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15 Settembre, 2002
Cremona. Depositata la mozione per l’istituzione del registro del “ Testamento Biologico”
Mozione: Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari

Cremona. Depositata la mozione per l’istituzione del registro del “ Testamento Biologico”
Nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale è stata depositata, a prima firma Caterina Ruggeri, la mozione per l’istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari.
DEPOSITATA LA MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO)
La mozione è stata anche sottoscritta dai consiglieri comunali:
Maura Ruggeri (gruppo Pd) – Ferdinando Quinzani (Cremona per la Libertà) – Giancarlo Schifano (Italia dei Valori) – Alessia Manfredini (Pd) – Mauro Fanti (Pd) – Annamaria Abbate (Pd) – Elena Guerreschi (Pd).
Segue testo:
Mozione: Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari

Il Consiglio Comunale di Cremona
Premesso che
. l’articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"; vi è ribadita la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell’individuo nell’accettare o meno un determinato trattamento sanitario;
. l’articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile" , rafforzando il riconoscimento della libertà e dell’autonomia dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
. l’articolo 2 della Costituzione afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo …”

Considerato che


- la carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all’integrità della persona (titolo 1, Dignità, articolo 3: Dignità all’integrità personale);
- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all’articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione";

Preso atto che

il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all’articolo 16 che "il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…", all’articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. (…) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona."; lo stesso Codice di Deontologia Medica, all’articolo 38, afferma che "il medico deve attenersi (…) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi. (…) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato."

Considerato che

. anche in assenza di una specifica normativa nazionale, come attestato dalla Cassazione, è possibile predisporre un testamento biologico, predisponendo un atto che permette di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell’eventualità in cui ci si dovesse trovare nell’incapacità di esprimere il proprio consenso;
. la Magistratura, esaminando i casi Welby, Englaro, Nuvoli ed altri, pur in assenza di una normativa di dettaglio, ha ritenuto di non procedere penalmente contro i medici e le persone coinvolte;

Rilevato che

- i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
- i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica e amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire l’archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;
- l’iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
- tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita;

Evidenziato che

centinaia di cittadini cremonesi hanno sottoscritto la richiesta al loro Sindaco di istituire un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento di natura medica
e hanno depositato presso l’Ufficio di Protocollo il loro testamento biologico;

il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

• a istituire un registro che raccolga tali dichiarazioni volontarie e a definirne il regolamento di accesso,

• a verificare la possibilità di rendere tale registro accessibile in tempo reale agli operatori sanitari e a tutti i soggetti implicati nelle scelte mediche riguardanti la persona ( medici ospedalieri e medici di base, ecc.),al fine di conoscere le volontà delle persone che hanno perso le facoltà cognitive

Comunicato Stampa
DEL COMITATO CREMONESE PER LA LIBERTA’ DI CURA E DI RICERCA SCIENTIFICA

 


       



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