15 Settembre, 2002
Trasformazione IPAB. Il parere della Cgil di Bergamo .
La Cgil di Bergamo ha elaborato una proposta di statuto per la costituzione delle eventuali Fondazioni.
Nuova legge regionale sulle IPAB
Il parere della CGIL di Bergamo
La recente legge di riforma delle Ipab, approvata dalla regione Lombardia, presenta alcuni aspetti che meritano una attenta analisi ed una seria riflessione.
Entro il prossimo settembre le Amministrazioni interessate dovranno scegliere se continuare a rimanere enti di diritto pubblico, nella forma dell'Azienda di servizi alla persona, oppure diventare enti di diritto privato.
Va detto, innanzitutto, che grazie ad un accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di categoria, le questioni relative alla tutela ed alle garanzie per il personale dipendente sono state positivamente risolte.
Infatti, qualunque sia la scelta finale dell'amministrazione, i dipendenti continueranno ad avere applicato il contratto e le condizioni giuridico normative in essere fino alla definizione di un nuovo accordo di settore.
La eventuale scelta del modello di Azienda di servizi alla persona comporterà un forte potere di condizionamento da parte della regione.
Alla Regione compete, infatti, la nomina di due consiglieri, su cinque, del Consiglio di Amministrazione, oppure tre su sette, a seconda della complessità e delle dimensioni della struttura interessata.
Gli altri componenti dovranno essere nominati dall'Amministrazione Comunale in cui la Ipab ha la sede legale e dai soci fondatori dell'Ipab o dai loro rappresentanti.
Compete, inoltre alla regione, la istituzione e la tenuta dell'Albo in cui le amministrazioni sceglieranno la nuova figura del direttore generale e la definizione dei compensi delle figure politiche e tecniche delle aziende di servizi alla persona.
D'altro canto la scelta di diventare soggetti di diritto privato, una fondazione ad esempio,, implica sul piano teorico un minore, o meno diretto, controllo da parte della autonomie locali.
Infatti, una volta nominata l'assemblea dei soci fondatori, ed insediato l'esecutivo dalla stessa nominato, vi è la massima e totale autonomia, con il solo vincolo del rispetto del dettato e dei valori statutari, da parte del nuovo soggetto privato no profit.
In questo caso, anche se la materia non è stata mai esaurientemente approfondita, sembrerebbero sussistere minori rigidità normative (ad esempio le assunzioni non avverrebbero mediante procedure concorsuali) e , soprattutto, maggiori agevolazioni di natura fiscale ed economica, rispetto al modello pubblicistico.
Va pure detto che il processo di aziendalizzazione degli enti pubblici, avviato nelle legislature precedenti, ha attenuato queste differenze, senza superarle completamente, peraltro, considerata la specificità della funzione svolta da un ente od azienda di diritto pubblico.
Inoltre, il sistema dell'accreditamento pone regole di funzionamento e standard uguali per tutte le strutture, indipendentemente dalla loro natura giuridica.
Un limite della legge, che deve essere rapidamente superato, consiste nell'aver pressoché ignorato ogni riferimento alla riforma dell'assistenza nazionale del 2000 (Legge 328).
La sua applicazione, mediante l'adozione da parte degli ambiti distrettuali dei piani di zona, prevede invece un forte coinvolgimento delle strutture socio assistenziali nella rete dei servizi alla persona, quale che sia la loro natura giuridica (pubblica o privata).
La CGIL ritiene, comunque, indispensabile che nel territorio, a partire da un pieno coinvolgimento dei Comuni - magari nelle forme associate previste dai piani di zona - si sviluppi un dibattito ed un confronto di merito per acquisire le indicazioni necessarie ed assumere le decisioni più consone per le diverse strutture in ordine alla loro futuro modello organizzativo.
Naturalmente quello che più deve contare in tale scelta è la sostanza e la qualità dei servizi resi, la capacità di relazionarsi attivamente alla più complessa rete dei servizi territoriali (domiciliarità, ospedali, rete sanitaria…), la forma giuridica che assumerà la gestione non è il problema determinante.
Bergamo, 6 marzo 2003
Orazio Amboni
Segreteria Cgil Bergamo
Gianni Peracchi
Segreteria SPI Bergamo
Giacomo Pessina
Segretario Cgil Funzione Pubblica Bergamo
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Gli orientamenti della CGIL sulla trasformazione delle Ipab
In vista degli adempimenti previsti, per le IPAB, dalla Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003 e del relativo Regolamento esecutivo in corso di approvazione, la CGIL, con l’ausilio di uno staff tecnico, ha predisposto uno schema di STATUTO che può costituire una base di partenza orientativa, da adattare alle specifiche esigenze di ciascuna istituzione assistenziale che opti per la soluzione della FONDAZIONE.
