15 Settembre, 2002
Cremona. Depositata la mozione per l’istituzione del registro del “ Testamento Biologico”
Mozione: Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari
Cremona. Depositata la mozione per l’istituzione
del registro del “ Testamento Biologico”
Nel corso della seduta odierna del Consiglio
comunale è stata depositata, a prima firma
Caterina Ruggeri, la mozione per l’istituzione
del Registro delle dichiarazioni anticipate
di trattamenti sanitari.
DEPOSITATA LA MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL
REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO)
La mozione è stata anche sottoscritta dai
consiglieri comunali:
Maura Ruggeri (gruppo Pd) – Ferdinando Quinzani
(Cremona per la Libertà) – Giancarlo Schifano
(Italia dei Valori) – Alessia Manfredini
(Pd) – Mauro Fanti (Pd) – Annamaria Abbate
(Pd) – Elena Guerreschi (Pd).
Segue testo:
Mozione: Istituzione del registro delle dichiarazioni
anticipate di trattamenti sanitari
Il Consiglio Comunale di Cremona
Premesso che
. l’articolo 32, comma 2, della Costituzione
Italiana afferma che "La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana"; vi è ribadita la necessità
che vi sia una espressione di libera scelta
dell’individuo nell’accettare o meno un determinato
trattamento sanitario;
. l’articolo 13 della Costituzione afferma
che "la libertà personale è inviolabile"
, rafforzando il riconoscimento della libertà
e dell’autonomia dell’individuo nelle scelte
personali che lo riguardano;
. l’articolo 2 della Costituzione afferma
che “La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo …”
Considerato che
- la carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea sancisce che il consenso libero e
informato del paziente all’atto medico è
considerato come un diritto fondamentale
del cittadino, afferente i diritti all’integrità
della persona (titolo 1, Dignità, articolo
3: Dignità all’integrità personale);
- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina
di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo
Italiano ai sensi della Legge n° 145 del
28 marzo 2001, stabilisce all’articolo 9
che "i desideri precedentemente espressi
a proposito di un intervento medico da parte
di un paziente che al momento dell’intervento
non è in grado di esprimere la propria volontà
saranno tenuti in considerazione";
Preso atto che
il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato
dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri, dopo aver precisato all’articolo
16 che "il medico deve astenersi dall’ostinazione
in trattamenti diagnostici e terapeutici
da cui non si possa attendere un beneficio
per la salute del malato…", all’articolo
35 afferma che "il medico non deve intraprendere
attività terapeutica senza l’acquisizione
del consenso esplicito e informato del paziente.
(…) In ogni caso, in presenza di un documentato
rifiuto di persona capace, il medico deve
desistere da atti curativi, non essendo consentito
alcun trattamento medico contro la volontà
della persona."; lo stesso Codice di
Deontologia Medica, all’articolo 38, afferma
che "il medico deve attenersi (…) alla
volontà liberamente espressa dalla persona
di curarsi. (…) Il medico, se il paziente
non è in grado di esprimere la propria volontà,
deve tenere conto nelle proprie scelte di
quanto precedentemente manifestato dallo
stesso in modo certo e documentato."
Considerato che
. anche in assenza di una specifica normativa
nazionale, come attestato dalla Cassazione,
è possibile predisporre un testamento biologico,
predisponendo un atto che permette di esercitare
il proprio diritto all’autodeterminazione
sui trattamenti sanitari di fine vita nell’eventualità
in cui ci si dovesse trovare nell’incapacità
di esprimere il proprio consenso;
. la Magistratura, esaminando i casi Welby,
Englaro, Nuvoli ed altri, pur in assenza
di una normativa di dettaglio, ha ritenuto
di non procedere penalmente contro i medici
e le persone coinvolte;
Rilevato che
- i Comuni possono istituire uno o più registri
per fini diversi ed ulteriori rispetto a
quelli propri dell’anagrafe, organizzati
secondo dati ed elementi obbligatoriamente
contenuti nei pubblici registri anagrafici;
- i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica
e amministrativa di farsi promotori di atti
amministrativi volti a garantire l’archiviazione
in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate
di trattamento di carattere sanitario;
- l’iscrizione in tali registri particolari
non viene affatto ad assumere carattere costitutivo
di status ulteriori e quindi riconoscimento
di poteri o doveri giuridici diversi da quelli
già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi
soggetti, ma solo un effetto di pubblicità
ai fini e agli scopi che l’Amministrazione
Comunale ritiene meritevoli di tutela;
- tali ulteriori fini sono da ravvisare nel
consentire a tutti, con modalità accessibili
e non onerose, la manifestazione pubblica
della propria volontà in materia di scelte
nei trattamenti sanitari e nelle cure di
fine vita;
Evidenziato che
centinaia di cittadini cremonesi hanno sottoscritto
la richiesta al loro Sindaco di istituire
un registro delle dichiarazioni anticipate
di trattamento di natura medica
e hanno depositato presso l’Ufficio di Protocollo
il loro testamento biologico;
il Consiglio Comunale impegna il Sindaco
e la Giunta Comunale
• a istituire un registro che raccolga tali
dichiarazioni volontarie e a definirne il
regolamento di accesso,
• a verificare la possibilità di rendere
tale registro accessibile in tempo reale
agli operatori sanitari e a tutti i soggetti
implicati nelle scelte mediche riguardanti
la persona ( medici ospedalieri e medici
di base, ecc.),al fine di conoscere le volontà
delle persone che hanno perso le facoltà
cognitive
Comunicato Stampa
DEL COMITATO CREMONESE PER LA LIBERTA’ DI
CURA E DI RICERCA SCIENTIFICA
 
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