15 Settembre, 2002
Severe disposizioni sui botti di fine anno
L’ordinanza del Sindaco per la vendita e l’impiego di artifici pirotecnici
 Il Sindaco Gian Carlo Corada, con un’apposita ordinanza, ha
disposto che per la vendita e l’impiego di artifici pirotecnici, in occasione
dei festeggiamenti del Capodanno 2006, siano osservate le seguenti disposizioni:
a) vendita negli esercizi commerciali abilitati
è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità
stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che puo’
essere detenuto presso ciascun punto vendita, all’etichettatura e alle norme
poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune,
valutata la gravità dell’infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre
sanzioni e all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il
divieto di prosecuzione della vendita, per il corrente anno;
b) vendita su area pubblica
in considerazione del particolare rischio, che si potrebbe configurare, è
tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
Per quanto concerne i posteggi straordinari, vengono confermati esclusivamente i
seguenti due: Via Portinari del Po e Via Persico (zona stadio) subordinatamente
alle seguenti condizioni: i banchi siano dislocati a debita distanza dalle
abitazioni; in ogni postazione dovrà essere collocato un solo banco, per
evitare eccessiva concentrazione di materiale pirico; rispetto ad eventuali
banchi di diversa merceologia, dovrà intercorrere una distanza di almeno 10
metri; l’occupazione dovrà essere limitata solo a due giorni (30 e 31
dicembre); presso ogni posteggio dovranno essere installati almeno due
estintori, posti ai due angoli del banco;il titolare dovrà sottoscrivere una
dichiarazione con la quale si faccia espressamente constare che, in caso di
accertate irregolarità nella vendita, rilevanti ai fini della sicurezza e
comportanti o meno sequestro della merce, il posteggio non sarà più
riconfermato;
c) impiego
è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
a) in Piazza Stradivari e in tutte le aree adiacenti, durante la festa di
Capodanno “Prima Notte”: questo divieto deve essere reso noto mediante
affissione di appositi cartelli;
b) in tutti gli altri luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si
svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; per
le iniziative preorganizzate, i responsabili dovranno affiggere appositi
cartelli;
c)all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie,
uffici pubblici, e ricoveri di animali (canile, gattile, ecc.), nonchè entro un
raggio di 200 metri da tali strutture, a partire dal giorno di pubblicazione all’Albo
Pretorio dell’ordinanza e fino al 6 gennaio 2005;
d)in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti
delle persone, per il periodo di cui al precedente punto c).
Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare, con proprio personale, un’assidua
sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se
del caso, le forze dell’ordine.
Il Sindaco richiama i privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei
prodotti pirotecnici e sulle conseguente necessità di adottare, nel loro
impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui
incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché una
così bella occasione di allegria e di divertimento generale, non debba, in
nessun modo, essere funestata da incidenti, che la normale prudenza avrebbe
consentito di evitare; in particolare viene raccomandato: di acquistare i
prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano
muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al
pubblico; di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero
rinvenire; di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano
espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o
comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un
utilizzo maldestro; di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita
distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che
risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi. La
non osservanza delle disposizioni prescritte, qualora la legge non disponga
diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria di € 100,00, fatta
salva, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità
Giudiziaria.
Queste disposizioni sono dovute al fatto che è diffusa, in Italia come nel
resto del mondo, la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di
petardi e botti di vario genere, la cui vendita registra sempre un consistente
incremento nel mese di dicembre. Ogni anno la cronaca nazionale riferisce sia
del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di
artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione, sia,
purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per
imprudenza o imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti. Esiste pertanto un
oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al
pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali,
sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità,
sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito. Inoltre, sia
pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si
limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela
magica, ecc.), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da
bambini. E poi da tenere presente che serie conseguenze negative si possono
determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei
botti, oltre ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta
frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, così, anche al rischio
di smarrimento e/o investimento, mentre possono determinarsi anche ingenti danni
economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le
sostanze esplosive.
L’Amministrazione Comunale, anche se a Cremona non sono mai stati segnalati
infortuni significativi, legati al lancio di petardi, è sempre stata
particolarmente attenta al problema, e, ormai da qualche anno, promuove, nel
periodo antecedente il Capodanno, una specifica attività di prevenzione, a
tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata
anche la Polizia Municipale. D’altra parte la programmata festa di Capodanno
“Prima Notte”, che si terrà il 31 dicembre in Piazza Stradivari induce, per
il notevole afflusso di pubblico previsto, ad adottare ulteriori precauzioni,
così da evitare, anche alla luce della passata esperienza, che qualche
irresponsabile, eludendo i controlli, possa lanciare i petardi in mezzo alla
folla, con il concreto rischio di colpire accidentalmente qualcuno. Nella
definizione delle misure di prevenzione occorre tenere presente che i Comuni, in
base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via
generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici
negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è
consentita la commercializzazione al pubblico, purchè, ovviamente, siano
rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l’impiego
in ambito privato. L’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque
insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per
contrastare efficacemente un’usanza così diffusa e radicata, intende
appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla
sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle
implicanze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e
possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla, ricorrendo magari ai
molti mezzi alternativi innocui, che la fantasia può suggerire. Da qui l’adozione
di specifiche misure di prevenzione.
 
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