Nel predisporre lo STATUTO si è cercato, innanzitutto, di mantenere forte il legame tra l’istituzione assistenziale e il Comune così da assicurare il pieno rispetto della finalità pubblica pur in un contenitore giuridico di carattere privatistico (la FONDAZIONE); in secondo luogo si sono tenuti presenti i possibili sviluppi assistenziali sul terreno della domiciliarità e dei nuovi bisogni così da consentire l’inserimento dell’istituzione nella rete assistenziale territoriale.
I principi ispiratori della proposta e il successivo percorso realizzativo possono così essere riassunti:
· il modello da scegliere deve essere quello ritenuto più idoneo alle esigenze del singolo territorio;
· il Consiglio d'Amministrazione in carica di ciascuna Ipab dovrebbe avviare immediatamente un confronto serrato con l'Amministrazione Comunale di riferimento, con le forze sociali ed i rappresentanti del terzo settore nel proprio territorio per costruire questa decisione;
· in linea di massima si può pensare che il modello del soggetto di diritto privato Fondazione) può essere utile per le strutture di piccole e medie dimensioni;
· questo a condizione che l'Associazione o la Fondazione siano ancorate saldamente al governo del territorio e quindi siano a prevalenza di partecipazione pubblica, con il comune socio di maggioranza;
· in linea di massima si può pensare che il modello dell'ASP possa essere utile per le strutture di grandi dimensioni (Gleno).
Bergamo, 9 giugno 2003.
CGIL
Orazio Amboni
(Responsabile politiche della salute e del territorio Segreteria CGIL Bergamo) FUNZIONE PUBBLICA CGIL
Giacomo Pessina
(Segretario provinciale) S.P.I. CGIL
Gianni Peracchi
(Segreteria SPI Bergamo)
Si allegano:
BOZZA di Statuto tipo;
STATUTO DELLA FONDAZIONE …………………….. ONLUS
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita una Fondazione con i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata FONDAZIONE................................ L’acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
La Fondazione ha sede in..........................................................
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere disciplinato dagli art.12 e seguenti del Codice Civile.
Si informa, altresì, alle disposizioni in materia di riordino del servizio del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge 328, del 8 novembre 2000, al D.Lgs. 207, del 4 maggio 2001 ed alla Legge Regionale 1 del 13 febbraio 2003.
Art. 2 – Scopi
La Fondazione si propone di svolgere attività di pubblica utilità nel settore socio sanitario assistenziale, subentrando a tutti gli effetti negli ambiti in precedenza occupati dalla Ipab ........, adeguandoli ed ampliandoli in ragione dei bisogni socio assistenziali del territorio di competenza e degli utenti che ad ed essa si rivolgono.
In particolare si propone di:
a) ospitare, per libera scelta delle stesse, le persone anziane in stato di bisogno, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
b) fornire agli ospiti prestazioni alberghiere, assistenziali, socio-culturali, ricreative, sanitario – riabilitative, finalizzate alla cura ed al mantenimento dell'autonomia;
c) assicurare agli ospiti l'assistenza religiosa mediante apposite convenzioni;
d) assistere gli ospiti non autosufficienti in strutture protette quali le “Residenze sanitarie assistenziali”
e) attivare iniziative di formazione tecnico – scientifica e di ricerca nel campo della riabilitazione e dell'assistenza agli anziani, promuovendo la diffusione della cultura geriatrica
f) adeguare costantemente le prestazioni ed i servizi erogati alle indicazioni legislative nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei nuovi bisogni emergenti della popolazione anziana;
g) curare l'aggiornamento continuo del personale
h) promuovere stili gestionali volti alla valorizzazione e al coinvolgimento di tutte le risorse umane e al miglioramento continuo del clima organizzativo;
i) promuovere periodicamente momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore in esso operanti e favorire l’integrazione del volontariato;
l) promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio se ed in quanto possibile, interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibile presso il proprio domicilio, evitando di ricorrere così a ricoveri “impropri”
m) partecipare alla progettazione ed alla gestione del sistema integrato delle reti di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni nell’ambito assistenziale, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia
n) collaborare, nelle sfere di competenza, con le strutture ambulatoriali ed ospedaliere e con i medici di medicina generale, con particolare riferimento alle dimissioni delle persone con problemi di autosufficienza.
Art. 3 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.
Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
E’ fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
Art. 4 – Entrate
Le entrate della Fondazione sono costituite:
dai redditi del patrimonio;
da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente;
dall’esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;
dall'introito delle rette degli ospiti o dei contributi comunali finalizzati alla loro integrazione;
dall'introito dei contributi regionali stabiliti per le diverse categorie degli ospiti.
Art. 5 – Organi
Sono organi della Fondazione:
il Presidente;
il Consiglio di Amministrazione;
Il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 6 – Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati e con la funzione di sottoscrivere accordi e convenzioni con altri soggetti;
Il Presidente è nominato dal Consiglio d’Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.
