15 Settembre, 2002
LEGGE BIAGI: RAGGIUNTO L’ACCORDO INTERCONFEDERALE
In data 13 novembre 2003, Cgil-Cisl-Uil e tutte le organizzazione delle imprese hanno sottoscritto l'accordo.
LEGGE BIAGI: RAGGIUNTO L’ACCORDO INTERCONFEDERALE
In data 13 novembre 2003, le seguenti organizzazioni
di rappresentanza
*delle imprese
CONFINDUSTRIA
CONFCOMMERCIO
CONFAPI
CONFESERCENTI
ABI
ANIA
CONFSERVIZI
CONFETRA
LEGACOOPERATIVE
CONFCOOPERATIVE
UNCI
AGCI
COLDIRETTI
CIA
CONFAGRICOLTURA
CONFARTIGIANATO
CNA
CASARTIGIANI
CLAAI
CONFINTERIM
CONFEDERTECNICA
APLA
*e dei lavoratori
CGIL, CISL e UIL,
hanno sottoscritto e notificato al Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali il testo
dell’accordo interconfederale ai sensi dell’articolo
86, comma 3 del Decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 (decreto attuativo della Legge
Biagi). Tale accordo è finalizzato a gestire
la messa a regime delle disposizioni contenute
nel decreto sopracitato, anche con riferimento
al regime transitorio e alla attuazione dei
rinvii alla contrattazione collettiva.
Occorre evidenziare che si tratta di una
prima intesa parziale dal momento che
Þ la volontà manifestata dalla parti sociali
(quella di garantire, come si vedrà in seguito,
un periodo di sopravvivenza dei contratti
di formazione e lavoro) richiede ulteriori
verifiche, da parte del Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali e del Ministero
dell’Economia, per individuare le risorse
necessarie alla copertura finanziaria;
Þ ha per oggetto i soli contratti di formazione
e lavoro, ignorando il nuovo apprendistato
ed il contratto di inserimento che costituiscono
due tipologie contrattuali di primo piano
nell’ambito della riforma dei contratti a
contenuto formativo.
IL CONTENUTO DELL’ACCORDO
Come anticipato, le organizzazioni sopra
richiamate sono giunte ad un accordo predisponendo
un regime transitorio per i contratti di
formazione e lavoro.
L’iniziativa trova giustificazione nell’elevato
numero di progetti di formazione e lavoro
presentati agli organismi preposti alla loro
approvazione prima del 24 ottobre 2003, data
di entrata in vigore del Decreto legislativo
n. 276, a decorrere dalla quale è stata stabilita
l'inapplicabilità del contratto di formazione
al settore privato.
Obiettivo delle organizzazioni è quello di
individuare un arco temporale, successivo
all'approvazione dei progetti di formazione,
nel corso del quale sia possibile effettuare
le assunzioni progettate.
Queste le soluzioni proposte dalle parti
sociali:
Ø i contratti di formazione e lavoro stipulati,
anche successivamente al 23 ottobre 2003,
in base a progetti approvati entro tale data
- ultimo giorno utile prima dell’entrata
in vigore del Decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 - producono integralmente i
loro effetti fino alla relativa scadenza,
conformemente alla disciplina previgente
in materia di contratti di formazione e lavoro;
Ø i progetti per contratti di formazione
e lavoro presentati entro il 23 ottobre 2003
- ultimo giorno utile prima dell’entrata
in vigore del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 - possono proseguire il loro
iter di valutazione secondo le modalità precedentemente
in vigore per i diversi comparti produttivi
e, se approvati, sono attivati producendo
integralmente i loro effetti fino alla relativa
scadenza, conformemente alla disciplina previgente
in materia;
Ø le assunzioni con contratto di formazione
e lavoro possono essere effettuate nell'arco
di tempo previsto dalle delibere regionali
o dalle intese interconfederali o settoriali
che disciplinano la materia.
Le parti esprimono la volontà di proseguire
il confronto sia sulle materie affidate dal
legislatore alla diretta competenza del livello
interconfederale, sia su altre materie nelle
quali l'intervento negoziale è funzionale
al comune intento di favorire e promuovere
le occasioni di impiego offerte dalla nuova
legislazione
|