15 Settembre, 2002
AL VIA LA CAMPAGNA SULLE NUOVE NORME DEL CODICE DELLA STRADA
L'IINIZIATIVA E' DELL'ASSESSORATO ALLA SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE
Cremona. AL VIA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE
SULLE NUOVE NORME DEL CODICE DELLA STRADA
L'IINIZIATIVA E' DELL'ASSESSORATO ALLA SICUREZZA
E POLIZIA MUNICIPALE
DaL 30 luglio sono in vigore alcune norme
della Legge 29/7/2010, n.120
"Disposizioni in materia di sicurezza
stradale" che modificano in
maniera sostanziale ben 78 articoli del codice
della strada. A seguito
dell'introduzione di queste novità, l'Assessorato
alla Sicurezza ha
deciso di intraprendere una serie di iniziative
per informare i
cittadini delle nuove disposizioni.
Nello specifico il 30 luglio sono entrate
in vigore le modifiche
relative agli artt. 97 (circolazione dei
ciclomotori), 172 (uso delle
cinture di sicurezza), 173 (uso apparecchi),
art.186 e 187 (guida in
stato di ebbrezza da alcool e stupefacenti)
è stato introdotto
l'art.186 bis (tolleranza zero alcool per
neopatentati e conducenti
professionali) e ancora modificato art.219
(revoca della patente) e
inserito art.219 bis (ritiro sospensione
e revoca del certificato di
idoneità tecnica) come meglio sotto specificato.Le
altre norme entrano
in vigore a decorrere dal 15° giorno dalla
pubblicazione in gazzetta
ufficiale (il 13 agosto).
Il Comando Polizia Municipale di Cremona
si è immediatamente attivato
per la formazione del proprio personale (vedi
foto allegata) e già dalla
scorsa notte le pattuglie operative sono
state pronte ad applicare le
nuove norme, con l'obiettivo di rendere più
sicure le strade della città
L'assessore alla Sicurezza, Alessandro Zagni,
spiega quanto è in
programma: "Nei prossimi fine settimana
attiveremo una campagna di
sensibilizzazione rivolta in particolar modo
ai giovani, ovvero i
soggetti maggiormente coinvolti dalle novità
del codice. I nostri
agenti saranno presenti nelle zone della
"movida" - in orario serale e
notturno - per illustrare ai ragazzi come
attenersi alle nuove norme
specialmente riguardanti la guida in stato
di ebbrezza e per fornire
"test" gratuiti e fare opera di
informazione e prevenzione. Attraverso
questa campagna di sensibilizzazione vogliamo
spiegare ai ragazzi le
novità introdotte ed evitare loro rischi
per la salute e brutte
sorprese per il portafogli una volta che
si mettono alla guida".
Cremona, 31 luglio 2010
DI SEGUITO LO SCHEMA SINTETICO DELLE NUOVE
NORME INTRODOTTE
Il 30 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale la Legge 29 luglio 2010 n° 120;
si tratta di una riforma complessa che modifica
oltre 70 articoli del vigente CDS ed introduce
altre norme in materia di circolazione stradale.
Il provvedimento entra in vigore il giorno
13 agosto p.v. tuttavia per una parte limitata
di norme che maggiormente presentano correlazioni
alla sicurezza stradale, è stata prevista
l’immediata operatività in vista del prossimo
esodo estivo.
Le norme in vigore dal giorno 30 luglio 2010
riguardano:
- l’art. 97 (circolazione dei ciclomotori)
si è voluto contrastare con più efficacia
la circolazione dei ciclomotori truccati;sono
state pesantemente inasprite le sanzioni
(da era 78.00 € ora è 1.000 €) per coloro
che fabbricano, producono, vendono, pongono
in commercio ciclomotori che superano la
velocità di 45 km/h nonché per coloro che
eseguono modifiche sui ciclomotori stessi
(era 78 € ora è 779 €) E’ stata inoltre aumentata
considerevolmente la sanzione (era 38 € ora
è 389 €) per coloro che circolano con un
ciclomotore che sviluppa una velocità superiore
a quella consentita di 45 km/h. Viene infine
aumentata la sanzione per chi circola con
il ciclomotore con targa che presenta i dati
non visibili (era 23 € ora è 78€)..
- l’art. 172 (uso delle cinture di sicurezza)
Viene introdotto l’uso delle cinture di sicurezza
per le minicar (laddove tali veicoli ne siano
dotati) nonché l’esenzione dall’uso delle
cinture per gli operatori del servizio di
nettezza urbana quando guidano i veicoli
speciali per la raccolta rifiuti
- l’art. 173 (uso di apparecchi per la guida)
- l’art. 186 (guida in stato di ebbrezza)
Viene depenalizzata la fattispecie di cui
al comma 2° lettera a) (alcolemia da 0,5
a 0,8 prima fascia). La violazione viene
ora punita con una sanzione amministrativa
da 500.00 a 2.000,00 € . Potrà essere esperito
ricorso al Prefetto in via amministrativa
ed al giudice di pace in via giurisdizionale.
Nel caso di superamento del limite di alcolemia
di 1,5 in luogo del sequestro preventivo
di natura penale sarà previsto un sequestro
di natura amministrativa con le modalità
previste dall’attuale art. 213 del Codice
della Strada. Il veicolo sarà affidato obbligatoriamente
al conducente.
Ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità
di chiedere all’autorità giudiziaria la sostituzione
delle pene detentive e pecuniarie (ammenda)
con un periodo di lavoro di pubblica utilità
nel campo della sicurezza stradale e dell’educazione
stradale o presso centri specializzati di
lotta alla dipendenza.
- 187 (guida sotto l’effetto di droghe) Oltre
all’inasprimento delle sanzioni (raddoppiano
i mesi di arresto da tre a sei) Nel caso
la violazione sia commessa da conducenti
professionali, neopatentati o minori di anni
21 le sanzioni sono aumentate da un terzo
alla metà. Vedi art. 186 per sostituzione
pene con lavoro di pubblica utilità.
l’art. 186 bis (Tolleranza zero alcool per
neopatentati e conducenti professionali)
Viene introdotta la tolleranza 0 alcolemia
per giovani di età inferiore a 21 anni neopatentati
fino al terzo anno dal conseguimento della
patente
- conducenti che esercitato professionalmente
il trasporto di persone, Noleggisti da rimessa
con conducente, taxisti, autisti di linea
per il trasporto di persone.
- Conducenti professionali che svolgono attività
di trasporto di merci in conto proprio, per
conto di terzi
- Conducenti di autoveicoli aventi peso complessivo
a pieno carico superiore a 3,5 T. autobus,
autoarticolati, autotreni.
- l’art. 219 (revoca della patente) La revoca
della patente a seguito della violazione
di cui all’art. 186 comma 2 lettere b e c
e 187 costituisce giusta causa per il licenziamento
di un dipendente.
- l’art. 219 bis (ritiro,sospensione e revoca
del certificato di idoneità tecnica alla
guida).
 
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