15 Settembre, 2002
L'inserimento lavorativo dei soggetti disabili di Gian Carlo Storti
Quindi tutto risolto? No purtroppo i problemi che rimangono aperti sono molti.
L'inserimento lavorativo dei soggetti disabili
di Gian Carlo Storti
Quindi tutto risolto? No purtroppo i problemi
che rimangono aperti sono molti.
La normativa italiana sull’inserimento lavorativo
dei soggetti disabili è una delle più avanzate
a livello europeo.
La pressione sociale di questo ultimo decennio
esercitata sia dalle varie associazioni di
disabili , dalle organizzazioni sindacali
e dalla opinione pubblica ha fatto si che
il parlamento razionalizzasse le varie normative.
La legge prevede la costruzione di un collocamento
mirato, inteso come l'insieme dei supporti
che consentano un'integrazione reale dei
disabili nel mondo del lavoro.
L'approccio della L. 68/99 favorisce la conoscenza
dei bisogni specifici della persona, mettendone
in evidenza le capacità e le potenzialità.
L'analisi valutativa viene quindi a configurarsi
come un processo attivo, in cui i vari soggetti
preposti a realizzare tale funzione sono
tenuti ad esprimere un'adeguata valutazione
della persona con disabilità, per metterne
in luce le capacità lavorative e per individuare
quali possono essere gli interventi più adatti
a favorire il suo inserimento lavorativo.
Il Servizio Sociale preposto trasmette la
valutazione sulla persona con disabilità
alla Commissione Sanitaria Integrata di cui
alla L 104/92, la quale formula la diagnosi
funzionale del disabile, comprensiva delle
linee progettuali per l'integrazione lavorativa
con indicazione della tipologia di inserimento
che è così specificata:
-Collocamento mirato senza interventi di
supporto;
-Collocamento mirato con il supporto di un
servizio di mediazione;
-Collocamento mirato con il supporto di un
servizio di mediazione e con l'utilizzo di
strumenti tecnici;
-Percorso formativo propedeutico al collocamento
mirato;
-Percorso per disabili psichici: avviamento
al lavoro con richiesta nominativa mediante
convenzioni (art.11 Legge n. 68/99)
-Non collocabile al lavoro
Viene quindi prodotto un lavoro mirato e
molto serio che offre sia al disabile che
all’impresa che lo può o lo deve assumere
tutti gli elementi valutativi e professionali.
La promozione dell'integrazione lavorativa
delle persone disabili e esposte a rischio
di esclusione sociale avviene come previsto
dagli interventi di politica del lavoro.
Alle persone disabili viene fornita una consulenza
orientativa che sostenga la persona nella
fase di ricerca lavorativa in relazione al
progetto di integrazione lavorativa.
Può inoltre essere attivato il tirocinio
di orientamento e/o formazione della durata
massima di 24 mesi. Esso costituisce un'esperienza
di addestramento professionale sul luogo
di lavoro e può essere sostenuto da momenti
di formazione teorica integrata all'esperienza
pratica e sviluppata in base anche alle indicazioni
delle aziende che collaborano all'attuazione
del tirocinio.
L'Agenzia del lavoro sostiene i costi e la
copertura assicurativa.
Individuato il profilo lavorativo del disabile
e definiti gli strumenti necessari al fine
di attivare il collocamento mirato all'azienda
che assume, il disabile viene garantito un
supporto consulenziale attraverso l'attivazione
degli strumenti previsti per legge quali:
-convenzioni di programma
-convenzioni individuali con i corrispettivi
incentivi finanziari.
E quindi l'Agenzia del lavoro che promuove
la stipula delle convenzioni secondo quanto
previsto dalla legge.
Lo strumento quindi della collocazione del
disabile in una azienda è la specifica convenzione.
