15 Settembre, 2002 Tassazione agevolata e relativa documentazione da produrre. E' applicabile sulle retribuzioni per il lavoro notturno e straodinario.
Tassazione agevolata e relativa documentazione
da produrre.
E' applicabile sulle retribuzioni per il
lavoro notturno e straodinario.
Dopo il 30 settembre 2010 sarà possibile
presentare un UNICO integrativo fino al 30
settembre 2011.
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NOTA TECNICA ALLA RISOLUZIONE 83/E DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE RELATIVA ALL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
SULLE RETRIBUZIONI PER LAVORO NOTTURNO E
STRAORDINARIO.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che
per quanto riguarda l’imposta sostitutiva
del 10% stabilita nell’art. 2, comma 1, lett.c
del D.L. n.93 del 2008, per quanto riguarda
il lavoro notturno, questa è applicata non
solo alle maggiorazioni o indennità relative
alle retribuzioni corrisposte nel lavoro
su turni ma, per quanto riguarda il lavoro
notturno anche sul compenso ordinario.
Le soluzioni prospettate per il recupero
delle maggiori imposte versate di IRPEF e
Addizionali sono:
· Somme percepite nel 2008 e lavoratore che
nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei
redditi:
E’ possibile presentare dichiarazione integrativa
con modello UNICO entro il 30 settembre 2010
e far valere il maggior credito nella dichiarazione
del prossimo anno.
Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare
istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38
DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia
delle entrate competente per territorio di
residenza del lavoratore.
· Somme percepite nel 2008 e lavoratore che
ne 2009 NON ha presentato la dichiarazione
dei redditi:
è possibile presentare istanza di rimborso
ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio
periferico dell’Agenzia delle entrate competente
per territorio di residenza del lavoratore.
· Somme percepite nel 2009 e lavoratore che
nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei
redditi:
è possibile presentare un UNICO Correttivo
entro il 30 settembre 2010.
Dopo il 30 settembre 2010 sarà possibile
presentare un UNICO integrativo fino al 30
settembre 2011.
· Somme percepite nel 2009 e lavoratore che
nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione
dei redditi:
è possibile presentare la dichiarazione con
modello UNICO/2010 entro il 30 settembre
e far valere il maggior credito nella dichiarazione
del prossimo anno.
Oltre il 30 settembre 2010 e fino al 29 dicembre
2010 la presentazione della dichiarazione
sarà possibile pagando la sanzione per la
tardiva presentazione.
Oltre il 29 dicembre2010 sarà possibile presentare
istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38
DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia
delle entrate competente per territorio di
residenza del lavoratore.
Si ricorda che l’agevolazione si applica
nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti
dalla normativa, quindi fino ad un importo
massimo di 3000 € per l’anno 2008 e di 6000
€ per il 2009 e 2010 in favore dei lavoratori
il cui reddito da lavoro dipendente dell’anno
precedente non sia superiore:
per il 2007 30.000 € lordi;
per il 2008 e 2009 35.000 € lordi.
Al fine di agevolare il lavoro del CSF per
l’elaborazione degli UNICO e/o per la presentazione
dell’istanza di rimborso è necessario chiedere
alle Aziende la dichiarazione che il punto
1 del Mod CUD dell’anno di riferimento doveva
essere di € XXXX anziché € YYYY e conseguentemente
la dichiarazione della variazione del punto
relativo alla imposta sostitutiva e delle
relative ritenute sul mod CUD.
Per gli adempimenti sopradescritti il CSF
CR LO PV applicherà le normali tariffe previste
per l’elaborazione dell’UNICO sia per gli
iscritti che per i non iscritti e, per quanto
riguarda la compilazione dell’istanza di
recupero, di 16 € per gli iscritti e di 32
€ per i non iscritti.
E’ evidente che gli operatori del CSF, prima
di elaborare l’eventuale modello UNICO o
istanza di recupero, sottoporranno al lavoratore
un’ipotesi economica al fine di consentire
una decisione sulla convenienza rispetto
al pagamento delle tariffe applicate.
Per quanto riguarda le scadenze previste
per la presentazione degli UNICO il CSF chiuderà
le prenotazioni 10 giorni prima per poter
adempiere a tutti gli aspetti formali e burocratici
previsti dalle convenzioni con l’Agenzia
delle Entrate.
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DOCUMENTI NECESSARI PER RECUPERO
TASSAZIONE AGEVOLATA SU LAVORO NOTTURNO
COME DA RISOLUZIONE MINISTERIALE 83/E
DEL 17 AGOSTO 2010
LAVORATORE CHE NEL 2008 E 2009 E 2010 HA
FATTO DICHIARAZIONE
DEI REDDITI (730 O UNICO):
- DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DELL’AZIENDA
PER IMPORTO
DA ASSOGGETTARE PER IL 2008 E/O 2009 A TASSAZIONE
AGEVOLATA DEL 10%
- DICHIARAZIONE REDDITI 2008 PER I REDDITI
2007
- DICHIARAZIONE REDDITI 2009 PER I REDDITI
2008
- DICHIARAZIONE REDDITI 2010 PER I REDDITI
2009
LAVORATORE CHE NEL 2008 E NEL 2009 NON HA
FATTO
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (NE 730 NE UNICO):
- DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DELL’AZIENDA
PER IMPORTO
DA ASSOGGETTARE PER IL 2008 E/O 2009 A TASSAZIONE
AGEVOLATA DEL 10%
- MODELLO CUD 2008 PER REDDITI 2007
- MODELLO CUD 2009 PER REDDITI 2008
- MODELLO CUD 2010 PER REDDITI 2009
- VISURE CATASTALI O ATTI NOTARILI PER POSSESSO
DI
IMMOBILI (ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZA
ECC…)
LAVORATORE CHE HA FATTO DICHIARAZIONE IN
UN SOLO ANNO
DI IMPOSTA:
- DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA SOTTOSCRITTA
PER IMPORTO
DA ASSOGGETTARE PER IL 2008 E/O 2009 A TASSAZIONE
AGEVOLATA DEL 10%
- MOD CUD 2008-2009-2010 DELL’ANNO IN CUI
NON HA FATTO
DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VISURE CATASTALI
O ATTI
NOTARILI PER POSSESSO DI IMMOBILI(ABITAZIONE
PRINCIPALE, PERTINENZA ECC…)
- 730 O UNICO DELL’ANNO IN CUI HA PRESENTATO
LA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2008-2009-2010
IN TUTTE LE CASISTICHE PREVISTE SERVE
LA TESSERA SINDACALE PER GLI ISCRITTI
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai
CAAF Cgil di Cremona-Casalmaggiore-Soresina.Crema