In prima seduta il presidente è nominato dal soggetto o dai soggetti fondatori.
Il Presidente:
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
cura l’esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
verifica, di concerto con il Direttore, la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l’osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno;
adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla sua adozione.
Art. 7 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri nominati, rispettivamente, dal consiglio comunale e dai soci fondatori dell’ex Ipab secondo i criteri seguenti;
quattro in rappresentanza dell'amministrazione comunale in cui ha sede la Fondazione, tenendo conto della rappresentanza politica della maggioranza e della minoranza;
uno in rappresentanza dei soci fondatori dell'ex Ipab.
L’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o politico-associativa rivestita al momento della nomina.
Ogni candidatura a ricoprire dette cariche produrrà immediata decadenza dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di una volta consecutiva.
Art. 8 – Decadenza ed esclusione
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:
dopo tre assenze consecutive non giustificate;
per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
per trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice civile.
Sono cause di esclusione:
il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio d’Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su iniziativa di chiunque.
Art. 9 – Poteri
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
predisporre ed approvare il bilancio della Fondazione,
predisporre ed approvare documenti di programmazione economica pluriennale
;
adottare consulenze, approvare regolamenti;
programmare gli indirizzi per l'attività e la gestione ordinaria, ai quali dovrà informarsi l'azione gestionale del Direttore;
deliberare sulle erogazioni della Fondazione e sugli investimenti del patrimonio;
individuare i criteri e deliberare l’eventuale allargamento a nuovi partecipanti;
individuare i criteri e deliberare sulle modalità di rappresentanza dei soggetti di cui sopra, proporzionalmente al patrimonio od ai beni da loro conferiti alla fondazione;
deliberare le modifiche allo Statuto, su proposta del Presidente;
eleggere il Presidente della Fondazione
nominare il Collegio dei revisori dei conti
nominare il Direttore della Fondazione, stabilire i termini del suo rapporto contrattuale con la Fondazione ed i relativi compensi;
stabilire le rette ed il grado di contribuzione degli ospiti;
verificare, di concerto con lo staff sanitario specialistico, avvalendosi della consulenza dei nuclei di valutazione distrettuale e dell'Ufficio di vigilanza dell'Asl, la corretta gestione del sistema di classificazione degli ospiti secondo le regole previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che erogano prestazioni socio assistenziali;
Le competenze elencate non sono delegabili.
Art. 10 – Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, recapitato almeno cinque giorni prima di quello dell’adunanza, con l’indicazione dell’Ordine del Giorno.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengano opportuno.
In casi d’urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o telefax o altro strumento informatico e può svolgersi per audiovideoconferenza a condizione che Presidente e Direttore si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.
Le adunanze sono valide con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza.
Alle riunioni del consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni consultive, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione
Art. 11 – Pareri vincolanti del Consiglio Comunale
Per poter deliberare sulle seguenti materie il Consiglio d’Amministrazione acquisisce il parere vincolante del Consiglio comunale:
predisposizione ed approvazione di documenti di programmazione economica pluriennale;
esclusione dal Consiglio d’Amministrazione;
individuazione dei criteri e deliberazione dell’eventuale allargamento a nuovi partecipanti;
individuazione dei criteri e deliberazione sulle modalità di rappresentanza dei soggetti di cui sopra, proporzionalmente al patrimonio od ai beni da loro conferiti alla fondazione;
modificazioni dello Statuto.
Tale parere è espresso in occasione della prima seduta del Consiglio comunale successiva all’inoltro della relativa richiesta.
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Art. 12 – Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori è composto di due membri effettivi ed uno supplente, nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Essi durano in carica tre anni, possono essere sempre riconfermati ed alla prima riunione nominano tra i membri effettivi il Presidente.
Il Collegio dei revisori controlla l’amministrazione della Fondazione, vigila sull’osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamenti ed, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità.
Art. 13 – Libri Verbali
Sono tenuti libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni: i verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Verbalizzante di ogni riunione ed approvati dall’Organo cui si riferiscono nella riunione successiva.
Art. 14 – Bilancio
Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato da Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
Art. 15 – Utili
Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse
Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 16 - Rette
Vige, in ogni caso, il principio di un corretto rapporto tra i costi complessivi degli ospiti e le corrispondenti entrate derivanti dai finanziamenti regionali ai fini della determinazione del contributo o retta da richiedere all’ospite o ai parenti.
Art. 17 – Estinzione
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nel comune dove ha sede la Fondazione, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legislazione nazionale e regionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 – Gratuità
Tutte le cariche e gli incarichi statutari nonché le prestazioni fornite da organismi della Fondazione sono gratuite.
Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Art.19– Norme residuali
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s’intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 , quelle di cui alla Legge.n. 328 del 8 novembre 2002, al D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, alla Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003 e alle Leggi che venissero successivamente emanate in materia ONLUS:
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