali, liberalizzando
le altre attività economiche di prestazione
di servizi di interesse generale in ambito
locale compatibili con l garanzie di universalità
edaccessibilità del servizio pubblico locale
affidato ai sensi delle lettere precedenti;
r) definire, sentite le competenti Autorità
amministrative indipendenti, garanzie di
trasparenza e imparzialitànella gestione
delle procedure di affidamento;
s) prevedere nella disciplina degli affidamenti
idonee forme di ammortamento degli investimenti
e una duratadegli affidamenti stettamente
proporzionale e mai superiore ai tempi di
recupero degli investimenti.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui alcomma 2, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, uno opiù decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi
di ci al medesimo comma.
Gian Carlo Storti
Direttore www.welfarecremona.it
 
|