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15 Settembre, 2002
*Il curricolo nella scuola dell’autonomia* allegato a *Cultura Scuola Persona*
Note sul documento del MPI di Maurizio Tiriticco

Il documento è lungo e prolisso e non fa alcuna chiarezza riguardo ai nodi fondamentali che occorre affrontare con tempestività e secondo una visione prospettica di insieme. Si avverte anche discontinuità nelle argomentazioni, provocata probabilmente da una stesura a più mani, a cui non è seguito un puntuale lavoro redazionale.

Si avanzano le osservazioni che seguono.

A. Sui punti 1 e 2 gli estensori potevano più semplicemente dire che il nostro Sistema scolastico, dalla sua istituzione ad oggi, ha subìto i seguenti cambiamenti, riassumibili nei tre punti seguenti:

1. la scuola dei Programmi e dei CONTENUTI, istituita per pochi alunni e fortemente es-clusiva, dall’Unità del 1861 fino agli anni Sessanta del ‘900;

2. la scuola della Programmazione e degli OBIETTIVI, istituita per molti alunni, ma anche selettiva e non sempre orientativa, dagli anni Settanta agli anni Novanta;

3. la scuola dell’Autonomia e delle COMPETENZE, il cui riordino ha avuto inizio a partire dalla fine degli anni Novanta, che dovrebbe essere aperta a tutti i cittadini dalla nascita per tutta la vita e fortemente inclusiva.

E’ la grande sfida del Terzo millennio!

Attualmente, in ordine alla recente riforma costituzionale, è necessario procedere verso un Sistema Educativo Nazionale di Istruzione e Formazione che, però, non deve ignorare né le indicazioni dell’UE né le esigenze di una società complessa e fortemente globalizzata.

Tuttavia, nonostante i cambiamenti intervenuti, il nostro Sistema sembra ancora fermo ai CONTENUTI. Sugli OBIETTIVI si è fatto qualche passo in avanti. Sulle COMPETENZE, a tutt’oggi non è stata operata nessuna scelta di rilievo.

B. Sulla questione dell’Autonomia, che rientra in un contesto assolutamente sistemico, con responsabilità puntualmente attribuite e tra loro interrelate, gli estensori avrebbero dovuto sottolineare con maggiore evidenza che:

1. lo STATO ha legislazione esclusiva in materia di a) NORME generali sull’istruzione, b) definizione dei LIVELLI ESSENZIALI di PRESTAZIONE dei servizi erogati dalle istituzioni autonome scolastiche e formative (ovviamente, non dei livelli di prestazione degli alunni, che rientrano negli standard di apprendimento, quindi nelle NORME generali e non nei LEP), c) definizione dei requisiti dei docenti dell’istruzione e della formazione professionale

2. le REGIONI hanno a) legislazione concorrente in materia di ISTRUZIONE, quindi di gestione e amministrazione; b) legislazione esclusiva in materia di ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE

3. le AUTONOMIE LOCALI hanno competenza in materia di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche et al (vedi artt. 138 e 139 del dlgs 112/98)

4. le ISTITUZIONI SCOLASTICHE e FORMATIVE AUTONOME hanno competenza in materia di programmazione e gestione dei curricoli (si vedano gli articoli 3 e 8 del Dpr 275/99, relativi al Piano dell’Offerta Formativa e alla definizione dei curricoli)

5. Stato e Regioni in sede di CONFERENZA UNIFICATA hanno competenza in materia di definizione degli STANDARD MINIMI FORMATIVI dell’istruzione e formazione professionale.

Occorre,infine, ricordare che il quadro sistemico di cui sopra è ancora pressoché tutto da realizzare!!!

C. Gli estensori potevano sottolineare con maggiore nettezza che è compito del MPI, in sede di stesura delle NORME generali, definire:

1. quali sono i cicli dell’istruzione. Si tratterà di sciogliere alcuni nodi importanti. E’ corretto e funzionale avere ancora una scuola primaria che si conclude con la quinta classe? Sarà forse opportuno individuare un secondo ciclo quinquennale di conclusione dell’obbligo, con cui si coniugano e si riordinano l’attuale scuola media e gli attuali bienni, in modo che sia prevista un’articolazione nel contempo verticale e orizzontale, pluridisciplinare e modulare, per favorire e sostenere un reale orientamento? O sarà opportuno fare altre scelte? Sono nodi di carattere generale, la cui soluzione è pregiudiziale a qualsiasi scelta nella previsione di una corretta stesura delle Indicazioni nazionali.

