15 Settembre, 2002
A Cremona dall’8 novembre al 17 dicembre stop ai mezzi non catalizzati
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 e dalle 16 alle 19
Divieto di circolazione di tutti i veicoli non catalizzati dal lunedì 8
novembre 2004 al 17 dicembre 2004 , dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00
alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 su tutto il territorio comunale.
Qui di seguito il testo del provvedimento, che scatterà di nuovo dal 10 gennaio
2005 al 28 febbraio 2005, così come da ordinanza firmata dal Sindaco il 22
ottobre scorso e già resa nota:
IL SINDACO
- Vista la necessità di raggiungere
i valori limite di qualità dell’aria previsti dalle direttive 1999/30/CE e
2000/69/CE recepite dal decreto ministeriale 60/02, che prevede per il parametro
PM 10 di conseguire entro il 2005 il limite di 40 microgrammi/mc come
concentrazione media annuale ed il limite di 50 microgrammi/mc, come
concentrazione media giornaliera da non superare più di 35 volte l’anno;
- Considerato che la città di Cremona,
anche a causa della sua posizione geografica, è soggetta a frequenti episodi di
inquinamento dell’aria, derivanti dalle polveri sottili (PM 10), specie
durante la stagione invernale, come confermato dai dati storici degli ultimi
anni, che hanno comportato diverse chiusure della città al traffico veicolare
al fine della riduzione dell’inquinamento;
- considerato che nell’inverno
2003-2004 si sono verificati 69 superamenti della soglia d’attenzione per il
parametro PM 10;
- considerato che nella stagione
invernale 2003 2004 il Comune di Cremona aveva adottato un articolato
piano anti smog che ha consentito una riduzione dell’inquinamento e delle
giornate di chiusura del traffico veicolare rispetto all’inverno precedente;
- richiamata la Delibera Giunta
Regionale 19 ottobre 2001, n. 6501 “zonizzazione del territorio regionale per
il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, ambiente,
ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al
controllo dell’inquinamento da PM 10, fissazione dei limiti di emissione degli
impianti di energia e piano d’azione per il contenimento e la prevenzione
degli episodi acuti di inquinamento atmosferico…”, dove il Comune di Cremona
veniva dichiarato “Comune critico” in quanto capoluogo di provincia e
fissati i limiti di attenzione e di allarme per il parametro PM 10,
rispettivamente a 50 microgrammi/mc e 75 microgrammi/mc, misurati nelle 24 ore
per l’adozione dei provvedimenti di restrizione del traffico;
- richiamata la Delibera Giunta
Regionale 28 ottobre 2002, n. 10863 “disposizioni concernenti il piano d’azione
per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento
atmosferico modifica della DGR 19 ottobre 2001, n. 6501” in cui veniva
confermato il valore limite di attenzione per il parametro PM 10 in 50
microgrammi/mc misurato nelle 24 ore;
- richiamata la Delibera Giunta
Regionale del 29 luglio 2003, n. 13856 “piano d’azione per il contenimento e
la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare
riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli
agglomerati della Regione Lombardia”;
- richiamata la Delibera Giunta
Regionale del 5 agosto 2004, n. 18622 “Piano d’azione per il contenimento e
la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare
riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli
agglomerati della regione Lombardia” in cui vengono fissati i giorni e gli
orari di chiusura al traffico veicolare;
- richiamata la Delibera di Giunta
Municipale n. 424 del 13 ottobre 2004, prot. n. 48103 con cui viene approvato il
Piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico da adottare nell’inverno 2004-2005;
- visto il Decreto Ministeriale del 21
aprile 1999, n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei
criteri ambienti e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione" ove all'art. 1, comma 2, si prevede che i
Comuni, in cui la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano
prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione… sono tenuti ad
applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma
1, lett. b del Nuovo Codice della Strada;
- visto l’articolo 7 del Codice della
Strada, approvato con D. Lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285, con il quale si da’
facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione dei
veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per
accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- visti l’articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000
n. 267 e l’articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona, che
danno il potere al Sindaco di emettere ordinanze;
ORDINA
il blocco del traffico di tutti i mezzi non catalizzati (veicoli, motoveicoli
e ciclomotori) su tutto il territorio municipale dal 8 novembre 2004 al 17
dicembre 2004 e dal 10 gennaio 2005 al 28 febbraio 2005, nei giorni dal lunedì
al venerdì (escluse le festività infrasettimanali) nei seguenti orari: dalle
ore 08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Sono esclusi dal blocco del traffico a fasce orarie i seguenti mezzi:
- autoveicoli, i motoveicoli e i
ciclomotori ad emissione nulla (elettrici);
- autoveicoli con motore ad accensione
comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);
- autoveicoli ad accensione comandata
alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della
Direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall’1
gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE
- autoveicoli ad accensione spontanea
(diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai
sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima
inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva
93/59/CEE e successive direttive;
- motoveicoli e ciclomotori
catalizzati, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di
motore a quattro tempi omologati precedentemente alla citata direttiva
97/24/CEE.
ORDINA ALTRESI’
q di non applicare il divieto di
circolazione:
- ai tratti autostradali, alle
strade statali e provinciali ricadenti nel territorio comunale;
- ai tratti di strade di collegamento
tra gli svincoli autostradali e stradali ed i parcheggi posti in corrispondenza
delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
q Vengono inoltre escluse dal
presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei
Corpi e Servizi di Polizia Locale;
- autoveicoli di pronto soccorso;
- mezzi di trasporto pubblico e scuola
bus;
- taxi e veicoli a noleggio con
conducente;
- autoveicoli utilizzati per il
trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno;
- autovetture targate Corpo
Diplomatico e Corpo Consolare;
- autoveicoli appartenenti a soggetti
pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica
utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi
manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua,
sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso
stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti,
distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
- autoveicoli adibiti al trasporto di
effetti postali e valori;
- autoveicoli di medici e veterinari in
visita urgente, muniti di apposita autorizzazione annuale rilasciata dall’ufficio
permessi o in alternativa la tessera di iscrizione al relativo ordine, operatori
sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- autoveicoli utilizzati per il
trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la
cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia);
- autoveicoli utilizzati da lavoratori
con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto
pubblico certificati dal datore di lavoro;
- autoveicoli dei sacerdoti e dei
ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio
ministero;
Potranno essere accordate, dalla Polizia Municipale, con appositi provvedimenti
motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione per particolari
veicoli e/o per particolari necessità. Non è prevista la facoltà di avvalersi
di autocertificazione.
Chi non rispetta la presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Codice
della strada
Tutta la popolazione è invitata a non utilizzare i mezzi di trasporto privati e
a ridurre le temperature negli ambienti e gli orari di funzionamento degli
impianti termici.
Sono da considerare catalizzati tutti i mezzi ad accensione comandata,
alimentati a benzina, dotati di catalizzatore, ed omologati ai sensi della
direttiva 91/441/CEE (nota come euro 1) e successive direttive e quelli ad
accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e
successive direttive anche se immatricolati prima del 1 gennaio 2003;
TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441 CEE
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12 CEE
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St I CE
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St II CE
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59 CEE
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69 CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441 CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12 CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59 CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69 CE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542 St I CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542 St II CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St I CE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St II CE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St III CE
Motoveicoli e/o ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24 CE
4 novembre 2004
 
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