Il collocamento mirato
Il "collocamento mirato" viene
definito come l'insieme di strumenti tecnici
e di supporto che permettono la valutazione
del disabile nella sua capacità lavorativa
e il suo inserimento più idoneo attraverso:
-l'analisi dei posti di lavoro
-forme di sostegno
-azioni positive
-soluzione dei problemi connessi con gli
ambienti, agli strumenti e le relazioni interpersonali
sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Infatti gli orientamenti europei si articolano
su quattro direttrici:
1. migliorare l'occupabilità
2. sviluppare l'imprenditorialità
3. incoraggiare l'adattabilità delle imprese
e dei loro lavoratori
4. rafforzare le politiche in tema di pari
opportunità.
I datori di lavoro che sottoscrivono convenzioni
con gli uffici provinciali possono beneficiare
di alcune agevolazioni di carattere economico
sotto forma di riduzioni contributive in
proporzione al grado di invalidità e di rimborsi
forfetari delle spese necessarie all'adattamento
del posto di lavoro, in particolare è prevista:
-la fiscalizzazione totale per la durata
massima di 8 anni, dei contributi previdenziali
e assistenziali per l'assunzione di lavoratori
con una riduzione della capacità lavorativa
superiore del 79% e di lavoratori con handicap
intellettivo e psichico indipendentemente
dalla percentuale d'invalidità;
-la fiscalizzazione nella misura del 50%
per la durata massima di 5 anni, dei contributi
previdenziali e assistenziali per l'assunzione
di lavoratori con una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
-il rimborso forfetario delle spese per la
modificazione del posto di lavoro, in modo
da adeguarlo alle esigenze operative di disabili
con riduzione della capacità lavorativa superiore
del 50%; per la predisposizione di tecnologie
di telelavoro; per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano l'integrazione
lavorativa del disabile.
Per le finalità sopra citate è istituito
presso il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali il Fondo nazionale per il diritto
al lavoro dei disabili finanziato annualmente
attraverso il bilancio dello Stato. Il Fondo
ripartisce tra le regioni le sue dotazioni
finanziarie.
Per tutta la durata della convenzione ( max
24 mesi ) si assolve all'obbligo della assunzione
i datori di lavoro sono tenuti a garantire
l’assicurazione INAIL e la responsabilità
civile
Vi sono altresì varie agevolazioni a livello
Regionale.
Inoltre La Legge 381/91 ha permesso la costituzione
delle cooperative sociali come strutture
che perseguono l'interesse della comunità
per la promozione umana e l'integrazione
sociale dei cittadini attraverso le suddette
cooperative così suddivise:
- di tipo “A” si occupano della gestione
dei servizi socio - sanitari ed educativi;
- di tipo “B” che si occupano dello svolgimento
di attività agricole, industriali, commerciali
o di servizi finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate e in situazione
di handicap, certificate in base all'articolo
4 della legge stessa, e devono costituire
almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa
(soci e non).
Quindi tutto risolto? No purtroppo i problemi
che rimangono aperti sono molti.
Infatti, non ho dati aggiornati, ma l’inserimento
del disabili nelle aziende è difficile molto
difficile.
Il sistema sanzionatorio per i datori di
lavoro che violano le norme in materia di
collocamento di disabili sono esclusivamente
di natura amministrativa, sono disposte dalla
Direzione provinciale del Lavoro e le somme
derivanti dal loro pagamento sono destinate
al Fondo Regionale per l'occupazione dei
disabili.
Per il ritardato invio del prospetto informativo
la sanzione è pari a € 516 maggiorata di
€ 25 per ogni giorno di ritardo.
Per la mancata assunzione dei disabili per
cause imputabili al datore di lavoro, trascorsi
60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo,
la sanzione è pari a € 51 per ogni giorno
lavorativo e per ogni disabile non assunto.
Forse anche per effetto di queste sanzioni
molto “leggere” le aziende preferiscono “non
rischiare” il colloco lamento del disabile
, sicuramente non sempre facile, e pagare
l’ammenda amministrativa.
Anche su questo versante dimostriamo di essere
un paese molto avanzato sul piano normativo
e poco efficace ed efficiente nel momento
in cui si tratta di applicare leggi molto
innovative.
Gian Carlo Storti
storti@welfareitalia.it
 
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