Il 5 marzo 2008 entra in vigore il Decreto Interministeriale che rappresenta
una svolta importante nel mondo del lavoro; sarà valido su tutto il territorio
nazionale ed avrà delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione,
tali da rendere nulle le dimissioni presentate in altra forma.
Il Decreto contiene una regolamentazione organica del sistema che ne deriva,
definendo termini e modalità tecniche di rilascio al lavoratore tramite i
soggetti che la legge prevede come “intermediari”; tali soggetti sono:
- le direzioni provinciali e regionali del lavoro,
- i centri per l’impiego,
- i comuni,
- le organizzazioni sindacali e gli istituti di patronato.
In concreto il lavoratore che intende dimettersi volontariamente deve recarsi
presso un soggetto delegato (comune, centro per l’impiego, DPL, DRL). Questi, in
presenza del lavoratore, compila on line il modulo relativo alla dimissione e
rilascia copia cartacea del documento, avente codice univoco e data certa di
rilascio, opportunamente vidimato. Il lavoratore entro 15 giorni (validità del
documento) deve consegnarlo al datore di lavoro.
Il nuovo obbligo interessa i titolari di: lavoro dipendente, co co co a progetto
e non, associazione in partecipazione, collaborazioni occasionali ex art. 61,
comma 2, Dlgs 276/2003, soci di cooperative.
Dove sono reperibili e scaricabili i moduli per presentare le dimissioni
volontarie?
Il modulo per le dimissioni volontarie è contenuto nell'allegato A del Decreto
Interministeriale del 21 gennaio 2008. Inoltre, è possibile nella sezione
SISTEMA MDV.
Qual è la procedura per la compilazione del modulo?
Il modulo può essere scaricato e compilato dal lavoratore, ma perché sia valido,
è necessaria l'autenticazione presso Direzioni Provinciali del lavoro, uffici
comunali oppure Centri per l'impiego (art. 1, comma 1, legge n. 188/2007). Il
lavoratore dovrà recarsi presso uno dei soggetti abilitati affinché il modulo
acquisisca i caratteri di non contraffazione o falsificazione definiti
nell'allegato B al DI del 21 gennaio 2008.
Quali sono gli altri soggetti abilitati alla validazione del modulo?
Sono soggetti abilitati: le Direzioni Provinciali del Lavoro, gli Uffici
Comunali e i Centri per l'Impiego (art. 1, comma 1, della legge 188/2007). È
prevista, inoltre, entro i sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto, la
stipula di convenzioni ad hoc con Sindacati e Patronati, che consentiranno anche
a questi soggetti di essere abilitati alla validazione dei moduli.
Per la validazione delle dimissioni è necessario recarsi presso i soggetti
abilitati territorialmente competenti?
No, la territorialità non è vincolante.
Quali sono i lavoratori soggetti all'obbligo di comunicazione delle
dimissioni volontarie?
Devono presentare il modulo per le dimissioni volontarie tutti quei lavoratori
che rientrano in una delle seguenti categorie di contratto: rapporti di lavoro
subordinato; contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto; contratti di collaborazione di natura occasionale (le c.d mini
co.co.co.); contratti di associazione in partecipazione; contratti di lavoro
instaurati dalle cooperative con i propri soci.
A quali tipologie di datori di lavoro devono essere presentate le dimissioni
volontarie?
Le dimissioni volontarie possono essere presentate a tutti i datori di lavoro,
comprese le Pubbliche Amministrazioni, i datori di lavoro domestico, le
cooperative, ecc.
Modulo Dimissioni Volontarie
Qual è la validità del modulo di dimissioni?
Il modulo ha una validità di 15 gg. dalla data di emissione da parte dei
soggetti abilitati e deve, pertanto, essere consegnato al datore di lavoro entro
tale termine.
Nel caso in cui il termine di preavviso previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale o dal contratto individuale di lavoro sia superiore ai 15
gg. di validità del modulo, come deve comportarsi il lavoratore?
Il lavoratore deve comunque presentare le dimissioni al datore rispettando
il termine di preavviso previsto dalle disposizioni contrattuali.
Nel caso in cui il lavoratore abbia presentato le dimissioni precedentemente
alla data di entrata in vigore del DI 21 gennaio 2008 (5 marzo 2008) e con
decorrenza successiva a tale data, deve presentarle di nuovo utilizzando il
modello ministeriale?
Le dimissioni presentate prima del 5 marzo 2008 sono valide e non
necessitano della compilazione del modello ministeriale.
Nel caso in cui il lavoratore ci ripensi e voglia ritirare le proprie
dimissioni cosa è possibile fare?
È possibile annullare le dimissioni attraverso i soggetti abilitati
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 188/2007, entro i 15 gg. di validità
delle stesse, purché non siano già state consegnate al datore di lavoro. In tal
caso, infatti, poiché le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio
si perfezionano al momento in cui vengono a conoscenza del datore di lavoro.
Cosa succede se il lavoratore non consegna le dimissioni validate al datore
di lavoro?
In tal caso le dimissioni non hanno alcuna validità.
Cosa succede se il lavoratore presenta le dimissioni volontarie attraverso un
modello diverso da quello ministeriale?
In tal caso le dimissioni sono nulle.
Cosa deve essere inserito nel campo "data decorrenza dimissioni"?
La data che deve essere indicata è il primo giorno di non lavoro, decorso il
periodo di preavviso nel caso in cui quest'ultimo sia previsto.
Esclusioni
Il modello di dimissioni volontarie deve essere compilato in caso di
risoluzione consensuale del rapporto?
La risoluzione consensuale non rientra nell'ambito di applicazione della
normativa in argomento.
Qualora il lavoratore presenti le dimissioni durante il periodo di prova,
deve utilizzare la modulistica ministeriale?
In tal caso, non deve essere utilizzato il modulo ministeriale.
In caso di collocamento in quiescenza o in pensione è necessario compilare il
modulo ministeriale?
No la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione della norma.
Eventuali chiarimenti sulle modalità operative potranno essere inviate
all’indirizzo di posta elettronica: