15 Settembre, 2002
DICO - Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi
Il testo del Disegno di Legge approvato dal Governo
DICO - Diritti e doveri delle persone stabilmente
conviventi
Il testo del Disegno di Legge approvato dal
Governo
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità
(09 febbraio 2007)
Art. 1 (Ambito e modalità di applicazione)
1. Due persone maggiorenni e capaci, anche
dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli
affettivi, che convivono stabilmente e si
prestano assistenza e solidarietà materiale
e morale, non legate da vincoli di matrimonio,
parentela in linea retta entro il secondo
grado, affinità in linea retta entro il secondo
grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela
o amministrazione di sostegno, sono titolari
dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti
dalla presente legge.
2. La convivenza di cui al comma 1 è provata
dalle risultanze anagrafiche in conformità
agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21
e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità
stabilite nel medesimo decreto per l'iscrizione,
il mutamento o la cancellazione. E' fatta
salva la prova contraria sulla sussistenza
degli elementi di cui al comma 1 e delle
cause di esclusione di cui all'articolo 2.
Chiunque ne abbia interesse può fornire la
prova che la convivenza è iniziata successivamente
o è terminata in data diversa rispetto alle
risultanze anagrafiche.
3. Relativamente alla convivenza di cui al
comma 1, qualora la dichiarazione all'ufficio
di anagrafe di cui all'articolo 13, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
non sia resa contestualmente da entrambi
i conviventi, il convivente che l'ha resa
ha l'onere di darne comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'altro convivente; la mancata comunicazione
preclude la possibilità di utilizzare le
risultanze anagrafiche a fini probatori ai
sensi della presente legge.
4. L'esercizio dei diritti e delle facoltà
previsti dalla presente legge presuppone
l'attualità della convivenza.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche all'anagrafe degli italiani
residenti all'estero.
6. Ai fini della presente legge i soggetti
di cui al comma 1 sono definiti "conviventi".
Art. 2 (Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non
si applicano alle persone: a) delle quali
l'una sia stata condannata per omicidio consumato
o tentato sul coniuge dell'altra o sulla
persona con la quale l'altra conviveva ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, ovvero sulla
base di analoga disciplina prevista da altri
ordinamenti; b) delle quali l'una sia stata
rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a
misura cautelare, per i reati di cui alla
lettera a); c) legate da rapporti contrattuali,
anche lavorativi, che comportino necessariamente
l'abitare in comune.
Art. 3 ( Sanzioni )
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di beneficiare delle
disposizioni della presente legge, chiede
l'iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione
ovvero dichiara falsamente di essere convivente
ai sensi della presente legge, è punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da euro 3000 a euro 10000.
2. La falsa dichiarazione di cui al comma
1 produce la nullità degli atti conseguenti;
i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi
dell'articolo 2033 del codice civile.
Art. 4 (Assistenza per malattia o ricovero)
1. Le strutture ospedaliere e di assistenza
pubbliche e private disciplinano le modalità
di esercizio del diritto di accesso del convivente
per fini di visita e di assistenza nel caso
di malattia o ricovero dell'altro convivente.
Art. 5 ( Decisioni in materia di salute e
per il caso di morte)
1.Ciascun convivente può designare l'altro
quale suo rappresentante: a) in caso di malattia
che comporta incapacità di intendere e volere,
al fine di concorrere alle decisioni in materia
di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti; b) in caso di morte, per quanto
riguarda la donazione di organi, le modalità
di trattamento del corpo e le celebrazioni
funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti.
2. La designazione è effettuata mediante
atto scritto e autografo; in caso di impossibilità
a redigerlo, viene formato un processo verbale
alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.
Art. 6 (Permesso di soggiorno)
1. Il cittadino straniero extracomunitario
o apolide, convivente con un cittadino italiano
e comunitario, che non ha un autonomo diritto
di soggiorno, può chiedere il rilascio di
un permesso di soggiorno per convivenza.
2. Il cittadino dell'Unione europea, convivente
con un cittadino italiano, che non ha un
autonomo diritto di soggiorno, ha diritto
all'iscrizione anagrafica di cui all'articolo
9 del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2004/38/CE.
Art. 7 ( Assegnazione di alloggi di edilizia
pubblica )
1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano tengono conto della convivenza
di cui all'articolo 1 ai fini dell'assegnazione
di alloggi di edilizia popolare o residenziale
pubblica.
Art. 8 ( Successione nel contratto di locazione
)
1. In caso di morte di uno dei conviventi
che sia conduttore nel contratto di locazione
della comune abitazione, l'altro convivente
può succedergli nel contratto, purché la
convivenza perduri da almeno tre anni ovvero
vi siano figli comuni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche nel caso di cessazione della convivenza
nei confronti del convivente che intenda
subentrare nel rapporto di locazione.
