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15 Settembre, 2002
L'inserimento lavorativo dei soggetti disabili di Gian Carlo Storti
Quindi tutto risolto? No purtroppo i problemi che rimangono aperti sono molti.

L'inserimento lavorativo dei soggetti disabili di Gian Carlo Storti
Quindi tutto risolto? No purtroppo i problemi che rimangono aperti sono molti.
La normativa italiana sull’inserimento lavorativo dei soggetti disabili è una delle più avanzate a livello europeo.
La pressione sociale di questo ultimo decennio esercitata sia dalle varie associazioni di disabili , dalle organizzazioni sindacali e dalla opinione pubblica ha fatto si che il parlamento razionalizzasse le varie normative.
La legge prevede la costruzione di un collocamento mirato, inteso come l'insieme dei supporti che consentano un'integrazione reale dei disabili nel mondo del lavoro.
L'approccio della L. 68/99 favorisce la conoscenza dei bisogni specifici della persona, mettendone in evidenza le capacità e le potenzialità. L'analisi valutativa viene quindi a configurarsi come un processo attivo, in cui i vari soggetti preposti a realizzare tale funzione sono tenuti ad esprimere un'adeguata valutazione della persona con disabilità, per metterne in luce le capacità lavorative e per individuare quali possono essere gli interventi più adatti a favorire il suo inserimento lavorativo.

Il Servizio Sociale preposto trasmette la valutazione sulla persona con disabilità alla Commissione Sanitaria Integrata di cui alla L 104/92, la quale formula la diagnosi funzionale del disabile, comprensiva delle linee progettuali per l'integrazione lavorativa con indicazione della tipologia di inserimento che è così specificata:
-Collocamento mirato senza interventi di supporto;
-Collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione;
-Collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l'utilizzo di strumenti tecnici;
-Percorso formativo propedeutico al collocamento mirato;
-Percorso per disabili psichici: avviamento al lavoro con richiesta nominativa mediante convenzioni (art.11 Legge n. 68/99)
-Non collocabile al lavoro

Viene quindi prodotto un lavoro mirato e molto serio che offre sia al disabile che all’impresa che lo può o lo deve assumere tutti gli elementi valutativi e professionali.

La promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili e esposte a rischio di esclusione sociale avviene come previsto dagli interventi di politica del lavoro.

Alle persone disabili viene fornita una consulenza orientativa che sostenga la persona nella fase di ricerca lavorativa in relazione al progetto di integrazione lavorativa.

Può inoltre essere attivato il tirocinio di orientamento e/o formazione della durata massima di 24 mesi. Esso costituisce un'esperienza di addestramento professionale sul luogo di lavoro e può essere sostenuto da momenti di formazione teorica integrata all'esperienza pratica e sviluppata in base anche alle indicazioni delle aziende che collaborano all'attuazione del tirocinio.

L'Agenzia del lavoro sostiene i costi e la copertura assicurativa.

Individuato il profilo lavorativo del disabile e definiti gli strumenti necessari al fine di attivare il collocamento mirato all'azienda che assume, il disabile viene garantito un supporto consulenziale attraverso l'attivazione degli strumenti previsti per legge quali:
-convenzioni di programma
-convenzioni individuali con i corrispettivi incentivi finanziari.
E quindi l'Agenzia del lavoro che promuove la stipula delle convenzioni secondo quanto previsto dalla legge.
Lo strumento quindi della collocazione del disabile in una azienda è la specifica convenzione.
Il collocamento mirato
Il "collocamento mirato" viene definito come l'insieme di strumenti tecnici e di supporto che permettono la valutazione del disabile nella sua capacità lavorativa e il suo inserimento più idoneo attraverso:
-l'analisi dei posti di lavoro
-forme di sostegno
-azioni positive
-soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, agli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Infatti gli orientamenti europei si articolano su quattro direttrici:
1. migliorare l'occupabilità
2. sviluppare l'imprenditorialità
3. incoraggiare l'adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori
4. rafforzare le politiche in tema di pari opportunità.
I datori di lavoro che sottoscrivono convenzioni con gli uffici provinciali possono beneficiare di alcune agevolazioni di carattere economico sotto forma di riduzioni contributive in proporzione al grado di invalidità e di rimborsi forfetari delle spese necessarie all'adattamento del posto di lavoro, in particolare è prevista:
-la fiscalizzazione totale per la durata massima di 8 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore del 79% e di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale d'invalidità;
-la fiscalizzazione nella misura del 50% per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
-il rimborso forfetario delle spese per la modificazione del posto di lavoro, in modo da adeguarlo alle esigenze operative di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore del 50%; per la predisposizione di tecnologie di telelavoro; per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa del disabile.
Per le finalità sopra citate è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili finanziato annualmente attraverso il bilancio dello Stato. Il Fondo ripartisce tra le regioni le sue dotazioni finanziarie.
Per tutta la durata della convenzione ( max 24 mesi ) si assolve all'obbligo della assunzione i datori di lavoro sono tenuti a garantire l’assicurazione INAIL e la responsabilità civile
Vi sono altresì varie agevolazioni a livello Regionale.
Inoltre La Legge 381/91 ha permesso la costituzione delle cooperative sociali come strutture che perseguono l'interesse della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso le suddette cooperative così suddivise:
- di tipo “A” si occupano della gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi;
- di tipo “B” che si occupano dello svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e in situazione di handicap, certificate in base all'articolo 4 della legge stessa, e devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa (soci e non).


Quindi tutto risolto? No purtroppo i problemi che rimangono aperti sono molti.

Infatti, non ho dati aggiornati, ma l’inserimento del disabili nelle aziende è difficile molto difficile.

Il sistema sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme in materia di collocamento di disabili sono esclusivamente di natura amministrativa, sono disposte dalla Direzione provinciale del Lavoro e le somme derivanti dal loro pagamento sono destinate al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.

Per il ritardato invio del prospetto informativo la sanzione è pari a € 516 maggiorata di € 25 per ogni giorno di ritardo.
Per la mancata assunzione dei disabili per cause imputabili al datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo, la sanzione è pari a € 51 per ogni giorno lavorativo e per ogni disabile non assunto.

Forse anche per effetto di queste sanzioni molto “leggere” le aziende preferiscono “non rischiare” il colloco lamento del disabile , sicuramente non sempre facile, e pagare l’ammenda amministrativa.

Anche su questo versante dimostriamo di essere un paese molto avanzato sul piano normativo e poco efficace ed efficiente nel momento in cui si tratta di applicare leggi molto innovative.

Gian Carlo Storti
storti@welfareitalia.it



 


       



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