15 Settembre, 2002
Sull'utilizzo del velo islamico integrale
I chiarimenti del Ministero dell'Interno attestano la correttezza della linea tenuta sino ad ora dall'Amministrazione Comunale

Per avere chiarimenti in merito alle modalità applicative
dell'art. 5 della Legge 22.5.1975, n.152, il Sindaco Gian Carlo Corada il 12
ottobre scorso aveva inviato una lettera al Prefetto Giuseppe Badalamenti con la
quale chiedeva un indirizzo sulla corretta interpretazione delle disposizioni
della Legge in questione, con particolare riferimento all'applicazione della
norma prescritta in caso di utilizzo del velo islamico integrale, il cosiddetto
burqa, nei luoghi aperti al pubblico, come ad esempio le scuole. Il Ministero
dell'Interno, interessato dalla Prefettura sulla problematica segnalata, ha
fornito in merito i seguenti chiarimenti.
"Va innazitutto evidenziato - si legge nella lettera inviata al Sindaco dal
Prefetto Giuseppe Badalamenti - come nel caso di specie non possano trovare
applicazione, prima ancora delle disposizioni recate dal richiamato art. 5,
quelle contenute nell'art. 85 del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica
Sicurezza, in quanto, secondo anche i più recenti orientamenti della
giurisprudenza sull'argomento, il burqa non può essere assimilato ad una
"maschera" né ad un qualsiasi travisamento atto ad alterare i tratti
somatici della persona, dovendo lo stesso considerarsi invece quale segno
esteriore di una tipica fede religiosa. Ciò non toglie tuttavia che, anche nei
confronti di coloro che indossano tale abito, come di tutti gli appartenenti
alle confessioni religiose, debbano ritenersi operanti le limitazioni imposte
dall'ordinamento a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, tra cui
rientrano gli obblighi di consentire e non ostacolare il riconoscimento della
persona da parte degli agenti a ciò abilitati. In relazione a tali obblighi, si
pone la questione dell'applicazione dell'art. 5 della legge n. 152/1975. Per
quanto concerne, in particolare, le operazioni di identificazione, è stato
opportunamente sottolineato che i predetti poteri devono essere inquadrati in
una facoltà (e non in un obbligo), il cui esercizio si giustifica solo sul
presupposto dell'esistenza di una reale ed effettiva esigenza di tutela della
sicurezza pubblica e va coniugato con i principi di rispetto e garanzia delle
libertà individuali garantite dalla Costituzione. In questa prospettiva, anche
nei confronti della persona che circoli in luogo pubblico coperta dal burqa,
l'attivazione di tali poteri sembrerebbe pertanto potersi validamente esplicare
alla luce delle circostanze ambientali tali da costituire giustificato motivo di
allarme. Un accertamento condotto in assenza di un concreto interesse pubblico
alla conoscenza dell'identità della persona stessa potrebbe infatti apparire
inutilmente vessatorio. Nella considerazione che gli accennati poteri di
identificazione competono alle Forze di Polizia, trovando applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 4 del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica
Sicurezza ed 11 della Legge 18.5.1978, n. 1991, il Ministero dell'Interno ha in
ogni caso precisato che, avendo l'art. 5 della Legge n. 152/78 natura penale,
ogni valutazione in merito all'ambito di operatività della stessa - come anche
l'eventuale apprezzamento di particolari esimenti religiose - appartiene
all'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria. In tale contesto, il
Ministero dell'Interno, ha ritenuto di rimettersi, conseguentemente, alle
valutazioni già formulate in merito dalla competente Procura della
Repubblica".
Alla luce di questa lettera, il Sindaco Gian Carlo Corada esprime piena
soddisfazione in quanto i chiarimenti dati dal Ministero dell'Interno attestano
la correttezza della linea tenuta sino ad ora dall'Amministrazione Comunale di
fronte a persone che utilizzano il velo islamico integrale in luogo pubblico o
aperto al pubblico.
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