Art. 9 ( Agevolazioni e tutele in materie
di lavoro )
1. La legge e i contratti collettivi disciplinano
i trasferimenti e le assegnazioni di sede
dei conviventi dipendenti pubblici e privati
al fine di agevolare il mantenimento della
comune residenza, prevedendo tra i requisiti
per l'accesso al beneficio una durata almeno
triennale della convivenza.
2. Il convivente che abbia prestato attività
lavorativa continuativa nell'impresa di cui
sia titolare l'altro convivente può chiedere,
salvo che l'attività medesima si basi su
di un diverso rapporto, il riconoscimento
della partecipazione agli utili dell'impresa,
in proporzione dell'apporto fornito.
Art. 10 ( Trattamenti previdenziali e pensionistici
)
1. In sede di riordino della normativa previdenziale
e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti
da attribuire al convivente, stabilendo un
requisito di durata minima della convivenza,
commisurando le prestazioni alla durata della
medesima e tenendo conto delle condizioni
economiche e patrimoniali del convivente
superstite.
Art. 11 ( Diritti successori )
1. Trascorsi nove anni dall'inizio della
convivenza, il convivente concorre alla successione
legittima dell'altro convivente, secondo
le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Il convivente ha diritto a un terzo dell'eredità
se alla successione concorre un solo figlio
e ad un quarto se concorrono due o più figli.
In caso di concorso con ascendenti legittimi
o con fratelli e sorelle anche se unilaterali,
ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente
è devoluta la metà dell'eredità.
3. In mancanza di figli, di ascendenti, di
fratelli o sorelle, al convivente si devolvono
i due terzi dell'eredità, e, in assenza di
altri parenti entro il secondo grado in linea
collaterale, l'intera eredità.
4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni
dall'inizio della convivenza, e fatti salvi
i diritti dei legittimari, spettano i diritti
di abitazione nella casa adibita a residenza
della convivenza e di uso sui mobili che
la corredano, se di proprietà del defunto
o comuni. Tali diritti gravano sulla quota
spettante al convivente.
5. Quando i beni ereditari di un convivente
vengono devoluti, per testamento o per legge,
all'altro convivente, l'aliquota sul valore
complessivo netto dei beni prevista dall'articolo
2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita
nella misura del cinque per cento sul valore
complessivo netto eccedente i 100.000 euro.
Art. 12 ( Obbligo alimentare )
1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi
versi in stato di bisogno e non sia in grado
di provvedere al proprio mantenimento, l'altro
convivente è tenuto a prestare gli alimenti
oltre la cessazione della convivenza, purché
perdurante da almeno tre anni, con precedenza
sugli altri obbligati, per un periodo determinato
in proporzione alla durata della convivenza.
L'obbligo di prestare gli alimenti cessa
qualora l'avente diritto contragga matrimonio
o inizi una nuova convivenza ai sensi dell'articolo
1.
Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali
)
1. I conviventi sono titolari dei diritti
e degli obblighi previsti da altre disposizioni
vigenti per le situazioni di convivenza,
salvi in ogni caso i presupposti e le modalità
dalle stesse previste.
2. Entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, può essere
fornita la prova di una data di inizio della
convivenza anteriore a quella delle certificazioni
di cui all'articolo 1, comma 2. La disposizione
di cui al presente comma non ha effetti relativamente
ai diritti di cui all'articolo 10 della presente
legge.
3. Il termine di cui al comma 2 viene computato
escludendo i periodi in cui per uno o per
entrambi i conviventi sussistevano i legami
di cui all'articolo 1, comma 1, e le cause
di esclusione di cui all'articolo 2.
4. In caso di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio può essere
fornita, entro tre mesi dal passaggio in
giudicato della sentenza, da parte di ciascuno
dei conviventi o, in caso di morte intervenuta
di un convivente, da parte del superstite,
la prova di una data di inizio della convivenza
anteriore a quella della iscrizione di cui
all'articolo 1, comma 2, comunque successiva
al triennio di separazione calcolato a far
tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi
innanzi al presidente del tribunale.
5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali
e le agevolazioni previsti dalle disposizioni
vigenti a favore dell'ex coniuge cessano
quando questi risulti convivente ai sensi
della presente legge.
6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali
e le agevolazioni previsti dalla presente
legge cessano qualora uno dei conviventi
contragga matrimonio.
Art. 14 (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 11,
pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l'anno
2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno
2009 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 20, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all'U.P.B.
dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2007. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità(09
febbraio 2007)
 
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