2. definire e scrivere le INDICAZIONI NAZIONALI dei Cicli di Istruzione individuati obbligatori e postobbligatori (ovviamente non dei percorsi di Formazione) in cui siano individuati, definiti e chiaramente descritti:

a) gli obiettivi generali del processo formativo;

b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni. Queste ultime devono avere uno spessore ed una valenza nazionale e nel contempo europea e non possono essere lasciate alla scelta delle Istituzioni Scolastiche Autonome;

c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale.

Si deve considerare che quanto riguarda i punti a), b) e c), si dovrà prevedere un loro periodico aggiornamento, in considerazione del fatto che l’evoluzione costante delle conoscenze, dei saperi e delle competenze obbliga ad una loro progressiva rivisitazione.

Sulla questione della valutazione, il documento è assolutamente carente e ambiguo. Andava precisato che:

a) i criteri, gli strumenti, le tecniche che si adottano per quanto concerne la misurazione e la valutazione iniziale e continua-formativa degli apprendimenti sono di competenza delle Istituzioni Scolastiche Autonome, che si avvarranno delle più avanzate indicazioni della ricerca docimologia e considereranno pur sempre i traguardi finali indicati centralmente;

b) i documenti terminali di valutazione dei singoli periodi scolastici (annuali o biennali) e dei singoli cicli hanno un carattere certificativo formale pubblico e sono predisposti centralmente, al fine di garantire una lettura omogenea degli accertamenti effettuati, degli obiettivi e delle competenze raggiunte, e di mantenere così l’unità del Sistema educativo nazionale di Istruzione.

D. Gli estensori potevano sottolineare che è compito del MPI definire i LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI relativi all’Istruzione, e non solo quelli relativi alla Formazione professionale regionale, per far sì che ogni Istituzione Scolastica Autonoma abbia un preciso quadro di riferimento in ordine ai servizi da erogare al fine di garantire che su tutto il territorio nazionale siano soddisfatti i fondamentali diritti civili e sociali degli alunni e delle loro famiglie. Un riferimento in tal senso favorirebbe le scuole nella elaborazione della Carta dei servizi, adempimento tuttora in vigore in ordine ai DPCM del 19 maggio ’95 e del 7 giugno ’95, mai abrogati.

E. Sarebbe stato opportuno che nel documento fossero indicate con estrema chiarezza le corrette letture/interpretazioni da dare a termini/concetti ormai sufficientemente diffusi nella pratica scolastica (quali, ad esempio, conoscenza, capacità, abilità, competenza, obiettivo generale, obiettivo specifico), ma sui quali non vi alcuna condivisione.

Pur prendendo atto che la letteratura e la ricerca specializzate sono abbastanza diversificate in merito, va considerato che nella elaborazione dell’Unione europea sono stati recentemente raggiunti risultati che possono costituire un’utile e necessaria guida sia per il lavoro delle Istituzioni centrali che debbono deliberare che per quello delle Istituzioni scolastiche autonome.

Si tratta di una scelta assolutamente necessaria soprattutto perché è nella stessa documentazione ufficiale del MPI (direttive, decreti, ordinanze, circolari et al) che a volte si scrivono e, conseguentemente si leggono termini, concetti, espressioni secondo significati diversi.

Nella fattispecie, si vedano almeno:

- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente con relativi allegati – approvata il 18 dicembre 2006;

- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente – approvata il 5 settembre 2006.

F. Nel documento vi sono continui richiami ai compiti e ai doveri degli insegnanti e degli organi collegiali, ma viene costantemente omesso qualsiasi riferimento ai compiti dei dirigenti scolastici, come se questi ultimi non debbano costituire una delle leve fondamentali per il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche e l’attuazione delle innovazioni che si intende avviare.

Nell’articolo 25 bis del D.Lgs. 29/93:si legge tra l’altro che il DS non solo “assicura la gestione unitaria dell'istituzione e ne ha la legale rappresentanza”, ma che gli spettano anche “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” e che è il DS che “promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica”.

In considerazione del fatto che, in una società sempre più complessa, le attività di istruzione non possono effettuarsi con successo se non in una dimensione che veda le istituzioni scolastiche tra loro interrelate in sistemi di reti od altre forme purché interagenti con le autonomie territoriali, la funzione promozionale del DS è assolutamente da considerare e da valorizzare per la peculiarità insostituibile che si trova ad assumere.

Roma, 15 aprile 2007

Maurizio Tiriticco

 


       



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