15 Settembre, 2002
Un nuovo look per la vecchia signora (Antonino Rizzo)
Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 novembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea, è finalmente entrato in vigore
Un nuovo look per la vecchia signora
Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 novembre
2007 dai Capi di Stato e di Governo dell’Unione
Europea, è finalmente entrato in vigore il
1° dicembre 2009, con notevole ritardo rispetto
alle previsioni originarie.
Il Trattato di Lisbona deriva direttamente
dal Trattato costituzionale europeo, firmato
a Roma il 29 ottobre 2004 e non è particolarmente
diverso nel testo, tanto è vero che Giscard
d’Estaing (Presidente della Convenzione che
aveva elaborato il Trattato costituzionale)
ha rilevato, in più circostanze, che le differenze
fra i due trattati sono solo “cosmetiche”.
Il Trattato costituzionale, a seguito dell’esito
negativo dei referendum sulla ratifica tenutisi
in Francia e nei Paesi Bassi, non entrò mai
in vigore.
Ma, sulla base di esso, fu predisposto un
nuovo testo di Trattato, che fu firmato appunto
a Lisbona il 13 dicembre 2007.
Anche sul processo di ratifica del Trattato
di Lisbona non sono mancate difficoltà, come
un primo referendum negativo in Irlanda ed
il rifiuto, protrattosi a lungo, dei Presidenti
della Polonia e della Repubblica ceca, di
firmare la ratifica approvata dai rispettivi
Parlamenti.
L’Italia ha provveduto alla ratifica con
la Legge 2 agosto 2008 n. 130. E’ da ricordare
anche come il Tribunale costituzionale federale
tedesco abbia rilevato la sostanziale mancanza
di legittimazione democratica delle istituzioni
europee, subordinando ulteriori progressi
del processo di integrazione ad un incremento
dei fondamenti democratici dell’Unione.
Il Tribunale tedesco, quindi, ha pienamente
colto che il Trattato di Lisbona, mentre
tende ad avanzare verso l’inesorabile processo
costituente europeo, arretra allo stesso
tempo, nella speranza di fugare le “fobie
anti-europeiste” presenti in alcuni Stati
membri.
Come già si è detto, la maggior parte delle
innovazioni contenute nel Trattato ostituzionale
si ritrovano anche nel Trattato di Lisbona.
Mi soffermerò rapidamente su alcune delle
novità più significative.
E’ stata attribuita, in primo luogo, una
personalità giuridica unica all’Unione europea
(il termine “Comunità” è sostituito ovunque
dal nuovo termine “Unione”): in altri termini,
all’Unione è attribuita la soggettività giuridica
internazionale, con il conseguente diritto
di stipulare accordi con gli Stati terzi
e le organizzazioni internazionali.
Il Consiglio europeo, da organismo informale,
è stato trasformato in una istituzione vera
e propria, con un proprio Presidente stabile,
eletto per due anni e mezzo, mandato rinnovabile
per una sola volta.
Questa è l’innovazione alla quale i mezzi
di informazione hanno prestato maggiore attenzione.
La scelta per la nuova carica di Presidente
del Consiglio europeo è caduta sullo scialbo
ed incolore ex Primo ministro belga Herman
Von Rompuy. In questo modo è stato sciolto,
almeno per il momento, il dilemma lasciato
aperto dal Trattato, se cioè il Presidente
del Consiglio europeo dovesse essere, per
usare una terminologia inglese, un “chairman”
ovvero un “president”. “Chairman” è, infatti,
colui che convoca e presiede le riunioni,
mentre al “president” viene attribuito un
ruolo di impulso e di guida, di “leadership”,
insomma, sempre per usare un termine della
lingua inglese.
Non v’è dubbio, infatti, che Von Rompuy sarà
un semplice “chairman”.
Il Trattato di Lisbona ha poi introdotto
la figura di Alto rappresentante per gli
affari esteri e la politica di sicurezza,
che è, contemporaneamente, Vice Presidente
della Commissione.
Viene, infine, rafforzato il ruolo del Parlamento
europeo. Il Trattato, infatti, prevede una
generale estensione del ricorso alla procedura
di codecisione (di Parlamento e Consiglio
dei Ministri, su proposta della Commissione),
con voto a maggioranza qualificata, che diventa
la procedura legislativa ordinaria dell’Unione.
Tenendo conto della quantità di materie che
ormai sono regolate dall’Unione europea,
non potrà più dirsi, quindi, che il Parlamento
europeo è un organismo privo di poteri.
Da ultimo, qualche considerazione giuridica.
Per usare le parole di un illustre costituzionalista,
Giuseppe F. Ferrari, soprattutto con l’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona, “nell’ambito
delle discipline giuridiche il diritto comunitario,
o come sarebbe forse più corretto dire il
diritto dell’Unione europea non rappresenta
più l’ultimo arrivato, una specie di parvenu
nel consesso dominato da monumenti istituzionali
quali il diritto costituzionale o quello
civile, o quello amministrativo, ma costituisce
a tutti gli effetti un settore di ricerca
nel quale si uniscono la prossimità della
stessa con esigenze pratiche sempre più rilevanti
e l’interesse teorico di conoscere nelle
sue linee portanti un insieme di norme e
di istituzioni che presenta forti caratteri
di novità. Sembrano lontani anni luce i tempi
nei quali il diritto comunitario era una
parte del diritto internazionale pubblico”
(dalla prefazione al recente volume “Il diritto
comunitario tra liberismo e dirigismo”).
Che cosa sia oggi l’Unione europea, lo spiega
ancora Giuseppe F. Ferrari affermando che
le istituzioni europee si sono evolute in
maniera tale da dare luogo ad un ordinamento
giuridico che presenta caratteri fortemente
originali e tale da non essere riconducibile
a nessuno dei modelli (Stato federale o organizzazione
internazionale) che solitamente si usano
per inquadrare gli organismi che esercitano
pubblici poteri e che creano o applicano
norme giuridiche. Sarebbe in effetti difficile
oggi inquadrare pienamente il ruolo delle
diverse istituzioni dell’Unione europea,
come organi di uno Stato federale, sia pure
in embrione, piuttosto che come strutture
proprie di una organizzazione internazionale,
dotata di ampi poteri.
Antonino Rizzo
(avvocato
Nota.
www.welfarecremona.it ringrazia l’Avvocato Antonino Rizzo per l’autorizzazione
alla pubblicazione del suo articolo apparso
sul giornale La Cronaca di Cremona del 18
aprile 2010
 
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