Dall’8 novembre al 17 dicembre e dal 10 gennaio 2005 al 28 febbraio 2005
stop ai mezzi non catalizzati dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 e dalle 16
alle 19
Il Sindaco ha firmato l’ordinanza, che verrà oggi esposta all’Albo,
riguardante il divieto di circolazione di tutti i veicoli non catalizzati dal
giorno lunedì 8 novembre 2004 al giorno 17 dicembre 2004 e dal giorno 10
gennaio 2005 al giorno 28 febbraio 2005, dal lunedì al venerdì, dalle ore
08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 su tutto il territorio
comunale. Qui di seguito il testo del provvedimento.
IL SINDACO
Vista la necessità di raggiungere i valori limite di qualità dell’aria
previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE recepite dal decreto
ministeriale 60/02, che prevede per il parametro PM 10 di conseguire entro il
2005 il limite di 40 microgrammi/mc come concentrazione media annuale ed il
limite di 50 microgrammi/mc, come concentrazione media giornaliera da non
superare più di 35 volte l’anno;
Considerato che la città di Cremona, anche a causa della sua posizione
geografica, è soggetta a frequenti episodi di inquinamento dell’aria,
derivanti dalle polveri sottili (PM 10), specie durante la stagione invernale,
come confermato dai dati storici degli ultimi anni, che hanno comportato diverse
chiusure della città al traffico veicolare al fine della riduzione dell’inquinamento;
considerato che nell’inverno 2003-2004 si sono verificati 69 superamenti
della soglia d’attenzione per il parametro PM 10;
considerato che nella stagione invernale 2003 – 2004 il comune di Cremona
aveva adottato un articolato piano anti smog che ha consentito una riduzione
dell’inquinamento e delle giornate di chiusura del traffico veicolare rispetto
all’inverno precedente;
richiamata la Delibera Giunta Regionale 19 ottobre 2001, n. 6501 “zonizzazione
del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria,
ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio,
relativamente al controllo dell’inquinamento da PM 10, fissazione dei limiti
di emissione degli impianti di energia e piano d’azione per il contenimento e
la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico…”, dove il
comune di Cremona veniva dichiarato “Comune critico” in quanto capoluogo di
provincia e fissati i limiti di attenzione e di allarme per il parametro PM 10,
rispettivamente a 50 microgrammi/mc e 75 microgrammi/mc, misurati nelle 24 ore
per l’adozione dei provvedimenti di restrizione del traffico;
richiamata la Delibera Giunta Regionale 28 ottobre 2002, n. 10863 “disposizioni
concernenti il piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli
episodi acuti di inquinamento atmosferico – modifica della DGR 19 ottobre
2001, n. 6501” in cui veniva confermato il valore limite di attenzione per il
parametro PM 10 in 50 microgrammi/mc misurato nelle 24 ore;
richiamata la Delibera Giunta Regionale del 29 luglio 2003, n. 13856 “piano
d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare,
relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia”;
richiamata la Delibera Giunta Regionale del 5 agosto 2004, n. 18622 “Piano
d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare,
relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della regione Lombardia”
in cui vengono fissati i giorni e gli orari di chiusura al traffico veicolare;
richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 424 del 13 ottobre 2004, prot.
n. 48103 con cui viene approvato il Piano d’azione per il contenimento e la
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da adottare nell’inverno
2004-2005;
visto il Decreto Ministeriale del 21 aprile 1999, n. 163 "Regolamento
recante norme per l'individuazione dei criteri ambienti e sanitari, in base ai
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" ove
all'art. 1, comma 2, si prevede che i Comuni, in cui la situazione
meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili
superamenti dei livelli di attenzione… sono tenuti ad applicare le misure di
limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b del Nuovo
Codice della Strada;
visto l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30
aprile 1992 n. 285, con il quale si da’ facoltà ai Comuni, con ordinanza del
Sindaco, di limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte
o di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti;
- visti l’articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e l’articolo
12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona, che danno il potere al
Sindaco di emettere ordinanze;
ORDINA
il blocco del traffico di tutti i mezzi non catalizzati (veicoli, motoveicoli
e ciclomotori) su tutto il territorio municipale dal 8 novembre 2004 al 17
dicembre 2004 e dal 10 gennaio 2005 al 28 febbraio 2005, nei giorni dal lunedì
al venerdì (escluse le festività infrasettimanali) nei seguenti orari: dalle
ore 08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Sono esclusi dal blocco del traffico a fasce orarie i seguenti mezzi:
autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (elettrici);
autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti
gassosi (metano, gpl);
autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di
catalizzatore e omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive
direttive, immatricolati a partire dall’1 gennaio 1993 o in precedenza,
purchè conformi alla citata direttiva 91/441/CEE
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle
3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e
successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo
omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
motoveicoli e ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttiva
97/24/CEE;
motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi omologati
precedentemente alla citata direttiva 97/24/CEE.
ORDINA ALTRESI’
di non applicare il divieto di circolazione:
ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nel
territorio comunale;
ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali e stradali
ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi
pubblici.
Vengono inoltre escluse dal presente provvedimento le seguenti categorie di
veicoli:
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA.,
dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Locale;
autoveicoli di pronto soccorso;
mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
taxi e veicoli a noleggio con conducente;
autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del
relativo contrassegno;
autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare;
autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni
di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con
adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli
operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno
successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento,
impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili,
raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i
servizi di mensa);
autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti di apposita
autorizzazione annuale rilasciata dall’ufficio permessi o in alternativa la
tessera di iscrizione al relativo ordine, operatori sanitari ed assistenziali in
servizio con certificazione del datore di lavoro;
autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie
indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi,
chemioterapia);
autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la
fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;
autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione
per le funzioni del proprio ministero;
Potranno essere accordate, dalla Polizia Municipale, con appositi
provvedimenti motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione
per particolari veicoli e/o per particolari necessità. Non è prevista la
facoltà di avvalersi di autocertificazione.
Chi non rispetta la presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Codice
della strada
Tutta la popolazione è invitata a non utilizzare i mezzi di trasporto
privati e a ridurre le temperature negli ambienti e gli orari di funzionamento
degli impianti termici.
Sono da considerare catalizzati tutti i mezzi ad accensione comandata,
alimentati a benzina, dotati di catalizzatore, ed omologati ai sensi della
direttiva 91/441/CEE (nota come euro 1) e successive direttive e quelli ad
accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e
successive direttive anche se immatricolati prima del 1 gennaio 2003;
TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441 CEE
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12 CEE
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St I CE
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St II CE
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59 CEE
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69 CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441 CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12 CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59 CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69 CE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542 St I CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542 St II
CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St I CE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St II CE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St III CE
Motoveicoli e/o ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24
CE
22 ottobre 2004