15 Settembre, 2002
Campagna controllo gas di scarico 2007
Provvedimento della Regione: niente più bollino blu da esporre. Il Sindaco ha firmato l’ordinanza
La Regione Lombardia ha definito nei giorni scorsi i criteri e le procedure
per lo svolgimento della campagna di controllo dei gas di scarico per l'anno
2007, nonché la modulistica per la richiesta di
autorizzazione all'esercizio di questo controllo da parte delle officine dotate
della strumentazione necessaria e idonea.
Sono soggetti a questa campagna gli autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio
1970 al 31 dicembre 2002, in quanto quelli immatricolati nel corso del 2003
saranno sottoposti, nel 2007, alla prima revisione prevista dal nuovo Codice
della Strada. Con questo provvedimento la Regione ha confermato, per il prossimo
anno, in € 12,00 la tariffa dovuta alle officine autorizzate per l'effettuazione
del controllo dei gas di scarico.
A differenza di quanto accaduto in passato, le nuove disposizioni regionali
prevedono che la documentazione attestante la regolarità delle emissioni
verificate sia da custodire nel veicolo e da esibire in caso di controlli. Non
sarà più rilasciato quindi il bollino blu che negli anni passati veniva esposto
sul veicolo.
La normativa demanda quindi ai sindaci l'adozione e la pubblicizzazione delle
ordinanze di limitazione della circolazione degli autoveicoli che non abbiano
effettuato il controllo annuale dei gas di scarico secondo le modalità
prescritte.
Questa nuova normativa è stata esaminata dalla Giunta Comunale che ha espresso
perplessità sul fatto che non venga più rilasciato il bollino blu, circostanza
che rende più complessi i controlli. In ogni caso, poiché si tratta di una norma
adottata dalla Giunta Regionale alla quale i Comuni devono attenersi, il Sindaco
Gian Carlo ha firmato l'ordinanza, qui di seguito riportata, che si basa
sulle nuove disposizioni regionali.
ESTRATTO DELL'ORDINANZA SINDACALE
A decorrere dal 1° gennaio 2007 su tutto il territorio comunale di Cremona è
vietata la circolazione degli autoveicoli pubblici e privati, adibiti al
trasporto merci e/o persone, immatricolati in tutte le
province lombarde e nelle province non lombarde, ma di proprietà o in uso ai
residenti in Lombardia, che non siano stati sottoposti al controllo dei gas di
scarico previsto dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio
1998, certificato da specifica documentazione rilasciata dalle officine
autorizzate, con validità annuale, ed aventi le seguenti caratteristiche:
- motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) ed immatricolati dal 1
gennaio 1970 al 31 dicembre 2002;
- motore con accensione per compressione (diesel) ed immatricolati dal 1°
gennaio 1970 al 31 dicembre 2002;
- autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2004 e che abbiano percorso più
di 80.000 km.
Sono esenti dall'obbligo di controllo dei gas di scarico gli autoveicoli
considerati "storici" come individuati con la circolare della Direzione Generale
Motorizzazione 98/90 -- d.c. IV del 27 luglio 1990.
In applicazione dell'art. 7 della Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del
7 luglio 1998 l'attestazione del controllo dei gas di scarico ha validità
annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988 e semestrale
per gli autoveicoli immatricolati precedentemente a tale data; sono ritenute
valide, ai fini della presente campagna di controllo dei gas di scarico, le
verifiche dei gas di scarico effettuate nel corso dell'anno 2007, sugli
autoveicoli soggetti a revisione prevista dal D.Lgs. 30.04.92, n. 285.
Le officine autorizzate rilasciano per gli autoveicoli soggetti a verifica dei
gas di scarico apposita documentazione attestante la regolarità delle emissioni
dei gas di scarico. Tale documentazione deve essere custodita nel veicolo ed
esibita ai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.
Il possesso della certificazione dei gas di scarico non consentirà la
circolazione nei giorni in cui dovessero essere adottati provvedimenti
limitativi del traffico a seguito di episodi acuti di inquinamento atmosferico e
pertanto, in tali circostanze, la circolazione sarà permessa unicamente alle
particolari categorie di autoveicoli autorizzati. Sono esclusi dal divieto di
circolazione le autostrade, ed i percorsi alternativi opportunamente segnalati.
È stabilita in 12,00 euro, IVA inclusa, la tariffa dovuta alle officine
autorizzate per l'effettuazione del controllo dei gasi di scarico.
Ai trasgressori si applica la sanzione prevista dall'art. 7, comma 13, del
Codice della Strada.
Cremona, 7 dicembre 2006
 
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